Non sarà certo semplice per i soggetti interessati verificare il rispetto dei limiti di fruizione dei vari benefici, districandosi tra le definizioni. In primo luogo occorre distinguere tra sezione 3.1 e sezione 3.12 del quadro temporaneo Ue e, all’interno di queste, il settore di appartenenza e il periodo in cui il beneficio è stato fruito (si vedano le tabelle pubblicate in pagina). Peraltro (anche se non dovrebbe incidere sull’autocertificazione di prossima presentazione) il 18 novembre è intervenuta la sesta modifica al Temporary framework, con un’ulteriore estensione a livello temporale e di massimali di aiuto.

Le difficoltà maggiori riguardano:

- la corretta attribuzione temporale dei vari benefici fruiti;

- l’individuazione delle condizioni per fruire della sezione 3.12.

Sul primo punto, l’articolo 2 della bozza di decreto richiama «la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario» in base al punto 95.2 della decisione 7521 del 15 ottobre 2021. Si tratta della data di:

1. approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione sia subordinata a tale procedura (dovrebbe essere il caso dei contributi a fondo perduto);

2. presentazione della dichiarazione o di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta (dovrebbe trattarsi, ad esempio, del bonus locazione);

3. entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi (è il caso, ad esempio, dell’esonero Imu), riportata in allegato nei modelli di istanza degli ultimi contributi a fondo perduto approvati.

Per quanto riguarda la sezione 3.12, vanno rispettate le seguenti condizioni:

- l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante (compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021) – ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese in detto intervallo – è inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019;

- il beneficio richiesto non supera il 70% dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo sopra individuato, tranne che per le micro e piccole imprese, per cui la percentuale sale al 90 per cento.

Per l’ultima condizione, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione (ad esempio affitti), i quali per essere definiti come «non coperti», devono eccedere i ricavi del periodo (nettizzati dai costi variabili) e gli introiti derivanti da assicurazioni, altri aiuti di Stato e misure di sostegno. A questi fini le perdite subite nel periodo ammissibile (anche stimate ma da confermare successivamente sulla base dei conti certificati o, in mancanza, di quelli fiscali) sono considerate costi fissi non coperti. Sul punto specifico sarebbe auspicabile la diffusione di una guida per il calcolo corredata da alcuni esempi. Ad ogni modo in allegato alle istruzioni alle istanze dei più recenti Cfp è presente uno schema di calcolo.

Per entrambe le sezioni – secondo l’esperienza maturata con i modelli di istanza dei contributi a fondo perduto - va dichiarato che l’impresa (oltre a non rientrare tra i soggetti all’articolo 162-bis del Tuir) non risultava già in difficoltà al 31 dicembre 2019 ovvero, per le micro o piccole imprese, che, pur risultando in difficoltà a tale data, non presenta le condizioni ostative di cui ai regolamenti Ue n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014 (circolare 22/E/2020, paragrafo 2.8).

Chi firma l’autodichiarazione – in base dell’articolo 47 del Dpr 445/2000 - deve tener sempre presente le conseguenze di una dichiarazione mendace, previste, tanto ai fini penali, quanto agli effetti della decadenza dei benefici, rispettivamente dagli articoli 76 e 75 del medesimo decreto.

Riproduzione riservata Ⓒ