Aiuti a fondo perduto stagionali in attesa di sblocco della procedura. A molti contribuenti, che nel mese di agosto hanno inviato il modello per la richiesta dell’indennizzo, il sistema non ha ancora fornito la (seconda) ricevuta che attesta il via libera al rimborso o all’utilizzo in compensazione, a seconda della scelta effettuata.

Il responso, infatti, è che l’istanza è ancora in fase di lavorazione. Quindi, al momento, niente rimborsi, né utilizzi in compensazione dei rispettivi crediti d’imposta.

Nel merito della questione, va detto che il contributo in questione può spettare non solo in via autonoma (ossia per quelli che non hanno richiesto il primo fondo perduto di cui al Dl Sostegni 41/2021), ma anche “a completamento” di quanto già ricevuto con la prima tornata del decreto Sostegni bis 73/2021. Per i soggetti ai quali è stato già erogato il contributo Sostegni bis “automatico”, l’importo del contributo Sostegni bis “attività stagionali”, liquidabile a seguito della presentazione dell’istanza, viene infatti determinato sulla base dei valori indicati nella domanda stessa, ma va poi diminuito dell’importo del contributo automatico già percepito.

Tale processo di verifica tra contributi sta probabilmente allungando ancora la catena di controllo, e questo può essere uno dei motivi per cui ancora la situazione non si sta sbloccando. Il problema, come già evidenziato, riguarda il fatto che, essendo spirati i termini per l’invio delle istanze, un eventuale rigetto non ha più possibilità di essere sanato tramite un nuovo invio della pratica in oggetto.

Ora – osservando quanto è già accaduto nel recente passato – i motivi per i quali il sistema dei controlli automatici può sospendere/rigettare l’istanza riguardano principalmente le seguenti situazioni:
- assenza delle comunicazioni di liquidazioni periodiche Iva (ed eventualmente anche della relativa dichiarazione Iva);
- incongruenza di alcuni dati dichiarati sulle dichiarazioni dei redditi 2020 per il 2019 con i dati acquisiti dall’Agenzia mediante i processi di trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
- contribuenti che di fatto operano in continuità fra un periodo d’imposta e l’altro con modifica di ragione sociale e partita Iva;
- autotrasportatori in regime Iva “traslato”.

Che fare in questi casi? Se è il sistema dei controlli automatici sulle domande del fondo perduto che intercetta situazioni che non dovrebbero essere bloccate (si pensi al caso in cui il contribuente legittimamente non ha presentato la liquidazione periodica Iva del primo trimestre, poiché in assenza di operazioni attive/passive), la procedura purtroppo sembra ancora una volta non prevedere soluzioni.

Per cui, quando sarà presente la seconda ricevuta con eventuale responso di scarto/sospensione, bisognerà ricorrere con ogni probabilità all’autotutela, con l’aggravante che i tempi saranno inesorabilmente destinati ad allungarsi. Tant’è che, ad oggi, ci giunge notizia che gli uffici stanno ancora esaminando le istanze di autotutela relative al primo contributo Sostegni (Dl 41/2021).

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