L’urgenza di emanare disposizioni sulla concessione di contributi in un momento drammatico per la maggior parte delle imprese e dei professionisti e la contemporanea necessità di prevedere sanzioni idonee a scoraggiare eventuali indebite percezioni, hanno contribuito alla introduzione (verosimilmente involontaria) di sanzioni particolarmente severe e, per certi versi, esagerate. Così, probabilmente, l’emergenza del momento non ha consentito di valutare che l’espressa previsione di applicazione, per i casi di indebite percezioni, del delitto di cui all’articolo 316 ter del Codice penale e di una sanzione tributaria (con equiparazione ai crediti di imposta) comporta:

a) doppia sanzione (tributaria e amministrativa) nei casi di indebite percezioni sotto i 4.000 euro;

b) l’applicazione dell’intera normativa prevista dal Dlgs 231 in capo alla società.

In merito alla prima circostanza (doppia sanzione per indebite percezioni inferiori ai 4.000 euro) va registrata l’interpretazione delle Entrate e delle strutture centrali dei Ministeri competenti, di applicazione della sola sanzione tributaria dal 100% al 200% con esclusione del cumulo rispetto all’altra sanzione prevista dall’articolo 316-ter, comma 2, da 5.164 a 25.822 euro. Una (lodevole) interpretazione basata soprattutto sul buon senso onde evitare severe conseguenze per una violazione non particolarmente grave (indebita percezione di contributi inferiore ai 4.000 euro). Va da sé che se la doppia sanzione deve essere esclusa in virtù del principio di specialità con preferenza della sola sanzione tributaria, mal si comprende perché poi in presenza di contribuzioni pari o superiori ai 4.000 euro, la specialità venga meno, nonostante le due previsioni sanzionatorie (inferiore e superiore ai 4.000 euro) siano entrambe contenute nell’articolo 316 ter e disciplinino la medesima violazione con la sola differenza dell’entità del contributo percepito.

Anche le conseguenze per la società in base al Dlgs 231/2001 sono molto gravi. Basti considerare che in molte aziende i modelli organizzativi e i conseguenti protocolli e procedure interne sono attuati anche in considerazione dell’attività svolta dall’impresa, rispetto alla potenziale commissione dei reati, che determinano la responsabilità dell’ente, da parte dei vertici aziendali.

Così, molte società pur adottando il sistema preventivo di cui al Dlgs 231/2001, non beneficiando normalmente di contribuzioni pubbliche, spesso non hanno sviluppato specifiche procedure idonee a prevenire i reati contro la Pa, all’interno dei quai è ricompreso il ripetuto articolo 316 ter. Ne consegue che, in caso di indebite percezioni dei contributi in questione, con ogni probabilità, la responsabilità della società è facilmente accertabile ancorché sia stato predisposto il modello organizzativo e costituito l’Odv. Vi è da sperare, quindi, in un intervento del legislatore per la revisione del sistema sanzionatorio su queste vicende che risente dell’emergenza ma rischia di equiparare condotte truffaldine a errori certamente non dolosi.

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