In base alle indicazioni della giurisprudenza europea, la base imponibile delle operazioni non può essere rappresentata, salvo in casi limitati, da un valore oggettivo quale è il valore normale. Ma deve corrispondere al valore soggettivo, ossia al corrispettivo realmente ricevuto, purché espresso o esprimibile in denaro. Questo vale anche nell’ipotesi di permuta (come nel caso delle sentenze C-33/93 e C-380/99), laddove il valore del bene ceduto (nelle fattispecie esaminate dai giudici) corrisponde...
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