Vendite a catena, territorialità, cessioni con trasporto o senza trasporto, prima vendita e operazioni successive. I concetti e le regole da prendere in considerazione quando le procedure si complicano sono molteplici. E il rischio di confondersi è concreto. Soprattutto, quando sono gli stessi interventi della prassi ufficiale ad alimentare i dubbi. È il caso della risposta a interpello 136/2023.
La vicenda
La situazione è semplice. Un operatore nazionale (tale in virtù dell’identificazione Iva nello Stato) realizza una cessione nei confronti di un soggetto comunitario che si occuperà di esportare i beni dall’Italia a destinazione di uno Stato extra Ue, perché ha già ivi individuato il successivo acquirente. La risposta esclude che la vendita sia non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto Iva, ancorché tale cessione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dalla norma e quindi, in particolare, nel rispetto del termine di 90 giorni previsto per l’uscita fisica dei beni dal territorio Ue. E questo, perché il trasporto eseguito per conto del cessionario non residente avverrebbe in funzione del ruolo di “rivenditore” dei beni acquistati in Italia e non invece in relazione alla sua veste di acquirente dei beni dal fornitore nazionale.
Tale cessione sarà quindi imponibile Iva e il cessionario comunitario potrà recuperare l’imposta addebitatagli (recupero da effettuarsi nella forma della detrazione o del rimborso). Ciò avverrà attraverso la posizione Iva di cui anch’egli si doterà in Italia (al pari del cedente nella fattispecie dell’interpello), fermo peraltro restando il diritto di fruire del plafond che tale posizione Iva potrà maturare per effetto delle proprie operazioni attive rilevanti, comprese quelle non imponibili ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 8, Dpr 633/72 che includono le cessioni al cliente extra Ue esaminate nella risposta.
I profili di incertezza
La sensazione d’insicurezza è notevole se ci si mette nei panni di un operatore nazionale, il quale cede beni a un soggetto estero ricorrendo al regime di non imponibilità delle cessioni indirette ex articolo 8, comma 1, lettera b). Tale soggetto potrebbe infatti non aver mai la certezza (fermo il rispetto delle procedure, anche sotto il profilo documentale) di aver correttamente operato e che quindi il proprio cliente non gli stia “celando” il fatto che l’acquisto è eseguito perché i beni saranno esportati in quanto rivenduti a un terzo. E ciò, nonostante che la circolare 13/1994 (par. 16.3, primo caso, lettera b) ammetta chiaramente la legittimità di una “triangolazione” così articolata. Come dire: a volte, nelle risposte a interpello ci si dovrebbe ricordare di cosa è stato già affermato in passato.

