Nelle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici, per determinare il luogo di tassazione, è fondamentale definire il luogo di stabilimento del committente. Il regolamento di esecuzione Ue n. 282/2011 (modificato dal Regolamento n. 1042/2013) ha fornito in merito fondamentali indicazioni e presunzioni.

Nel caso di una persona fisica, occorre fare riferimento in primis al luogo in cui tale persona ha la sua residenza abituale, a meno che sia provato che l’utilizzazione del servizio avviene al suo indirizzo permanente (articolo 24).

Se un operatore presta questi servizi in un luogo per cui la loro fruizione richiede la presenza fisica del destinatario (per esempio, una cabina telefonica, un punto telefonico, una postazione Wi-Fi, un Internet café, un ristorante o una hall d’albergo), si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in questione e che il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito in tale luogo (articolo 24-bis).

Se si è a bordo di una nave, aereo o treno durante un trasporto intracomunitario, il luogo del servizio si considera quello di partenza del trasporto.

L’articolo 24-ter prevede, poi, alcune presunzioni, a seconda della modalità in cui il servizio è reso da parte del fornitore:

• se il servizio è reso attraverso la sua linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito nel luogo in cui è installata detta linea terrestre fissa;

• se il servizio è reso attraverso reti mobili, si fa riferimento al Paese identificato dal prefisso nazionale della carta Sim utilizzata per la ricezione di tali servizi;

• se è necessario utilizzare un decodificatore o un analogo dispositivo o una scheda di ricezione e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito nel luogo in cui il decodificatore o l’analogo dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata;

• per i casi diversi dai precedenti, si presume che il destinatario sia stabilito nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell’articolo 24-septies (per esempio, indirizzo di fatturazione destinatario, indirizzo protocollo Ip, coordinate bancarie, prefisso del Paese integrato nella carta Sim, ubicazione della linea fissa, altre informazioni commerciali pertinenti).

Le presunzioni sopra indicate possono essere superate dal fornitore sulla base di tre elementi di prova che non siano contraddittori tra loro. Il superamento delle presunzioni costituisce una facoltà in capo al prestatore.

Articolo tratto dal Focus di Norme&Tributi «Il Fisco sull’e-commerce. Le nuove regole Ue e fuori Ue» in edicola con Il Sole 24 Ore di giovedì 10 giugno e nei giorni successivi disponibile a questo indirizzo

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