La risposta a interpello 450/2022, consente di soffermarsi sulle operazioni prodromiche all’accesso al regime di «realizzo controllato» nel caso di conferimento di partecipazioni qualificate non di controllo (articolo 177, c. 2-bis, del Dpr 917/1986).
Il caso riguardava la riorganizzazione di un gruppo tesa a costituire due holding di famiglia, ciascuna partecipata da un nucleo familiare, nelle quali far confluire le partecipazioni detenute da una holding comune, mediante un’operazione di conferimento realizzata ai sensi della menzionata disposizione.
In un interpello distinto (cfr. risposta 9 settembre 2022, n. 451) gli istanti avevano rappresentato di ritenere soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 177, c. 2-bis in termini di percentuali di qualificazione, reputando irrilevanti le partecipazioni di minoranza o marginali detenute dalla holding in consorzi, società consortili e società cooperative.
In particolare, per considerare soddisfatta la percentuale prevista dalla norma, pur a seguito della “demoltiplicazione”, avevano reputato che si dovesse tener conto delle sole partecipazioni in “società”, non in altri enti, che per loro natura sono ben lontani dalla finalità lucrativa che contraddistingue le società (si pensi alla loro finalità mutualistica, alla circostanza che non producono redditi, non maturano plusvalenze e che consentono generalmente la circolazione delle partecipazioni al loro valore nominale).
Di contro l’agenzia delle Entrate, valorizzando la littera legis in maniera molto stringente (“società interamente partecipate”), aveva sostenuto che fossero irrilevanti le sole partecipazioni in consorzi che sono soggetti diversi dalle società, ritenendo viceversa rilevanti le partecipazioni in società consortili e cooperative, che invece hanno veste societaria.
Proprio per l’eventualità (verificatasi) di una risposta negativa, gli istanti hanno immaginato una soluzione alternativa (cristallizzata nella risposta 9 settembre 2022, n. 450), rappresentando (con un quesito antiabuso) di voler realizzare alcune operazioni propedeutiche all’accesso al regime c.d. “di realizzo controllato”, e segnatamente (i) la donazione di alcune partecipazioni in due società del gruppo tra vari soci e (ii) la vendita, ad un prezzo pari al valore di mercato, alle due società deputate a diventare le holding di ciascun ramo familiare di quelle partecipazioni che risultano “ostative” all’applicazione del regime in esame, proprio perché non consentono di integrare la percentuale richiesta per legge al livello delle controllate.
L’agenzia delle Entrate nella risposta n. 450 chiarisce che “la realizzazione di preliminari operazioni di compravendita che, sia se valutate singolarmente che complessivamente, risultino parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo e si presentino, insieme al successivo conferimento, coerenti con le finalità riorganizzative prospettate” porta ad escludere che possa trattarsi di operazioni abusive. Per poi precisare che non è in alcun modo “rilevante la circostanza che tali trasferimenti avvengano in favore di terzi oppure delle due holding di ramo partecipate dai medesimi soci della società cedente”, a condizione che si tratti di “reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate”.
Analogamente, viene esclusa l’abusività delle preliminari donazioni di partecipazioni preordinate alla fruizione del regime c.d. “di realizzo controllato”.
Le conclusioni rassegnate nella risposta in commento hanno il pregio di confermare un orientamento ormai consolidato (cfr. risposta Ag. Entr., 25 agosto 2021, n. 552; risposta 9 settembre 2022, n. 450; risposta 2 ottobre 2020, n. 429; risoluzione 17 ottobre 2016, n. 93/E; risoluzione 3 novembre 2016, n. 101/E; risoluzione 26 luglio 2017, n. 98/E), con il quale l’agenzia delle Entrate ha chiarito che non vi è abuso ove si realizzino una serie di operazioni prodromiche alla eliminazione delle cause ostative all’accesso ad un particolare regime fiscale, che nel caso di specie è quello del regime c.d. “di realizzo controllato”.
La novità di maggior rilievo però è costituita dal fatto che per la prima volta l’agenzia precisa che tra le operazioni prodromiche possono rientrare alienazioni che non necessariamente vengano fatte in favore di soggetti terzi, potendo viceversa essere acquirenti le stesse holding di ramo partecipate dai medesimi soci della società cedente.
Viene escluso, quindi, che partecipazioni considerate rilevanti (per ragioni strategiche, economiche, ecc.), seppur di bassa caratura, debbano essere cedute a soggetti terzi per evitare contestazioni di abuso.
Ciò a condizione che si tratti di operazioni reali e non simulate e che venga rispettata la ratio che ha indotto il legislatore ad introdurre il regime in esame, ossia l’intento riorganizzativo e/o di ricambio generazionale.
La rapida analisi condotta consente di concludere che la risposta n. 450 aggiunge un importante tassello alla liceità delle operazioni realizzate per riconoscere la fruizione di un certo regime fiscale.
Di contro, non si può sottacere che la risposta n. 451 rappresenta un’occasione persa. Invero, sarebbe stato auspicabile che anch’essa avesse contenuto favorevole a quanto rappresentato dagli istanti. Ciò al fine di rispettare ed esaltare ancor più la ratio dell’articolo 177, c. 2-bis, del Dpr 917/1986, tesa ad agevolare le operazioni di riorganizzazione e/o di ricambio generazionale.
Questo articolo fa parte del Modulo24 Operazioni Straordinarie del Gruppo 24 Ore.
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