Il commercialista cancellato dall’Ordine nel 2018 per morosità e ammesso all’esdebitazione (articolo 14-terdecies, legge 3/2012) che chiede nuovamente di essere iscritto all’Albo, non è tenuto a versare le quote annuali pregresse se il credito vantato dall’Ordine è rientrato nell'accertamento del passivo dei debiti concorsuali del debitore e non sia stato soddisfatto integralmente.
La questione viene affrontata nel pronto ordini 232 del 1° dicembre, firmato dai tre commissari nominati a seguito delle dimissioni del Consiglio nazionale.
Nella risposta si precisa che l'esdebitazione dichiarata con decreto dal giudice rende ex lege inesigibile quel credito, e quindi l’Ordine non può subordinare l’iscrizione all’Albo al preventivo pagamento del debito pregresso.
Nel pronto ordini si ricorda anche che l’Ordine in quanto creditore non soddisfatto deve essere a conoscenza sia della procedura di liquidazione sia della successiva esdebitazione nei confronti dell’iscritto. Per legge, infatti, il liquidatore è tenuto a comunicare a tutti i creditori l’apertura della procedura nei confronti del debitore così da consentire ai creditori di comunicare la consistenza del proprio credito. In un secondo momento il liquidatore, prima della dichiarazione di inesigibilità dei crediti, deve comunicare ai creditori non soddisfatti l’istanza di esdebitazione presentata dal debitore al fine di ricevere eventuali osservazioni.

