Sono già in corso i tempi supplementari per i contribuenti che hanno “dimenticato” o non hanno potuto pagare una o più delle rate della rottamazione o del saldo e stralcio. Ciambella di salvataggio anche per i contribuenti i cui piani di dilazione delle cartelle erano decaduti prima delle sospensioni disposte a seguito della pandemia da Covid-19: potranno fare una nuova richiesta entro fine mese.
L’articolo 10-quinquies del Dl 4/2022 (decreto Sostegni-ter) ha stabilito che il versamento delle rate del 2020, 2021 e 2022, ai fini delle definizioni agevolate è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse, se effettuato integralmente, rispettivamente:
• entro il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nell’anno 2020;
• entro il 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nell’anno 2021;
• entro il 30 novembre 2022, per le rate in scadenza nell’anno 2022.
I pagamenti sono considerati regolari, se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. Questo significa che, ad esempio, il pagamento delle rate scadute nel 2020, per effetto dei differimenti da calendario, potrà essere eseguito entro il 9 maggio 2022, in quanto:
• il 30 aprile, di scadenza, è sabato, e slitta a lunedì 2 maggio 2022;
• i 5 giorni di tolleranza dopo il 2 maggio scadono il 7 maggio, sabato, che, a sua volta, slitta a lunedì 9 maggio.
Si decade dalla definizione agevolata se non si pagano interamente e tempestivamente le rate previste. In caso di mancato, o di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della definizione.
In questo caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.
Ancora pochi giorni per i contribuenti con debiti a ruolo, i cui piani di dilazione erano decaduti prima delle sospensioni disposte a seguito della pandemia da Covid -19 (decaduti cioè all’8 marzo 2020 o al 21 febbraio 2020 per i contribuenti della cosiddetta «zona rossa»), e per i quali i termini per la richiesta di un’ulteriore rateazione erano scaduti il 31 dicembre 2021; essi potranno chiedere una nuova rateazione entro il 30 aprile 2022 (il 30 aprile, sabato, slitta a lunedì 2 maggio, ma non è prevista alcuna ulteriore tolleranza).
Si potrà chiedere di frazionare il debito, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili (6 anni), senza necessità di saldare le rate scadute al momento della nuova richiesta. Le somme già versate restano comunque definitivamente acquisite. La nuova rateazione può riguardare i carichi a ruolo contenuti nei piani di dilazione per i quali è intervenuta la decadenza dal beneficio prima della sospensione per la pandemia, quindi, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 per i contribuenti residenti nella cosiddetta zona rossa del Veneto e della Lombardia.
Al riguardo, si ricorda che, mentre per le rateazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020, nel caso di soggetti nella ex «zona rossa»), la decadenza scattava al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive, per le rateazioni presentate e concesse dal 1° gennaio 2022, la decadenza scatta al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

