Rimessa all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione del diritto di accesso del contribuente alle cartelle di pagamento. Con l’ordinanza 8288/2021, l’organo supremo della giustizia amministrativa ripercorre le varie tesi in materia. In particolare, secondo una tesi il diritto del contribuente sarebbe pieno e assoluto. Laddove la cartella fosse stata notificata attraverso il sistema postale, l’obbligo sarebbe assolto tramite la produzione dell’estratto di ruolo e delle ricevute di spedizione e ricezione della raccomandata. A ciò, si aggiunge la necessità di rilasciare un’attestazione di conformità dell’estratto di ruolo rispetto alle risultanze dei ruoli originariamente trasmessi dall’ente creditore. Inoltre, l’obbligo di conservazione dei documenti dovrebbe valere non solo per un periodo di 5 anni, come previsto nell’articolo 26 del Dpr 602/1973, dato che le entrate erariali si prescrivono in dieci anni.
In caso di invio tramite Pec, l’agente della riscossione è comunque tenuto alla conservazione dell’originale, nei suoi sistemi informativi, ed è quindi in condizioni di trasmetterlo all’interessato. In tale ottica interpretativa, dovrebbe ritenersi illegittimo il rifiuto opposto da Entrate – Riscossione fondato sulla dichiarazione del non possesso della cartella.
In altre pronunce, invece, si è rilevato che l’agente della riscossione produce in realtà una cartella in unico esemplare e dunque non possiede un originale. In base all’articolo 26, l’obbligo di conservazione riguarda la matrice o la copia della cartella, non l’originale.
Secondo un ulteriore orientamento, per il diritto di accesso, il debitore deve dimostrare la sussistenza di un diritto concreto e attuale all’ostensione della cartella. Non sarebbe sufficiente la deduzione di generiche esigenze probatorie e difensive.

