Confermata l’applicazione della sanzione in misura fissa nel caso di errata applicazione del reverse charge da parte di un soggetto non residente identificato ai fini Iva in Italia, nei confronti di altro soggetto non residente senza stabile organizzazione in Italia. Con la risposta a interpello 301/2021, le Entrate si pronunciano sull’assolvimento dell’Iva in inversione contabile laddove andava applicato il regime ordinario di rivalsa e detrazione.

In concreto, una società lussemburghese, identificata in Italia, emetteva fattura dalla sua partita Iva lussemburghese per una cessione di beni imponibile in Italia a clienti soggetti passivi con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Dal canto loro, tali clienti assolvevano l’imposta in reverse charge, contabilizzando Iva a debito e a credito. Sennonché i soggetti che effettuavano in concreto gli acquisti avevano semplicemente un’identificazione diretta, e non una stabile.

Pertanto, la società cedente chiede di rettificare, ricorrendo al ravvedimento operoso, versando la sanzione compresa tra 250 e 10mila euro prevista dall’articolo 6, comma 9-bis2, del Dlgs 471/97. Tale impostazione trova conferma nella risposta delle Entrate secondo la quale, salva le ipotesi di frode e a condizione che l’Iva sia stata effettivamente assolta in reverse charge, il fornitore caduto in errore a causa di imprecise informazioni fornite dai propri clienti è soggetto alla sanzione sopra richiamata e non deve provvedere al versamento dell’imposta (né il cessionario deve provvedere alla rettifica della detrazione).

Tutto ciò in quanto il comportamento fiscale dei contribuenti, sebbene irregolare, non ha provocato alcun danno all’Erario. Insomma, è questo un caso in cui l’Amministrazione fiscale mette in pratica una norma sanzionatoria conforme ai principi di neutralità e proporzionalità.

Non si può sostenere lo stesso riguardo alla discutibile (dis)applicazione dell’articolo 6, comma 6, del Dlgs 471/1997, che prevede la stessa sanzione fissa in capo al cessionario/committente nei casi di applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione. Ebbene, nella pratica è soprattutto la Cassazione a non concedere la sanzione fissa e a procedere al recupero della detrazione nei casi in cui l’operazione non imponibile, esente o non soggetta ad imposta è stata erroneamente fatturata con Iva, anche se non c’è frode.

Il descritto comportamento irregolare, seppure diverso dal precedente, a ben vedere produce identici effetti sul piano erariale, con la differenza che, in caso di errato reverse charge, è il medesimo soggetto che erroneamente versa l’Iva e la detrae, mentre, nel caso di fatturazione con Iva di operazione non soggetta, il fornitore assolve e il cliente detrae l’Iva non dovuta. In entrambe le circostanze nulla viene tolto all’Erario, per cui è inconcepibile che in un caso venga applicata la sanzione fissa nell’altro quella proporzionale oltre recupero della detrazione.

Eppure la Cassazione continua a non vedere il problema. Addirittura, con la recente ordinanza 10439/2021 stabilisce che, nel caso di Iva addebitata in eccesso, rimane ferma solo la detrazione dell’importo corretto e non dell’intero importo.

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