I produttori agricoli “sotto-soglia” che quest’anno presentano il modello 730 e hanno ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio dell’anno scorso (articolo 25 del Dl 34/2020) possono continuare a usare il 730, ma devono compilare la parte del modello Redditi PF relativa agli aiuti di Stato, così da consentire al Fisco di acquisire tutte le informazioni utili alla registrazione degli «aiuti individuali».
Il chiarimento è contenuto nella risoluzione 36/E diramata giovedì 27 maggio dalle Entrate, in risposta alle richieste delle associazioni di categoria degli agricoltori.
Il dubbio si è posto perché da anni gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972) possono usare il modello 730, dato che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, 770 e Irap. E tuttavia nelle istruzioni del modello 730/2021 si dice che tutti i percettori di agevolazioni qualificate come “aiuti di Stato” (tali in quanto percepite da titolari di redditi d’impresa, arti e professioni non esercitate occasionalmente) devono usare Redditi PF.
Da qui l’incertezza su come conciliare le due indicazioni.
L’Agenzia afferma che questi soggetti possono continuare a usare il modello 730. Precisando che, in caso di percezione del contributo a fondo perduto, bisognerà presentare anche il frontespizio del modello Redditi PF insieme al quadro RS, con le modalità e nei termini previsti per lapresentazione dello stesso modello Redditi PF 2021.
Nel quadro RS deve - spiega l’Agenzia - deve essere compilato il solo prospetto “Aiuti di Stato” con i dati relativi al contributo a fondo perduto.


