Perimetro ampio per il bonus barriere architettoniche del 75 per cento. Che, quindi, ricomprende sia le spese effettuate da imprese che quelle realizzate su immobili strumentali. Il chiarimento arriva con la risposta a interpello n. 444 del 2022, pubblicata dall’agenzia delle Entrate.
Tutto parte dal quesito di una Srl, titolare di tre immobili strumentali concessi in locazione. Su questi ha intenzione di effettuare interventi per la rimozione di barriere architettoniche. Chiede così alle Entrate indicazioni sull’ambito di applicazione del bonus del 75%, introdotto per il 2022 dall’ultima legge di Bilancio.
Spiega l’Agenzia nella sua risposta: «Considerato che la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di intervento, si deve ritenere che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio».
L’obiettivo della norma, cioè, è quello di favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Per questo, è stata adottata una formulazione particolarmente ampia: si parla, infatti, solo di edifici esistenti.
Considerato questo, allora, la detrazione «spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali». Anche i detentori degli immobili - ma questa è solo una conferma - possono godere del 75%, a condizione di avere «sostenuto le spese per tali interventi».

