Enti non commerciali esclusi dal credito d’imposta sulle locazioni commerciali per l’ultimo trimestre 2020, anche se le relative attività rientrano nel codice Ateco ricompreso nell’allegato 1 del decreto Ristori. Con la risposta ad interpello 562 del 2021, pubblicata giovedì 26 agosto sul sito istituzionale, l’agenzia delle Entrate interviene sulla portata applicativa della misura contenuta nel Dl Ristori fornendo un ulteriore chiarimento in ordine alla platea dei beneficiari.

L’associazione sportiva dilettantistica
Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione riguarda, in particolare, la possibilità per una associazione sportiva dilettantistica (Asd) di accedere al credito d’imposta, previsto in misura pari al 60%, per i canoni di locazione dell’ultimo trimestre 2020 (articolo 8 del Dl 137/2020). Si tratta di un’agevolazione che riprende, nella sostanza, quanto già introdotto col decreto Rilancio 2020 (il Dl 34), in forza del quale l’associazione aveva, peraltro, già fruito del beneficio rientrando tra i beneficiari per espressa previsione legislativa (articolo 29, comma 4, del Dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020).

Il riferimento alle attività d’impresa
La risposta dell’Agenzia è negativa e in linea con il tenore letterale del decreto Ristori.

Sebbene l’attività della Asd rientri nell’elenco dei codici Ateco inserito nell’Allegato 1 del citato decreto, il Dl Ristori fa espresso riferimento alle sole imprese.

Dunque, la mancata ricomprensione degli enti non commerciali tra i destinatari del tax credit preclude l’accesso alla misura da parte della Asd per l’ultimo trimestre 2020. Nulla rileva ai fini soggettivi la clausola di compatibilità prevista al comma 2 dell’articolo 8, posto che – a dire dell’Agenzia – il rinvio alle previsioni del decreto Rilancio non risponde tanto alla ratio di ampliare la platea dei beneficiari quanto, piuttosto, di rimandare alla disciplina ivi contenuta in ordine ai requisiti oggetti relativi al calo del fatturato.

Il precedente (superato) della società sportiva
Peraltro, l’impostazione dell’Agenzia pone fine anche a qualche perplessità sorta in relazione a precedenti orientamenti di prassi. In particolare in un documento della Dre Veneto (interpello 5 febbraio 2021 n. 907-323/2021) era stato fornito parere favorevole alla possibilità di estendere, anche a beneficio degli enti non commerciali, il bonus affitti con riferimento all’ultimo trimestre 2020. Il documento, tuttavia, oltre a risultare superato dalla più puntuale risposta in commento, prendeva le mosse da un equivoco di fondo. Il quesito, infatti, nel caso di specie era stato posto da una società sportiva dilettantistica (Ssd) erroneamente definita dalla Dre come ente non commerciale. Interpretazione quest’ultima che aveva gia sollevato più di qualche perplessità tenuto conto che le società sportive dilettantistiche, a differenza delle speculari Asd, pur essendo qualificabili come enti non lucrativi assumono sempre natura commerciale ai fini fiscali (sul punto si rinvia alla circolare 18/E del 2018).

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