I ministri delle Finanze del G7 hanno raggiunto un’intesa fondata su due principi: l’introduzione di un’aliquota minima del 15%, da applicare Stato per Stato sui redditi globali delle multinazionali con sede in tali Stati, e l’imposizione sul 20% degli utili oltre la soglia del 10% di profitto nei Paesi in cui si effettuano le vendite.

Si ricorda che l’Ocse nell’Inclusive Framework ha elaborato nel Pillar 1 criteri per la tassazione delle multinazionali negli Stati in cui operano (“Stati del mercato”), mentre nel Pillar 2 ha proposto criteri per la tassazione delle multinazionali nello Stato della loro sede (“Stati della sede”), a condizione che nei Paesi del mercato siano assoggettate a bassa tassazione. È però arduo raggiungere un “consenso globale” tra 140 Stati.

Lo stallo è forse superato dalla proposta degli Stati Uniti in ambito Ocse di un’intesa in cui singoli Paesi si assumano la responsabilità di tassare le multinazionali aventi sede in tali Stati sui redditi globali con un’aliquota minima (“country-by-country minimum tax”). Gli Usa intendono introdurre un’aliquota del 21% e così dovrebbero fare gli altri Stati ponendo fine all’attuale corsa al ribasso.

Tale accordo potrà essere efficace anche se raggiunto mediante “minilateralismo” o cooperazione rafforzata tra un numero di Stati ben inferiore a quello richiesto per un accordo globale inclusivo, strada sinora percorsa dall’Ocse.

A livello Ocse si dovrà anche raggiungere un accordo sul Pillar 1 in relazione ai criteri che proteggono gli interessi fiscali degli Stati del mercato. Nelle negoziazioni Ocse sarà quindi in gioco un nuovo assetto della fiscalità internazionale in cui la “strada maestra” in base al rinnovato Pillar 2 è l’adozione di “global minimum taxes” nei diversi Paesi aderenti all’accordo, ma al contempo è necessario il mantenimento dei criteri del Pillar 1 per la tutela degli Stati del mercato. E infatti la tassazione globale delle multinazionali nello Stato della loro sede non esclude la possibilità degli Stati del mercato di applicare le loro imposte in base al Pillar 1, rimanendo inteso che saranno gli Stati della sede a sgravare eventualmente le multinazionali. Ciò è molto importante per la Ue nell’ambito della reciprocità con gli Stati Uniti: e infatti la proposta Usa è ricevibile a condizione che i singoli Stati Ue mantengano la potestà impositiva sui redditi ivi prodotti dalle multinazionali globali. Per contro, dal punto di vista dei singoli Stati Ue, inclusa l’Italia, sarà necessario approntare modifiche per adeguare i vigenti regimi ai dettami della global minimum tax e del rinnovato Pillar 2 in materia di participation exemption sui dividendi esteri, nonché espandere l’ambito delle normative Cfc rendendole forme di consolidato fiscale globale. Il complesso di misure che saranno a breve negoziate porrebbe fine all’arbitraggio regolamentare delle multinazionali che, di recente, sono riuscite a ottenere situazioni di immunità dalla tassazione sia nello Stato della sede, sia negli Stati del mercato.

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