Non basta la semplice omissione colposa per sanzionare i sindaci per concorso in bancarotta. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 20867 della Quinta sezione penale depositata ieri. La pronuncia sottolinea come la semplice posizione di controllo o una forma di negligenza non può condurre alla condanna. Servono altri indici rilevanti per potere fondare la responsabilità. Tra questi, il fatto che i sindaci siano espressione del gruppo di controllo della società, la rilevante competenza professionale, l’assenza di ogni minima attività di verifica.

Nel caso approdato in Cassazione le operazioni distrattive avvenivano, è stato ricostruito, con scarsa visibilità, passando da conto corrente a conto corrente. A essere ingannati, elemento valorizzato dalla Cassazione, erano poi stati anche gli enti pubblici deputati ad alcune frazioni di controllo sulla gestione societaria: è il caso dell’Inps, per esempio, che alla società aveva fornito un documento di attestazione della regolarità contributiva. Gli stessi indicatori di dissesto che avevano contribuito a condannare i sindaci nel giudizio di merito erano risultati poi evidenti solo successivamente al commissariamento e alla liquidazione coatta amministrativa.

Per la Cassazione allora la responsabilità dei sindaci a titolo di concorso nel reato di bancarotta «sussiste solo qualora emergano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l’omissione del potere di controllo (...) esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione , sia pure nella forma del dolo eleventuale per consapevole volontà di agire anche a costo di fare derivare dalll’omesso controllo la commissione di illiceità da parte degli amministratori».

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