Pubblichiamo qui di seguito le risposte in tema di rottamazione e riscossione rese dalle Entrate in occasione di Telefisco 2026, lo scorso 5 febbraio.

Il versamento ritardato della prima rata non fa scattare la decadenza

La disciplina della rottamazione quinquies stabilisce che, tra le cause di decadenza, vi sia l’omesso pagamento dell’unica rata, in scadenza al 31 luglio 2026. Analoga previsione non è disposta in caso di mancato versamento della prima rata, in caso di opzione per il pagamento rateale. Si chiede pertanto conferma del fatto che se il debitore omette o ritarda il versamento della prima rata, in scadenza sempre il 31 luglio 2026, non vi è decadenza dalla rottamazione quinquies. 

In base all’articolo 1, comma 95, della legge 199/2025, la rottamazione-quinquies «non produce effetti» (con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e acquisizione dei versamenti effettuati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo) «in caso di mancato o di insufficiente versamento»: a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; c) dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento”.

Si conferma, pertanto, che, ove il debitore scelga di effettuare in forma dilazionata il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione, l’omesso o ritardato versamento della prima rata non determina l’inefficacia della definizione stessa. Tuttavia, si incorrerà nell’inefficacia della definizione qualora il tardivo pagamento della prima (come di qualsiasi altra) rata si protragga per un lasso di tempo tale da determinare il mancato versamento di due rate, tenendo, comunque, conto che, nel caso in cui una rata non venga versata, la prima rata successiva pagata verrà imputata a quella precedentemente non corrisposta.

Pagamenti in ritardo

La disciplina della rottamazione quinquies non prevede alcuna tolleranza in caso di ritardi nei pagamenti, diversamente da quanto accadeva nella rottamazione quater. Si chiede pertanto se il ritardato pagamento, anche di un solo giorno, di due rate, anche non consecutive, determini ope legis la decadenza della definizione agevolata.

L’articolo 1, comma 95, lettera b, della legge 199/2025, stabilisce che la cosiddetta rottamazione quinquies «non produce effetti … in caso di mancato o di insufficiente versamento … b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento». Per effetto di tale disposizione, quindi, si incorrerà nell’inefficacia della definizione laddove il ritardo nel pagamento si protragga per un lasso di tempo tale da determinare il mancato versamento di due rate, tenendo comunque conto che, nel caso in cui una rata non venga versata, la prima rata successiva pagata verrà imputata a quella precedentemente non corrisposta.

Revoca della domanda

Si chiede conferma che anche per la rottamazione quinquies è ammessa la revoca della domanda di definizione agevolata, purché la stessa pervenga entro il 30 aprile 2026, termine di presentazione della domanda di definizione.

Si conferma che anche nella rottamazione quinquies, come nelle precedenti, entro la scadenza del termine finale (30 aprile 2026) di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, sarà possibile revocare, oltre che integrare, la medesima dichiarazione

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