Il Mef risponde a numerosi quesiti in materia di canone unico, in occasione di Telefisco 2022, chiarendo diversi aspetti controversi, ma allo stesso tempo confermando che l’impianto normativo complessivo necessiterebbe di una profonda revisione.

Il primo aspetto importante, anche alla luce delle controversie pendenti, è la conferma della natura patrimoniale del prelievo, sia per la componente occupazione sia per quella relativa alla diffusione della pubblicità.

Dal 1° dicembre scorso è soppresso l’obbligo di istituzione da parte dei Comuni del servizio pubbliche affissioni. La soppressione opera ex lege e non occorre l’adozione di alcuna delibera da parte del Comune. Il Mef ricorda, però, che in caso di mancata istituzione del servizio, occorre comunque garantire l’affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti.

In caso di mantenimento del servizio, è confermata la possibilità di prevedere per le affissioni il diritto di urgenza. Stante la natura patrimoniale dell’entrata - precisa il Mef - esiste un’ampia autonomia regolamentare.

Sulla scorta di tale autonomia, è confermata la possibilità per il Comune di prevedere che il versamento del canone non sia effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, come previsto dal comma 835 della legge 160/2019, ma possa essere rinviato a un momento successivo.

Quanto alle insegne di esercizio abusive inferiori a 5 mq, e come tali esenti da canone, è confermato che non è possibile richiedere alcuna indennità, né applicare la sanzione prevista dal comma 821, in quanto collegate all’ammontare del canone dovuto; ma è possibile applicare le sanzioni di cui agli articoli 20 e 23 del Codice della strada, nonché gli oneri previsti per la rimozione e la copertura del mezzo pubblicitario abusivo previsti dal comma 822 della legge 160/2019.

Competenze nei centri abitati

Il Mef ritorna sulla controversa applicazione del canone nei centri abitati. Conferma, come già sostenuto in precedenza, che i tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti sono considerati comunali, mentre quelli che attraversano i centri abitati con popolazione non superiore a 10mila abitanti sono di competenza provinciale. Ne consegue che in caso di diffusione di un messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraversa un centro abitato con popolazione non superiore a 10mila abitanti, e quindi di competenza della Provincia, quest’ultimo ente è legittimato a chiedere il versamento del canone per l’occupazione del suolo, a norma del comma 819, lettera a).

Sulla base delle conclusioni del Mef, quindi, la Provincia non può pretendere la componente del canone relativa alla pubblicità. Sul punto, tuttavia, si osserva che il comma 820 prevede che l’applicazione del canone relativo alla pubblicità esclude quello relativo all’occupazione di suolo, e non il contrario. Forse, la soluzione più coerente è quella di ammettere che in questo caso vi sono due soggetti attivi.

Erogazione dei servizi in rete

Per le occupazioni per erogazione dei servizi in rete, si chiarisce che con l’ultimo intervento normativo (articolo 5, comma 14-quinquies, Dl 146/2021) il legislatore ha inteso chiarire che, quando esiste una netta separazione tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito tramite le infrastrutture stesse, il canone resta dovuto solo da parte del concessionario, tenendo conto del numero delle utenze attivate dagli operatori che svolgono solo l’attività di vendita. Mentre è soggetta al canone fisso di 800 euro l’occupazione effettuata da imprese che non hanno alcun rapporto diretto con l’utente finale e che svolgono solo attività strumentali e accessorie all’erogazione dei servizi a rete.

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