Entro il 30 novembre si deve procedere al versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap. Ogni anno, infatti, oltre a versare il saldo delle imposte dell’anno precedente, si deve versare l’acconto per l’anno in corso. Il primo acconto deve essere versato entro il termine per il versamento del saldo dell’anno precedente (30 giugno) e può essere rateizzato fino ad un massimo di 6 rate; il secondo, invece, va versato entro il 30 novembre e non può essere oggetto di dilazione. L’adempimento riguarda anche le imprese agricole, tuttavia, in alcuni casi, l’ammontare dell’acconto potrebbe essere pari a zero.

Imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti

I soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, se iscritti all’Inps, hanno beneficiato per l’anno 2020 dell’esenzione da Irpef sui redditi dominicali e agrari. Infatti, con il comma 44 della legge di Bilancio 232/2016, il legislatore ha previsto la non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per i soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di Iap, purché iscritti nella previdenza agricola. L’agevolazione è stata prevista, inizialmente, per il triennio 2017 – 2019, poi è stata prorogata al 2020 con la legge 160/2019 (legge di Bilancio per l’anno 2020) e poi anche per l’anno 2021 con la legge 178/2020 (legge di Bilancio per l’anno 2021).

Dunque, in assenza di altri redditi, questi soggetti non avranno da versare alcun acconto, non avendo versato nemmeno il saldo e potendo, per il prossimo anno, beneficiare ancora di questa esenzione.

I soggetti che, invece, sono obbligati al versamento dovranno provvedere entro il prossimo 30 novembre. L’acconto si determina in misura pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente e si versa in due rate: la prima entro il termine per il versamento del saldo delle imposte (quindi 30 giugno) e il secondo appunto il 30 novembre. Per i soggetti Isa le due rate sono pari al 50%, mentre per i soggetti diversi le rate sono pari al 40% (primo acconto) e 60% (secondo acconto). Le imprese agricole, a meno di alcune eccezioni, non sono soggetti produttivi di reddito di impresa e pertanto non sono soggette a Isa. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi il secondo acconto dovrebbe essere pari al 60 per cento.

Il contribuente che prevede di dichiarare, l’anno successivo, una minore Irpef (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) può sempre determinare gli acconti da versare sulla base di tale imposta inferiore (metodo previsionale).

L’Irap

Le imprese agricole la cui attività rientra nel reddito agrario in base all’articolo 32 del Tuir, sono esenti da Irap. Invece per le attività agricole non rientranti nel reddito agrario l’imposta regionale è dovuta.

Ne consegue che per i soggetti che svolgono una delle attività ricomprese nel reddito agrario (coltivazione, silvicoltura, allevamento con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, attività connesse con prevalenza di prodotti propri e compresi nel Dm 13 febbraio 2015), l’Irap non è dovuta.

Se dovuto, anche l’acconto Irap si determina in misura pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente e sempre in due rate; secondo le stesse regole previste per le imposte sui redditi.

Le sanzioni

Si ricorda, infine, che eventuali tardivi pagamenti sono soggetti alla sanzione del 30% che può essere ridotta con ravvedimento operoso.

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