È da considerare diretta la confisca di una somma di denaro individuata nel patrimonio della persona interessata, anche quando quest’ultima sia in grado di dimostrarne la provenienza lecita. Questa la conclusione raggiunta dalle Sezioni unite penali della Cassazione in una pronuncia anticipata da informazione provvisoria, le cui motivazioni seguiranno tra qualche tempo. La Corte sembra però avere seguito la linea più restrittiva, escludendo che la confisca in questione possa qualificarsi per equivalente e quindi applicabile solo per alcuni reati.

In questione, nell’ordinanza di rimessione, c’era la qualificazione giuridica del provvedimento cautelare disposto sulle somme riconducibili a una persona indagata per traffico d’influenze, avendo fatto ottenere grazie ai propri appoggi presso un giudice tributario, un significativo sconto d’imposte a una società. In sede di riesame, una quota degli importi sequestrati su 2 conti correnti veniva dissequestrata perchè ritenuta di provenienza non illecità, essendo stata versata sui conti correnti in un momento successivo alla commissione del reato.

La difesa, nel ricorso in Cassazione, sosteneva l’esistenza comunque di una violazione lamentava una violazione di legge nella parte in cui i giudici, da un lato, avevano disposto il sequestro del denaro a titolo di confisca diretta e, dall’altro, qualificando le somme in questione come risparmi di spesa, avevano di fatto attribuito al sequestro la valenza di misura cautelare per equivalente, trascurando peraltro di rilevare che prima della commissione del reato giaceva sui conti correnti del denaro di provenienza lecita.

Così alle Sezioni unite è stato sottoposto il quesito «se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debbba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da titolo illecito».

Da verificare c’era così la tenuta giuridica di una sorta di meccanismo di natura presuntiva, delineato nell’ordinanza di rimessione come esito possibile di una lunga elaborazione giurisprudenziale, per il quale, tenuto conto della natura fungibile del denaro, si presume che le somme giacenti sul conto corrente dell’indagato coincidano con il profitto illecito che si vuole sequestrare.

Valorizzando la natura fungibile del denaro, si intorduce una presunzione che sarebbe però relativa, visto che l’indagato potrebbe sempre fornire la prova della liceità delle somme sequestrate. Se la prova venisse data potrebbe sequestrarsi il denaro soltanto a titolo di confisca per equivalente (che nel caso in esame non sarebbe consentita).

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