C’è tempo fino al 5 aprile per annullare o sostituire una comunicazione di opzione inviata all’agenzia delle Entrate entro lo scorso 31 marzo, relativamente alle spese sostenute nel 2022 (o alle rate residue di quelle sostenute nel 2020 0 2021) e che il contribuente ha ceduto o su cui ha ottenuto lo sconto in fattura. Tutto conduce, inoltre, a ritenere che entro lo stesso termine possa anche essere ripresentata una comunicazione inviata nei termini ma oggetto di scarto, e che nel frattempo è stata corretta. È quanto emerge dalla lettura del provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 202205 del 10 giugno 2022, integrativo del precedente provvedimento del 3 febbraio 2022, che regolamenta le opzioni.

Forse si ricorderà che l’anno scorso ci furono problemi in tal senso, poiché le norme non sembravano prevedere alcuna ipotesi di superamento del termine, anche se, per regola generale (par. 4.7 del Provvedimento) «la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti». Nel 2022 il termine del 16 marzo era slittato sino al 29 aprile, ma con un intervento correttivo (si veda la Risoluzione 5 maggio 2022 n. 21/E) si fissò un nuovo termine del 13 maggio, utile, da un lato, per inviare le comunicazioni sostitutive e gli annullamenti di modelli trasmessi entro la scadenza originaria e, dall’altro, per ritrasmettere le comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile. Successivamente, il provvedimento correttivo del 10 giugno 2022 aggiunse al par. 4.7 del provvedimento del 3 febbraio 2022 la precisazione che le comunicazioni «trasmesse nel mese di marzo possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data».

Quindi, non vi è nessun dubbio che entro il 5 aprile si può annullare e/o sostituire una comunicazione inviata nei termini e, a quanto sembra, entro la stessa scadenza è possibile trasmettere nuovamente una comunicazione scartata dal sistema. In quest’ultimo caso non è chiarissima la procedura da seguire, ma (sempre seguendo al Risoluzione n. 21/E/2022) dovrebbe essere sufficiente trasmettere la comunicazione corretta a condizione che non mutino il codice fiscale del beneficiario e l’anno di sostenimento della spesa.

Non dovrebbero esserci ritardi in merito al trasferimento del credito in piattaforma in capo al cessionario, che dovrebbe avvenire come di consueto entro il 10 aprile. Non rientrano nella scadenza di domani né le comunicazioni sospese dalle Entrate ed in corso di verifica né quelle oggetto di “remissione in bonis” entro il prossimo 30 novembre, sia nelle ipotesi previste dalla circolare n. 33/E/2022 che nelle casistiche introdotte dagli emendamenti al Dl n. 11/2023 in corso di conversione.

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