1. Versamento del secondo acconto

Entro il 2 dicembre 2024 (cadendo di sabato il giorno della naturale scadenza, 30 novembre 2024) occorre effettuare il versamento della seconda rata di acconto (o dell'acconto in unica soluzione) per il periodo d'imposta in corso.

L'importo dovuto non è rateizzabile.

Quanto agli importi dovuti, i soggetti obbligati al versamento dell'acconto in due rate pagano – entra la data indicata – il 60% dell'importo complessivamente dovuto (il 40% è stato già versato a titolo di prima rata). Per i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), compresi i relativi soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, il primo ed il secondo acconto sono pari al 50% ciascuno.

2. Termini di versamento

Di seguito sono riportati i termini di versamento della seconda o unica rata di acconto. Essi dipendono, per i soggetti diversi dai contribuenti Irpef, dalla coincidenza o meno del periodo d'imposta con l'anno solare.

Termini di versamento della seconda rata di acconto

3. Modalità di versamento

Va fatta una distinzione a seconda che il contribuente che presenta il modello F24 sia o meno titolare di partita Iva. Inoltre, la modalità di presentazione del modello di pagamento (cartacea o telematica) discende anche dal contenuto dello stesso (in particolare, la presenza o meno di importi a credito compensati).

I soggetti non titolari di partita Iva possono presentare il modello in forma cartacea presso le banche, gli uffici postali o gli sportelli degli agenti della Riscossione oppure possono ricorrere al pagamento in modalità telematica utilizzando i servizi online del sistema bancario/postale (cd. home banking) o dell'agenzia delle Entrate. Nel caso di modello F24 con l'utilizzo di crediti in compensazione (con saldo a debito ovvero con saldo a zero) è richiesto l'utilizzo dei canali Entratel o Fisconline, ai sensi dell'articolo 37, comma 49-bis, Dl 223/2006 (si veda il servizio F24 web offerto dall'agenzia delle Entrate all'indirizzo https://telematici.agenziaentrate.gov.it). A partire dalle compensazioni eseguite dal 1° luglio 2024 l'obbligo di utilizzo dei canali telematici è previsto in caso di compensazione di qualsiasi imposta o contributo e per qualsiasi importo (articolo 11, comma 2, Dl 66/2014, come modificato dall'articolo 1, comma 95, legge 213/2023; cfr. Cm 28 giugno 2024, n. 16/E, paragrafo 1).

I titolari di partita Iva hanno l'obbligo di presentare il modello F24 contenente l'utilizzo di crediti esclusivamente con modalità telematiche (articolo 37, comma 49, Dl 223/2006).

Permane, pertanto, la possibilità di pagare un modello F24 mediante i servizi di home banking solo quando esso ha saldo a debito e senza utilizzo di compensazioni (risoluzioni agenzia delle Entrate 4 maggio 2017, n. 57/E e 9 giugno 2017, n. 68/E). Per le compensazioni di crediti effettuate dal 1° luglio 2024 vale quanto detto sopra.

Modalità di versamento

4. Limiti alla compensazione

I contribuenti possono compensare i debiti di imposte e di contributi con i crediti di altre imposte o contributi (cd. compensazione orizzontale; articolo 17, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241), nel rispetto di alcune restrizioni.

La compensazione può avvenire esclusivamente mediante F24 telematico (articolo 11, comma 2, Dl 24 aprile 2014, n. 66; articolo 37, comma 49-bis, Dl 223/2006, come modificato dall'articolo 3, comma 2, Dl 124/2019).

Il limite massimo dei crediti che possono essere compensati orizzontalmente è di 2 milioni di euro per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1, legge 388/2000; articolo 1, comma 72, legge 234/2021).

Il limite di cui all'articolo 34, legge 388/2000 non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (risoluzione ministero delle Finanze 24 maggio 1999, n. 86), per i quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000 euro introdotto dall'articolo 1, comma 53, legge 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

Nel limite indicato vanno ricompresi anche gli importi chiesti a rimborso direttamente all'agente della Riscossione (circolare ministero delle Finanze 3 settembre 1998, n. 211), mentre non vanno considerati gli importi compensati verticalmente, ossia con i debiti della stessa imposta, come neppure i crediti derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali.

Per poter utilizzare un credito in compensazione orizzontale occorre rispettare particolari obblighi di presentazione e di compilazione delle dichiarazioni Iva annuale, dei Redditi (Irpef, Ires) o Dichiarazione Irap che variano a seconda dell'ammontare del credito compensato.

Il credito derivante dalla dichiarazione annuale può essere utilizzato liberamente fino all'importo di euro 5.000 a partire dal 1° giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale dev'essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti.

Esempio n. 1

Se l'anno 2023 chiude con un credito Iva di 8.000 euro, entro la soglia di 5.000 euro il contribuente può utilizzare il credito in compensazione orizzontale già dal 1° gennaio 2024 (ad esempio, con il modello F24 che viene presentato entro il 16 gennaio 2024).

Detto credito potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale anche per il versamento del secondo acconto 2024 (in scadenza il 2 dicembre), ancorché sia già stata presentata la dichiarazione per l'anno 2023 dalla quale emerge il credito (in scadenza, per i soggetti «solari») il 31 ottobre 2024). Infatti, il credito del 2023 può essere utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione successiva (31 ottobre 2025, per l'anno 2024). Il credito non utilizzato entro il suddetto termine potrà essere riportato in tale dichiarazione, in modo da «rigenerarlo» e poterlo compensare entro la data di presentazione della successiva dichiarazione, e così via, fino alla totale estinzione del credito.

Un'eccezione attiene al credito che emerge dalla dichiarazione integrativa presentata oltre il termine per l'invio di quella dell'anno successivo ed entro i termini di accertamento: in questa ipotesi il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-bis, Dpr 322/1998).

Se invece il credito – usato in compensazione – supera la soglia dei 5.000 euro, la compensazione può avvenire solo dopo aver ottenuto il visto di conformità (articolo 10, comma 7, Dl 78/2009) a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (articolo 3, Dl 50/2017).

Va ricordato che, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti dall'applicazione degli indici sintetici di cui all'articolo 9-bis, Dl 50/2017, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per le compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette e all'Irap per un importo annuo non superiore a 20.000 euro

Compensazione ammessa anche per i crediti previdenziali e assistenziali

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, Dlgs 241/1997 (inserito dall'articolo 1, comma 97, lettera a), legge 213/2023), la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps può essere effettuata:

- dai datori di lavoro non agricoli, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata (legge 335/1995), a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1-ter, Dlgs 241/1997 (inserito anch'esso dal comma 97 dalla legge di bilancio 2024), la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato nei relativi archivi.

Prima di procedere con una compensazione orizzontale è opportuno verificare che non ci siano somme iscritte a ruolo il cui pagamento risulta ormai scaduto. Infatti, in base all'articolo 31, comma 1, Dl 78/2010, la presenza di debiti iscritti scaduti di importo superiore a 1.500 euro per tributi erariali (circolari agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011, n. 4/E e 11 marzo 2011 n. 13/E; risposta interpello 22 settembre 2020, n. 385/E) e accessori (sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora, aggi spettanti all'agente della Riscossione e le altre spese collegate al ruolo) impedisce la compensazione orizzontale fino a concorrenza dell'importo. Si precisa inoltre che tale divieto non opera nel caso in cui sia stata concessa sospensione o una rateizzazione.

Inoltre, l'articolo 37, comma 49-quinquies, Dl 223/2006 (inserito dall'articolo 1, comma 94, lettera b), legge 213/2023 e modificato dall'articolo 4, comma 2, Dl 39/2024) prevede il divieto di avvalersi della compensazione «orizzontale» per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Il suddetto divieto non si applica, oltre che con riguardo alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza, alla compensazione dei crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail (di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), Dlgs 241/1997).

È possibile il pagamento delle somme iscritte a ruolo o dei carichi affidati agli agenti della riscossione, relativi ad imposte erariali, mediante la compensazione di crediti relativi a sole imposte erariali, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, quarto periodo, Dl 78/2010 (Cm 28 giugno 2024, n. 16/E, paragrafo 2.3).

La disciplina in esame si applica a decorrere dai modelli F24 eseguiti dal 1° luglio 2024, a prescindere dalla data di scadenza del pagamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (paragrafo 2 della menzionata Cm 16/E/2024).

Qualora l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione sia complessivamente superiore a 100.000 euro si rende applicabile solo la presente disciplina e non anche quella di cui all'articolo 31, Dl 78/2010 (soglia di 1.500 euro) di cui si è detto (paragrafo 2.4 della Cm 16/E/2024).

Per la sospensione delle compensazioni «a rischio» si vedano il comma 49-ter dell'articolo 37, Dl 223/2006 e il provvedimento agenzia delle Entrate 28 agosto 2018, n. 195385.

5. Termine di versamento

Come disposto dall'articolo 17, comma 3, Dpr 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro:

- la prima, da parte dei soggetti aventi un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è stata versata il 30 giugno scorso (si tratta del termine ordinario) o nei 30 giorni successivi con una maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, Dpr 435/2001.

Per l'anno 2024 – in base all'articolo 37, Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13 – è stato disposto, per taluni soggetti, il differimento del termine dei versamenti del saldo 2023 e del primo acconto 2024, senza alcuna maggiorazione, al 31 luglio 2024 per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale;

- la seconda entro il 30 novembre 2024 (termine differito 2 dicembre 2024), senza possibilità di rateizzazione.

6. Modalità di calcolo

Vi sono due modalità con le quali è possibile determinare l'acconto, ossia il metodo storico e il metodo previsionale.

L'acconto è dovuto – sulla base del debito dell'anno precedente – non solo dai soggetti che presentano la dichiarazione, ma anche dai soggetti che, pur essendovi obbligati, omettono di presentare tale dichiarazione.

Il comma 3 dell'articolo 17, Dpr 435/2001 prevede che il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche vada effettuato in due distinte rate pari al 40% e al 60% (rispettivamente, primo e secondo acconto).

L'articolo 58, Dl 124/2019 ha previsto invece che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) o che dichiarano «per trasparenza» i redditi di tali soggetti (articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, Dl 34/2019; cfr. risoluzioni 12 novembre 2019, n. 93/E e 28 giugno 2019, n. 64/E) devono effettuare il versamento dell'acconto Irpef, Ires e Irap (ma anche delle relative addizionali e delle imposte sostitutive) in due rate ciascuna pari al 50%.

Esempio n. 4

Un contribuente persona fisica – esercente attività d'impresa per la quale si applicano gli Isa – ha indicato nel rigo «Differenza» del modello Redditi 2024 (per il periodo d'imposta 2023) una imposta (Irpef) a debito per 1.000 euro.

Nel mese di giugno/luglio 2024 ha versato, oltre al saldo delle imposte per il 2023, un primo acconto Irpef per l'anno 2024 pari a 500 euro, adottando il metodo di calcolo degli acconti cd. «storico» (50% del rigo sopra indicato).

Entro il 30 novembre 2024 (termine differito al 2 dicembre 2024) versa la seconda rata di acconto pari a 500 euro.

Per il primo acconto è sato possibile procedere ad una rateizzazione (che deve concludersi entro il termine di versamento del secondo acconto); come detto, la medesima possibilità non è prevista per le somme relative alla seconda rata, da versare entro il 2 dicembre 2024 (o, comunque, entro l'undicesimo mese del periodo d'imposta di riferimento) come secondo o unico acconto Irpef, Ires e Irap.

Nella tabella che segue vengono riepilogate le regole per la determinazione degli acconti delle principali imposte.

Calcolo degli acconti (metodo storico)

7. Ricalcolo degli acconti

Nel proseguo si elencano le ipotesi in cui, secondo specifiche disposizioni di legge, è previsto l'obbligo di rideterminazione dell'imposta storica presa a riferimento e, quindi, dell'acconto.

Quadro di sintesi

8. Adesione al Concordato preventivo biennale

L'acconto di imposte dovute con riferimento ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale (Cpb) – annuale, per i soggetti forfetari - è calcolato secondo le regole ordinarie ma tenendo conto dei redditi concordati (articoli 20 e 31, Dlgs 13/2024).

Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato (nel nostro caso, per il 2024) il calcolo segue le regole sintetizzate in tabella.

Esempio n. 6

Si prenda il caso di un lavoratore autonomo che ha, quale unico reddito, quello derivante dall'esercizio dell'attività professionale. Si tratta di un soggetto Isa, il quale versa acconti nella misura del 50% per ciascuna rata e può optare per il Cpb.

Nel 2023 ha dichiarato:

- reddito da lavoro autonomo: 50.000 euro

- oneri deducibili: 4.000 euro

- Irpef lorda: 11.090 euro

- detrazioni Irpef: 470 euro

- Irpef netta: 10.620 euro

- ritenute d'acconto subite: 6.000 euro

- Irpef a debito (rigo «Differenza»): 4.620 euro.

Il reddito di lavoro autonomo, pari a 50mila euro, rappresenta il reddito valido anche ai fini del Cpb (già «normalizzato» dei componenti atipici).

In sede di adesione al Concordato preventivo la proposta per il 2024 è pari a 55.000 euro e la proposta per il 2025 ammonta a 60.000 euro.

Di seguito riportiamo gli importi dovuti a titolo di acconto 2024, ipotizzando che gli oneri deducibili e quelli detraibili per tale anno siano dello stesso importo di quelli consuntivati nel 2023 e che l'Irpef stimata per il 2024 (sulla base del reddito concordato) ammonti a 5.200 euro.

Metodo storico

Primo acconto 2024: 2.310 euro (4.620 euro x 50%)

Secondo acconto 2024: 2.310 euro (4.620 euro x 50%)

Maggiorazione 2024 per adesione al CPB, pari al 10% della differenza tra reddito concordato e reddito effettivo dell'anno precedente: (60.000 – 55.000) x 10% = 500 euro

Totali acconti versati per il 2024: 2.310 + 2.310 + 500 = 5.120 euro

Metodo previsionale

Primo acconto 2024: 2.310 euro (4.620 euro x 50%)

Secondo acconto 2024: 100% dell'Irpef stimata al netto del primo acconto: 5.200 – 2.310 = 2.890 euro

Totali acconti versati per il 2024: 2.310 + 2.890 = 5.200 euro

Se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2024 con il metodo previsionale, la seconda rata dell'acconto è calcolata quale differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto già versato a titolo di prima rata dell'acconto 2024, calcolata in base alle regole ordinarie.

In merito nella Cm 18/E/2024 è stato specificato che, in caso di applicazione del metodo previsionale, è necessario considerare le aliquote ordinariamente previste per la determinazione delle imposte in esame.

Il contribuente, nell'effettuazione dei calcoli, potrà anche tener conto della possibilità di tassare con una imposta sostitutiva (avente aliquote inferiori a quelle marginali dell'Irpef) il maggior reddito concordato rispetto a quello del periodo anteriore, al fine di evitare di maturare un'imposta a credito in sede di saldo.

L'articolo 20, comma 2, Dlgs 13/2024 prevede che la maggiorazione è dovuta sulla «differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16». Pertanto, nel caso in cui il rigo «Differenza» fosse negativo, il contribuente è tenuto a versare a titolo di acconto la maggiorazione come sopra determinata.

Esempio n. 7

Il geometra Verdi ha dichiarato, per il 2023, un reddito di 100mila euro. Trattandosi di un reddito già «normalizzato» dei componenti atipici, rappresenta anche il reddito su cui si basa la proposta del CPB.

Per il 2024 il reddito proposto ai fini CPB ammonta a 110.000 euro.

Il rigo RN34, tenendo conto delle detrazioni Irpef e delle ritenute d'acconto subite, presenta un saldo negativo.

Pertanto, in assenza di adesione al CPB il contribuente non è tenuto ad effettuare alcun versamento a titolo di acconto Irpef per il 2024.

In caso di adesione al CPB, invece, dovrà comunque versare la maggiorazione del 10% calcolata sulla differenza tra il reddito concordato (110mila euro) e quello del 2023 (100mila euro): (110.000 – 100.000) x 10% = 1.000 euro.

Va ricordato che il versamento della maggiorazione dovuta a seguito dell'adesione al Cpb va effettuato entro il termine di versamento del secondo/unico acconto delle imposte 2024 (2 dicembre 2024).

A tal fine nel modello F24 vanno riportati i codici tributo istituiti con la Rm 19 settembre 2024, n. 48/E:

- 4068 per la maggiorazione dell'acconto Irpef;

- 4069 per la maggiorazione dell'acconto Ires;

- 4070 per la maggiorazione dell'acconto Irap;

- 4072 per la maggiorazione dell'acconto d'imposta sostitutiva dovuta dai soggetti in regime forfetario.

L'agenzia delle Entrate ha precisato (Cm 18/E/2024 e FAQ 8 ottobre 2024, n. 3) che:

- la maggiorazione dell'acconto sarà scomputata dal saldo dell'imposta dovuta. Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte, applichi la Flat tax incrementale, l'eventuale credito risultante dal tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione potrà essere utilizzato in compensazione della stessa imposta sostitutiva tramite il modello F24;

- per i soggetti trasparenti (articoli 5, 115 e 116 del Tuir) e per le imprese familiari, il versamento della maggiorazione dell'acconto Irpef dovuto va effettuato, se si utilizza il metodo storico, dai soci/associati/collaboratori pro quota.

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