I contributi a fondo perduto stabiliti dal Dl Rilancio e dai seguenti decreti per fronteggiare la crisi innescata dalla pandemia non vanno considerati nel calcolo dei 65mila euro di limite ai compensi, rilevante ai fini della permanenza nel regime forfettario per il 2021.

La percezione degli indennizzi obbliga però alla compilazione del rigo LM33, dove sono state previste due nuove caselle:

1 nella colonna 1 va indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dall’articolo 25 del Dl 34/20, articolo 1 del Dl 137/20, articolo 2 del Dl 149/20 e articolo 2 del Dl 172/20;

2 nella colonna 2 va indicato l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

I contributi e le indennità sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla Comunicazione della Commissione Ue del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final («Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19»): pertanto, dev’essere compilato anche il relativo prospetto degli “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS del modello Redditi Pf.

Le istruzioni al modello sottolineano che per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo RS401, usando un modulo per ogni rigo, ricordando inoltre che la relativa compilazione è condizione necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli aiuti.

Contributi previdenziali

Dal reddito lordo determinato dall’applicazione dei coefficienti di redditività si possono scomputare i contributi previdenziali versati nel 2020 in ottemperanza a disposizioni di legge, indicandoli nel rigo LM35. La deduzione compete nel limite del reddito lordo forfettario; mentre l’eventuale eccedenza, da indicare nel rigo LM49, è deducibile solamente dal reddito complessivo in base all’articolo 10 del Tuir.

La mancanza di altri redditi o la presenza di redditi soggetti a cedolare secca potrebbe pertanto far perdere tale eccedenza.

Particolare attenzione dovranno prestare coloro che intendono riscattare il corso di laurea: essendo il riscatto facoltativo, il relativo importo non potrà essere dedotto nel regime forfettario ma solo nel quadro RP, e quindi solo in presenza di altri redditi soggetti a Irpef (interrogazione parlamentare del 25 giugno 2020, n. 5-04241).

Anche i premi Inail sono indeducibili, visto il riferimento dell’articolo 1, comma 64, della legge 190/2014 alla deducibilità dei soli contributi previdenziali obbligatori versati secondo la legge.

L’agenzia delle Entrate ha rimarcato tale posizione evidenziando che i premi Inail, non avendo natura di contributi previdenziali, non possono essere dedotti né in fase di determinazione del reddito d’impresa (determinato forfettariamente con i criteri di cui al comma 64), né come onere deducibile dal rigo LM35 (risposta interpello 913-780/2019).

Come chiarito dalla risposta 400/2019 i contributi previdenziali dedotti negli anni precedenti, in costanza del regime forfettario, e restituiti dall’ente previdenziale, sono assoggettati a imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione. E sono da indicare, con segno negativo, nel rigo LM35 dei contributi versati nel 2020.

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