Nel caso in cui gli investimenti, “prenotati” entro il 31 dicembre 2019 con sottoscrizione del contratto e versamento di un acconto pari almeno al 20%, non vengano realizzati entro il 31 dicembre 2020, l’impresa non beneficia dell’iperammortamento ma del credito d’imposta, indipendentemente dalle motivazioni del ritardo e a condizione che la realizzazione intervenga entro le scadenze previste dalle varie proroghe. Con la risposta a interpello 875/2021 l’Agenzia si allinea a una risposta fornita a Telefisco 2020, non ancora ufficializzata in circolare.
L’istante, che aveva programmato di realizzare l’investimento per il 2020, ha chiesto di poter far valere l’acconto versato per fruire, ad interconnessione avvenuta, dell’iperammortamento disciplinato dalla legge 145/2018, in considerazione dalla pandemia. Di opinione diversa l’Agenzia, che ricorda che quando il legislatore ha voluto prevedere delle proroghe alla consegna dei beni lo ha fatto espressamente (per il superammortamento, con l’articolo 50 del Dl 34/2020). Inoltre, la previsione, senza soluzione di continuità, di una “staffetta” tra iperammortamento e credito d’imposta porta alla conclusione che l’acconto del 2019 venga considerato come versato:
entro il 31 dicembre 2020 (in realtà 15 novembre 2020 per effetto della circolare 9/E/2021), se la realizzazione è intervenuta entro il 30 giugno 2021 (credito d’imposta di ex comma 185 dell’articolo 1 della legge 160/2019);
entro il 31 dicembre 2021, se la realizzazione interviene entro il 30 giugno 2022 (credito d’imposta ex articolo 1, comma 1056, della legge 178/2020).

