Il decreto Sostegni-bis destina 100 milioni di euro al ristoro delle attività economiche chiuse per almeno quattro mesi dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione del Dl 73/2021 (che è in vigore da mercoledì 26 maggio e andrà convertito entro il 25 luglio prossimo). In particolare l’articolo 2 del Dl Sostegni-bis prevede l’istituzione, nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico, di un fondo denominato «Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

Il fondo viene creato per favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli e del Dl 19/2020, sia stata disposta, fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto Ristori-bis, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi.

Le chiusure obbigate

Ricordiamo che il Dl 19/2020 ha previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, su specifiche parti del territorio nazionale - ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso - possono essere adottate una o più misure restrittive, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 50 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del virus.

Le misure adottabili con Dpcm, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio, possono prevedere, tra l’altro, la limitazione della circolazione delle persone e per quanto riguarda le attività economiche la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione.

Possono essere limitati o sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati.

Tra le varie misure possono essere limitati o sospesi i servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all’ingrosso, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone.

Lo stesso decreto 19/2020 prevede la possibilità di limitare le attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché le attività di fiere e mercati e altre ancora.

I beneficiari e l’ammontare dell’aiuto

I soggetti beneficiari, che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi da gennaio 2021 alla legge di conversione del Sostegni-bis, e l’ammontare dell’aiuto saranno determinati sulla base dei criteri individuati con decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dal 26 maggio (data di entrata in vigore del Dl 73/2021).

L’ammontare dell’aiuto sarà determinato in funzione della dotazione finanziaria di 100 milioni di euro e tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell’articolo 1 del Dl 41/2021 (c.d. decreto Ristori) e dell'articolo 1 del Ristori-bis. Lo stesso decreto dovrà individuare le modalità di erogazione dell’aiuto tali da garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.

I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.

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