“Circolazione” del tutto peculiare per il sismabonus, caratterizzato da una doppia modalità di acquisizione.
Per il bonus che matura in capo al soggetto che realizza gli interventi (commi da 1-bis a 1-sexies dell’articolo 16 del Dl 63/2013) ci può essere cessione o sconto in fattura, due modalità alternative alla detrazione che entrano bene nella pianificazione di un privato ma anche di una impresa, atteso che l’agevolazione è pacificamente spettante anche a tali soggetti e si estende agli immobili diversi da quelli abitativi.
Stessa ampiezza ha il sismabonus acquisti (comma 1-septies), che nasce direttamente in capo all’acquirente dell’unità immobiliare grazie all’intervento di demolizione e ricostruzione qualificato antisismico operato dall’impresa venditrice e può, a sua volta, essere oggetto, per le spese 2020 e 2021, di cessione del credito (a chiunque) o di sconto in fattura operato dalla medesima impresa venditrice. Tuttavia, per effetto delle restrizioni contenute nella circolare 24/E/2020, entrambe le agevolazioni possono rientrare nel superbonus 110% solo nei confronti di condomìni o di persone fisiche che operano al di fuori della professione o dell’impresa e per immobili abitativi (fatta salva l’eccezione costituita dalle Onlus ed altri soggetti di cui al comma 9 dell’articolo 119).
Le due diverse forme di sismabonus (venditore ed acquirente) non sono cumulabili (risposta ad interpello 70/2021), poiché, anche se si riferiscono a due soggetti diversi, si tratta delle medesime spese (il comma 1-septies richiama il comma 1-quater), conclusione in parte non coerente con la recente risposta 433/2021, secondo la quale vi è cumulabilità tra ecobonus, sismabonus maggiorato tradizionale – entrambi in capo al venditore – e bonus ristrutturazione acquisti per l’acquirente dell’immobile.
In queste situazioni, il pallino è in mano all’impresa, che può decidere:
1. di tenersi le detrazioni “eco” e “sisma”;
2. di cedere a terzi il corrispondente credito (uno o entrambi);
3. di farsi fare lo sconto in fattura da chi esegue i lavori se affidati a terzi;
4. di trasferire la detrazione (una o entrambe) all’acquirente dell’immobile tramite il rogito (il sismabonus segue le regole della ristrutturazione, per cui non c’è motivo di non ritenere applicabili le regole generali);
5. di maturare il solo ecobonus, compiendo tutto quanto necessario affinchè l’agevolazione per l’intervento sismico nasca direttamente in capo all’acquirente, alle condizioni di cui al comma 1-septies.
In base alla risposta 433/2021, il puzzle può essere composto anche con eco e sisma in capo al venditore e bonus ristrutturazione acquisti in capo all’acquirente. La circolare 24/E/2020 ha confermato che anche la super-detrazione segue l’immobile in caso di trasferimento del medesimo, a meno che in atto non venga pattuito il contrario. Importante anche ricordare che tra i beneficiari del bonus c’è il promissario acquirente, che esegue gli interventi agevolabili dopo aver ottenuto il possesso dell’immobile con un preliminare registrato.

