La nuova dichiarazione di alto mare per la non imponibilità Iva (articolo 8-bis del Dpr 633/72), che debutterà il 15 luglio con riferimento alle operazioni effettuate dal 14 agosto, si applica a un contesto molto articolato. Pertanto, pur ispirandosi alla lettera d’intenti da plafond, deve essere applicata con molti correttivi per essere effettivamente sostenibile.
In particolare, il modello dichiarativo, approvato il 15 giugno scorso dall’agenzia delle Entrate (151377/21), si ispira direttamente alla lettera d’intento con riferimento al soggetto «dichiarante», cioè il cessionario o committente nelle operazioni elegibili al regime. Egli non sarà, quindi, necessariamente «l’armatore, il comandante o il soggetto che ha la responsabilità della nave», come era previsto dai precedenti di prassi (risoluzione 2/E/2017 e 6/E/2018).
Tra questi soggetti dovrebbero rientrare, ad esempio, il trader nelle forniture di carburante per gli acquisti da fornitore fisico, il cantiere nei rapporti verso i subfornitori, tutti soggetti che ben potrebbero non disporre (mai) della «documentazione ufficiale», probatoria della navigazione qualificante. Coerentemente, il modello di dichiarazione in alto mare prevede un campo (10) per l’indicazione del possesso della documentazione probatoria ma occorre conferma che il modello possa partire senza il campo 10 barrato e gestire, almeno contrattualmente, il problema della responsabilità per l’Iva in questi rapporti che si collocano a monte del soggetto che dispone delle informazioni e dei documenti probatori. Dovrebbe essere opportunamente chiarito, nel campo «rappresentante firmatario della dichiarazione», a quali ipotesi l’Agenzia abbia inteso riferirsi per il caso in cui la dichiarazione sia presentata da una società per conto del dichiarante e cosa intenda per «rappresentante negoziale».
La limitazione del numero di moduli a 99 (non molti se si pensa ad una flotta di qualche decina di navi ed alla necessità di ripetere l’indicazione biunivoca fornitore-nave) consente un’unica dichiarazione per più navi e più fornitori, ma apre a molti dubbi.
Dovrebbe essere confermata la possibilità di dividere le dichiarazioni di alto mare, ad esempio per nave, per una migliore organizzazione dei dati e maggior chiarezza operativa. La presentazione di più dichiarazioni (e non quindi soltanto più moduli all’interno della stessa dichiarazione) comporterebbe diversi numeri di protocollo telematico, ed in prospettiva più protocolli per ogni nave laddove nel tempo dovessero essere dichiarati nuovi fornitori.
Questo procedimento renderebbe necessario per il fornitore – a differenza di quanto oggi avviene per il plafond per il richiamo alla dichiarazione d’intento – agganciare alla fattura il numero di protocollo specifico per nave e cliente, con un non indifferente aggravio amministrativo e rischio di errore su un dato essenziale. Essendo i fornitori da indicare in rapporto biunivoco con la nave, essi dovrebbero essere comunque dal cliente o cessionario ripetuti per tante righe quante sono le navi adibite alla navigazione in alto mare rifornite.

