Contributi pubblici percepiti nel 2022: per gli enti non profit che non provvedono all’obbligo di rendicontazione entro il 30 giugno le sanzioni scattano a partire dal 1° gennaio 2023. Un termine questo previsto dal Dl Milleproroghe che, di fatto, sembra consentire agli enti un tempo ulteriore per adempiere agli obblighi informativi ed adeguarsi alle disposizioni facendo scattare le sanzioni e i relativi controlli solo a partire dal prossimo anno. Sul punto, infatti, è bene ricordare che l’inosservanza degli adempimenti pubblicitari come già delineati, comporta l’irrogazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2mila euro, nonché quella accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

In mancanza, decorsi 90 giorni senza che l’ente vi abbia ottemperato, questo sarà tenuto alla restituzione integrale del beneficio erogato dalla Pa. Tuttavia, resta da chiarire l’ambito soggettivo di applicazione della proroga. Occorre considerare che il rinvio contenuto nel Milleproroghe 2022 riguarda i termini per l’irrogazione delle sanzioni e non quelli ordinari, già operativi, per adempiere gli obblighi comunicativi. Resta, quindi, ferma la data del 30 giugno per comunicare le erogazioni pubbliche ricevute sul sito web/pagina Facebook ove l’adempimento riguardi associazioni di protezione ambientale; associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; associazioni e fondazioni, nonché Ets e Onlus.

Discorso diverso, invece, per le imprese e cooperative sociali anche queste soggette agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge 124/2017. Per tali soggetti, infatti, a differenza di quanto avviene per le realtà non profit individuate nel testo normativo, l’adempimento in termini di trasparenza è assolto non con la pubblicazione delle erogazioni pubbliche sui propri siti internet, ma nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e di quello consolidato, ove esistente. In questo caso, quindi, il termine per l’adempimento andrebbe a coincidere non con il 30 giugno di ogni anno, bensì con quello “canonico” previsto per l’approvazione dei bilanci.

Nella sostanza, mentre la categoria degli enti tenuti alla pubblicazione sui siti web sembrerebbe poter beneficiare di un termine più ampio per regolarizzare eventuali inosservanze legislative, le imprese sarebbero invece tenute a rispettare la deadline “ordinaria” al fine di evitare ulteriori aggravi di oneri. Ciò anche in ragione del fatto che l’inserimento di ulteriori informazioni nella nota integrativa richiederebbe un nuovo passaggio di approvazione dei bilanci e successivo deposito dello stesso presso il Registro imprese. Un problema questo che si potrebbe porre per le imprese sociali costituite in veste societaria che, in mancanza di precisi chiarimenti sul punto, potrebbero trovarsi ad avere meno tempo a differenza degli altri Ets.

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