Nelle società quotate la scelta sulle modalità di svolgimento dell’assemblea potrà essere rimessa allo statuto e, in mancanza, al consiglio di amministrazione: la riforma del Tuf accompagna però questa scelta con una serie di contrappesi interni e di tutele per i soci. È questo il profilo più operativo del nuovo articolo 125-bis.1 del Tuf: non il modello assembleare in sé, ma il procedimento con cui esso viene deciso.
La prima nuova regola riguarda la competenza ad assumere le decisioni organizzative in questa materia. Lo statuto può prevedere la modalità esclusiva con cui l’assemblea può essere svolta: se però la clausola statutaria manca, la decisione passa all’organo amministrativo, che deve deliberare avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza. Su questa base il Cda può scegliere la via dell’assemblea esclusivamente telematica o quella dell’intervento e del voto soltanto tramite rappresentante designato dalla società.
Il passaggio non è lasciato alla sola maggioranza consiliare, in quanto la riforma richiede, per queste scelte, il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti oppure, nel sistema dualistico, l’approvazione del consiglio di sorveglianza. Si tratta di un presidio di tutela, fondato proprio sulla valorizzazione degli amministratori indipendenti e, dove esiste, dell’organo di sorveglianza.
A questa cautela se ne aggiunge un’altra poiché, per avvalersi di queste più incisive modalità, l’organo amministrativo deve approvare un regolamento, soggetto alle stesse regole rafforzate, destinato a disciplinare condizioni e modalità della partecipazione del socio. Il regolamento deve essere pubblicato sul sito internet dell’emittente e richiamato nell’avviso di convocazione. È lì che vengono fissate le regole del procedimento assembleare e la legge pretende che esse siano idonee ad assicurare tutele e garanzie adeguate all’esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti.
La novella interviene poi sul terreno della discussione. Lo statuto o, in alternativa, il regolamento possono stabilire, in caso di adunanza fisica o di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, una soglia individuale di possesso azionario, comunque non superiore allo 0,5 per mille del capitale sociale, cui subordinare la partecipazione al dibattito assembleare. La misura risponde all’esigenza di contenere gli interventi di mero disturbo, restando fermi il diritto di presentare proposte di deliberazione nei casi di legge e il diritto di porre domande prima dell’assemblea.
Resta infine il correttivo della minoranza. Se statuto o delibera consiliare prevedono che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante rappresentante designato, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, almeno un ventesimo del capitale con diritto di voto sulle materie all’ordine del giorno, o la minore misura prevista dallo statuto, possono chiedere entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso che la riunione si tenga con adunanza in luogo fisico. Dell’esercizio di questa facoltà deve essere data notizia entro tre giorni, mediante integrazione dell’avviso di convocazione.
Le tutele
Decisione rafforzata
Se la clausola statutaria manca, decide l’organo amministrativo, che può scegliere l’assemblea esclusivamente telematica o l’intervento e il voto soltanto tramite rappresentante designato dalla società. Per l’approvazione non basta la maggioranza consiliare ma serve anche il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti oppure – nel sistema dualistico – l’approvazione del consiglio di sorveglianza
Modalità di partecipazione
L’organo amministrativo deve approvare un regolamento che disciplini condizioni e modalità della partecipazione del socio. Il regolamento deve essere pubblicato sul sito internet dell’emittente e richiamato nell’avviso di convocazione. Fissa le regole del procedimento assembleare che devono assicurare tutele e garanzie adeguate all’esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti

