Sono in vigore (ormai dal 15 dicembre 2021) le nuove disposizioni in materia di relazioni commerciali e di contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, previste dal Dlgs 198/2021, attuativo della direttiva comunitaria 2019/633.
La direttiva Ue è stata emanata al fine di riequilibrare i rapporti commerciali tra fornitori di prodotti agricoli e acquirenti, in quanto spesso caratterizzati da considerevoli squilibri nel potere contrattuale a favore di questi ultimi.
Le disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato conseguito; restano, invece, escluse le cessioni concluse direttamente tra fornitori e consumatori finali.
Le novità attengono, principalmente, a tre aspetti.
Contratti di cessione
La prima, contenuta nell’articolo 3, riguarda i contratti di cessione. Il nuovo decreto prevede l’abrogazione dell’articolo 62 del Dl 1/2012, ma conferma l’obbligo della forma scritta e l’indicazione della durata, delle quantità, delle caratteristiche, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento. L’obbligo di forma scritta (come in passato) si intende assolto anche mediante forme equipollenti quali, ad esempio, documenti di trasporto, bolle di consegna o fatture di vendita; resta, tuttavia, obbligatorio che questi documenti riportino tutti gli elementi necessari del contratto e tra acquirente e fornitore sia stato redatto un accordo quadro.
I contratti di cessione devono avere durata non inferiore a dodici mesi, oppure devono essere redatti con l’assistenza delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative. Nel caso di prodotto deperibile, il pagamento deve essere previsto nel termine di 30 giorni dalla consegna convenuta o, in alternativa, entro 30 giorni dalla definizione del prezzo.
Al contrario, per i prodotti non deperibili il termine è pari a 60 giorni.I contratti in essere dovranno essere adeguati nel termine di sei mesi (a partire dal 15 dicembre) alle nuove disposizioni.
Le pratiche sleali
La seconda novità riguarda l’individuazione, negli articoli 4 e 5, di alcune pratiche considerate sleali e quindi vietate quali, ad esempio:
• l’annullamento di ordini di prodotti deperibili con preavviso inferiore a 30 giorni;
• il versamento del corrispettivo oltre il termine convenuto;
• l’inserimento, da parte dell’acquirente, di clausole che obbligano il fornitore a farsi carico di costi per il deterioramento di prodotti dopo la consegna.
Tra i divieti, inoltre, si segnala anche la vendita di prodotti agricoli sottocosto, tranne nel caso di prodotti invenduti a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.
Le buone pratiche
L’ultimo aspetto riguarda le buone pratiche commerciali. L’articolo 6 introduce una presunzione secondo cui si considerano attuativi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni nonché i contratti che siano conclusi con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. La violazione delle precedenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 del Decreto, calcolate in percentuale al fatturato.
Si ricorda infine, che come previsto dall’articolo 1 del decreto 198/2021, quelle descritte sono norme “imperative”, prevalgono cioè sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti.


