Dal 1° gennaio 2022, la misura degli interessi legali passerà dallo 0,01% annuo, che è stata la misura più bassa di sempre, applicabile per l’anno 2021, all’1,25%, in pratica 125 volte in più rispetto al 2021. La modifica del saggio legale è stata disposta dal decreto 13 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 297 del 15 dicembre 2021.
Come si legge nel preambolo del decreto, riportando le consuete frasi contenute nei precedenti decreti emanati con cadenza annuale, la misura dell’1,25% annuo è stata determinata in considerazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato. In verità, al di là delle frasi di stile sopra riportate, non c’è alcun motivo che possa giustificare la moltiplicazione per 125 del tasso applicabile per il 2021.
Peraltro, in materia di interessi, non è stata mai fissata una misura unica per i versamenti e per i rimborsi. Infatti, nonostante i vari annunci, si è ancora in attesa di un allineamento per evitare che gli interessi applicati dal Fisco su quanto gli è dovuto siano più alti di quelli riconosciuti al contribuente in caso di rimborso.
In verità, si sarebbe dovuto mettere la parola fine su queste disparità. Infatti, se il contribuente deve avere il rimborso, l’interesse riconosciuto dal Fisco per il ritardo è, di norma, il 2% annuo, mentre se il contribuente versa dopo la scadenza, l’interesse che deve pagare è il doppio.
Inoltre, scatta pure la sanzione del 30%, riducibile al 15% se il contribuente paga entro 90 giorni, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del Fisco, anche se esegue i rimborsi in ritardo.
La disparità doveva essere eliminata da un decreto che si sarebbe dovuto approvare nel mese di gennaio del 2016. Si tratta del decreto previsto dall’articolo 13 del Dlgs 159/15 in vigore dal 22 ottobre 2015. Il decreto che doveva fissare una misura unica di interessi per versamenti, riscossione e rimborsi di ogni tributo, doveva essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dlgs 159/15. Considerato che questo decreto è entrato in vigore il 22 ottobre 2015, il provvedimento doveva essere emanato entro il 20 gennaio 2016. Per il momento, visto che il decreto è rimasto solo una promessa, si devono applicare gli interessi vigenti, che sono di diversa misura e, di norma, favoriscono il Fisco, penalizzando i contribuenti. Ad esempio, per i contribuenti che pagano a rate le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, gli interessi sono dovuti nella misura dello 0,33% mensile, cioè pari al 4% annuo.

