Per le operazioni con soggetti UK è ancora possibile, per il committente italiano, scegliere di variare in diminuzione un’operazione venuta meno per sopravvenuto accordo fra le parti, utilizzando il canale Sdi oppure tramite l’emissione di un documento analogico. È questo il dubbio che l’agenzia delle Entrate ha chiarito con la risposta a interpello 308 a seguito dell’istanza presentata da un contribuente che aveva realizzato lo scorso anno un’operazione con un soggetto UK.

Più in dettaglio, l’istante aveva acquistato una licenza d’uso per un software da un fornitore UK. Tuttavia, dopo aver versato il corrispettivo e fatturata l’operazione, a causa di problemi riscontrati nei propri sistemi, il mese successivo all’acquisto l’istante ha richiesto l’annullamento della licenza e il fornitore, correttamente, ha rimborsato interamente l’importo pagato, senza però emettere alcuna nota di credito. Ebbene, ritenendo di dover procedere con l’emissione di un documento, l’istante richiede come operare.

Dopo aver ricordato che la normativa Iva prevede che l’emissione della nota di credito è una facoltà per il contribuente, e non un obbligo, l’ufficio ricorda che per le prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non residenti è il cessionario o committente che adempie agli obblighi di fatturazione e di registrazione, procedendo con l’integrazione della fattura ovvero con l’emissione di un’autofattura, secondo il meccanismo del «reverse charge», procedendo a versare, nel caso, la relativa imposta.

Per le modalità di compilazione delle fatture ovvero delle note di variazione, l’Agenzia ricorda che è prevista, verosimilmente fino a fine anno, una alternatività tra l’emissione dei documenti in via analogica, con successivo invio dell’esterometro, ovvero l’emissione tramite Sdi. In questo caso, l’Agenzia chiarisce che va utilizzato il tipo documento «TD17», indicando gli importi con segno negativo e non deve essere utilizzato il tipo documento «TD04». A prescindere dalla modalità di emissione del documento, tuttavia, resta ferma la possibilità per il cessionario/committente, nel rispetto della legge, di variare in diminuzione l’imponibile e/o imposta dell’operazione, operando la conseguente detrazione.

Peraltro, l’esercizio di tale facoltà prescinde dalla natura del cedente/prestatore, ovvero prescinde dal fatto che lo stesso sia un soggetto passivo UE o extra UE, ma è legato alla sussistenza dei requisiti indicati nell’articolo 26, commi 2 e 3, del decreto IVA.

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