Con il provvedimento del 15 giugno l’agenzia delle Entrate ha approvato l’attesissimo modello per quelle che sono in effetti due diverse dichiarazioni:
● la dichiarazione ai fini della determinazione ex articolo 7-sexies, legge Iva, della quota territorialmente rilevante dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della Ue, di unità da diporto;
● la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità Iva ex articolo 8-bis, legge Iva.
Insieme al provvedimento sono state approvati il modello e le istruzioni.
Anche se il modello risponde a due ben diverse funzioni ed in concreto accoglie, nei “quadri” che lo compongono, due ben diverse dichiarazioni, risultano unici diversi aspetti:
● unico il modello: diviso in due sezioni corrispondenti all’ambito applicativo delle due richiamate disposizioni;
● unica l’entrata in vigore: la dichiarazione potrà essere trasmessa telematicamente, a partire dal 15 luglio 2021, per le operazioni per le quali la data della fattura decorre dal 60° giorno successivo all’adozione del presente provvedimento;
● uniche le modalità di invio: per le quali è prevista la trasmissione diretta da parte dei soggetti abilitati delle Entrate, o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando esclusivamente il software denominato “dichiarazionenautica” disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Il quadro A contiene l’attestazione, per anno solare di riferimento, della percentuale di utilizzo nel territorio dell’Unione europea dei servizi di locazione, noleggio e simili non a breve termine di unità da diporto. Il modello prevede la possibilità di attestare sia la percentuale prevista che quella di effettivo utilizzo.
Le istruzioni precisano che nel caso in cui questa percentuale sia pari al 100% la dichiarazione non deve essere presentata.
Il quadro B contiene invece l’attestazione della condizione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità (enunciata in termini di “facoltà”) di cui al comma 1 dell’articolo 8-bis, quindi la dichiarazione di effettuazione di un numero di viaggi in alto mare superiore al 70% nell’anno solare precedente a quello di effettuazione delle operazioni, ovvero in caso di primo utilizzo e fattispecie a questo assimilate, l’intenzione di effettuare un numero di viaggi superiore a detta soglia.
Il modello prevede anche la possibilità di attestare la condizione, ex ante o ex post, anche per periodi inferiori all’anno. Questa possibilità risulta riferita ai casi di obiettiva discontinuità di utilizzo della nave che si verifichi in corso d’anno, così differenziando la condizione di alto mare nei casi di discontinuità nell’utilizzo della nave rispetto al quadro interpretativo indicato dalla recente risoluzione 39/E per il caso invece di nave nuova o che non ha effettuato alcun viaggio.
Il provvedimento già prevede un percorso di manutenzioni correttive ed evolutive del modello e delle relative istruzioni, che saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell'Agenzia e di cui sarà data preventiva comunicazione.

