La cessazione del lavoro, che consente di non procedere alla verifica della soglia di 30mila euro che fa scattare la causa ostativa al regime forfettario, coincide con il momento in cui termina il periodo di preavviso e non, invece, con il momento delle dimissioni. È quanto emerge dalla risposta a interpello 368/2021 delle Entrate.

Il caso riguardava un contribuente, esercente attività di lavoro dipendente che, nel 2020, aveva rassegnato le proprie dimissioni volontarie ma che aveva proseguito l’attività fino al 2021 in conseguenza del periodo di preavviso.

Essendo intenzionato ad intraprendere una attività avvalendosi del regime forfettario, interpellava l’agenzia delle Entrate sull’applicabilità della causa ostativa di cui al comma 57, lettera d-ter) della Legge 190/2014 la quale preclude l’accesso a questo regime a coloro che, nell’anno precedente, hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30mila euro.

Il contribuente riteneva di non dover procedere alla verifica in quanto, la stessa lettera d-ter citata, prevede l’irrilevanza della verifica del limite qualora il rapporto di lavoro risulti cessato.

L’agenzia delle Entrate, nella circolare 10/E/2016, si era espressa chiarendo che il limite di 30mila euro non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, mentre va verificato se la cessazione avviene nell’anno stesso.

Il contribuente riteneva di non dover procedere alla verifica in quanto, nell’anno 2020, aveva rassegnato le dimissioni che costituiscono un atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non è richiesta alcuna accettazione da parte del datore di lavoro.

Negativo, invece, il parere dell’agenzia delle Entrate. Pur condividendo che le dimissioni acquisiscono efficacia nel momento in cui ne viene data conoscenza al datore di lavoro, senza necessità di accettazione da parte di quest’ultimo, la cessazione dal servizio, con il conseguente venir meno della retribuzione e degli altri diritti connessi al rapporto di lavoro, avviene solo al termine del periodo di preavviso.

A sostegno di quanto affermato, l’agenzia delle Entrate riporta l’orientamento applicativo AGF073 dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni secondo cui il rapporto di lavoro è in atto anche durante il periodo di preavviso.

Da qui la risposta negativa: la circostanza che il rapporto di lavoro risulti cessato nel 2021, impone di verificare che nel 2020 i redditi di lavoro conseguiti siano non superiori a 30mila euro. In assenza di questa condizione (come nel caso oggetto dell’interpello), il regime forfettario può essere applicato solo dal 2022, ferma restando la verifica degli altri requisiti di legge.

Riproduzione riservata Ⓒ