Nelle assemblee delle società quotate la decisione si sposta sempre di più anteriormente all’adunanza dei soci: la riforma del Tuf accentua la funzione della fase preassembleare, riducendo lo spazio per iniziative individuali assunte nel corso della riunione e anticipando la circolazione delle informazioni e delle proposte.
La prima novità riguarda le proposte di deliberazione in quanto viene eliminata la possibilità, per il singolo azionista, di presentare in assemblea proposte individuali sulle materie già all’ordine del giorno. Questa scelta è conseguente al modello decisionale anticipato che la riforma considera più coerente con le nuove esigenze delle società quotate.
Non scompare però ogni iniziativa dei soci: resta la facoltà, riservata ai soci che rappresentino anche congiuntamente almeno un quarantesimo del capitale sociale, di presentare proposte di deliberazione sulle materie già iscritte all’ordine del giorno, come eventualmente integrato.
La scansione dei termini viene rimodulata proprio per rendere conoscibili in anticipo le iniziative della minoranza: le richieste di integrazione dell’ordine del giorno devono essere presentate entro tre giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione ovvero entro due giorni in casi particolari (la riduzione del capitale, la nomina dei liquidatori, l’adozione di misure difensive nel caso di un’Opa). Le proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno devono invece essere presentate entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso (o entro sette giorni nei predetti casi particolari) oppure entro il ventesimo giorno precedente la data dell’assemblea in caso di convocazione per il rinnovo degli organi sociali mediante il voto di lista. Anche la pubblicità delle integrazioni e delle proposte viene così anticipata.
Il secondo blocco di novità riguarda le domande dei soci. La riforma chiarisce anzitutto che la società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Ma il punto centrale è che quando l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell’assemblea. In questo caso l’avviso di convocazione deve indicare il termine entro il quale le domande devono pervenire alla società e la società deve fornire almeno tre giorni prima dell’assemblea le risposte alle domande pervenute.
Il disegno del legislatore è lineare in quanto la riunione assembleare non scompare, ma perde ulteriore centralità come sede della formazione immediata della decisione. Le proposte si concentrano prima, le domande si anticipano, le risposte della società devono essere già disponibili prima dell’adunanza. L’assemblea, in questa configurazione, diventa il punto finale di un percorso informativo e deliberativo che tende a compiersi in larga parte nella fase anteriore alla riunione.

