Esonero contributivo per le filiere agrituristiche e vitivinicole e semplificazioni. L’articolo 70 del decreto legge Sostegni bis introduce un esonero dal versamento della contribuzione IVS, per il solo mese di febbraio 2021, dovuta dai datori di lavoro delle filiere agrituristiche e vitivinicole i cui codici Ateco sono elencati nella Tabella E allegata al decreto. L’agevolazione contributiva è destinata anche ai produttori di vini e birre.
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, non saranno oggetto di pagamento le sole quote di contribuzione datoriale con l’esclusione dei premi Inail.
In caso di pagamento già avvenuto, a seguito di accoglimento delle domande, l’eventuale contribuzione versata in eccesso dovrà essere recuperata mediante compensazione contributiva.
Il medesimo esonero contributivo compete anche ai lavoratori autonomi agricoli dei detti comparti produttivi, quali coltivatori diretti e coadiuvanti di questi ultimi, nonché imprenditori agricoli professionali, sempre per il mese di febbraio 2021.
L’esonero spetta anche ai lavoratori agricoli autonomi pensionati ma nel contempo iscritti nella previdenza agricola.
Analogamente agli altri esoneri contributivi per i comparti agricoli disposti a seguito del dilagare della pandemia, il beneficio sarà fruibile nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19».
Al riguardo si fa presente che, in sede di conversione del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto Sostegni 1), all’articolo 19 è stato aggiunto il comma 2-bis al fine di semplificare le modalità di dichiarazione degli aiuti fruiti dalle aziende richiedenti nell’ambito del temporary framework.
In virtù della nuova disposizione i datori di lavoro dovranno esclusivamente dichiarare di non aver superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 e successive modificazioni.
Alla luce della novità introdotta, come comunicato dall’Inps con il messaggio n. 1850 del 7 maggio di quest’anno, è stata temporaneamente sospesa la possibilità di inviare le istanze di esonero per il primo semestre 2020 stabilito dall’articolo 222, comma 2, del decreto Rilancio.
Infatti, inizialmente, come da indicazione della circolare Inps 57 del 12 aprile scorso, le aziende avrebbero dovuto dichiarare di non aver richiesto gli aiuti di cui alla sezione 3.1 del Quadro Temporaneo , ovvero, in caso contrario, gli aiuti già ottenuti o per lo meno già richiesti, per quale ammontare, l’ente erogatore, la norma di riferimento, la data di concessione o di presentazione dell’istanza se non ancora ottenuti.

