È alla “sostanza” del rapporto sottostante che occorre generalmente guardare per individuare il regime fiscale degli Nft, anche se la mancanza di una specifica disciplina, non solo tributaria, alimenta davvero una serie infinita di dubbi.

Inquadramento Iva

Si è detto che gli Nft consistono in una rappresentazione digitale che incorpora un diritto su un bene digitale e non.
Qualora venga ceduta un’opera digitale da parte dell’autore, occorrerà in primo luogo verificare se egli agisce con professionalità e abitualità. In caso positivo, si apre però già un primo problema, relativo al trattamento Iva. Infatti, la questione che si pone è se la cessione va ritenuta irrilevante ai fini Iva, in base all’articolo 3, comma 4, lettera a), del Dpr 633/1972, secondo cui non costituiscono prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori. Oppure se la cessione va considerata rilevante ai fini Iva (dubbi ci sono comunque anche per l’applicazione dell’aliquota del 10%, ai sensi del n. 127-septiesdecies della Tabella A, parte III allegata al Dpr 633/1972) alla luce delle conclusioni della Corte di giustizia Ue di cui alla sentenza C-169/00 (con l’ulteriore problematica, in molti casi, dell’identificazione dell’acquirente).
Più pragmaticamente, la rilevanza sul piano Iva si ritiene vada vista in relazione alla tipologia dei diritti che vengono effettivamente trasferiti.

I profili per l’acquirente

Per quel che concerne l’acquirente (persona fisica “privata” residente) dell’Nft, se egli agisce in forma occasionale, l’eventuale plusvalenza derivante dall’attività di trading determina la realizzazione di un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir, qualora però possa essere individuata un’attività commerciale non esercitata abitualmente.
Qui le problematiche sono note: si tratta di comprendere, in sostanza, se si tratta di cessioni – seppure occasionali – preordinate al precedente acquisto (tassate come reddito diverso) o di cessioni del tutto isolate (irrilevanti redditualmente) per le quali non si rinviene alcun intento speculativo, nemmeno occasionale.

Assimilazione alle valute

Certamente non potrà essere fatta per gli Nft alcuna assimilazione con le valute estere, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, né con i redditi derivanti da rapporti da cui deriva il diritto o obbligo di cedere od acquistare a termine determinati beni o servizi ai sensi della lettera c-quater) dello stesso articolo 67.
Nemmeno potrà essere applicata la residuale lettera c-quinquies), sempre dell’articolo 67.

Obbligo di monitoraggio

Per quanto concerne gli obblighi di monitoraggio fiscale, nessun dubbio sul fatto che il quadro RW non vada compilato quando si è in presenza di un Nft riferito ad un bene digitale e il contribuente persona fisica detiene la chiave privata del wallet.

TOKEN NON FUNGIBILE

Un token non fungibile (Nft) è un tipo speciale di token crittografico concepito per fornire la rappresentazione digitale unica di un dato oggetto, digitale o fisico. Si presta in particolare modo per attribuire la proprietà, o altro diritto, su un bene digitale, così da garantire la titolarità del bene, la sua irriproducibilità e la sua immodificabilità. L’Nft può essere poi trasferito all’interno di piattaforme ad hoc (tra le più note Opensea)

LE PRONUNCE FISCALI

Gli elementi caratteristici di un Nft sono l’unicità, l’indivisibilità (gli Nft non sono frazionabili) e l’infungibilità. Vi sono alcuni progetti di “utilità”, tuttavia, che risultano più facilmente accostabili a degli utility token. Va ricordato che su questi ultimi vi sono stati dei pronunciamenti dell’agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 14 del 28 febbraio 2018 e la risposta n. 110 del 20 aprile 2020).

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