1. Somme spettanti alla cessazione del rapporto di agenzia

Alla cessazione del rapporto di agenzia (sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato) all’agente spetta una indennità la cui determinazione si differenzia a seconda che si applichino le norme civilistiche piuttosto che gli Accordi economici collettivi (in seguito Aec).

L’indennità prevista dal Codice civile è unica.

L’indennità disciplinata dagli Aec, invece, è declinata in tre forme, eventualmente cumulabili:

1) Firr, acronimo di Fondo di Indennità Risoluzione Rapporto (da accantonare presso l’apposito fondo istituito presso l’Enasarco);

2) Indennità suppletiva di clientela (di seguito anche solo Isc);

3) Indennità meritocratica (finalizzata a premiare gli agenti virtuosi per l’eventuale incremento di taluni parametri).

Rispetto a quella prevista dalla legge (articolo 1751 del Codice civile) le indennità previste negli Aec sono solitamente più modeste ma almeno certe nel loro ammontare.

Da questo punto di vista la disciplina degli accordi collettivi (Aec) può risultare di maggior favore per l’agente perché riconosce una indennità in ogni caso di cessazione del rapporto, adotta criteri numerici oggettivi di determinazione delle spettanze e alleggerisce il carico probatorio dell’agente.

Ad ogni modo l’indennità di fine rapporto, sia legale che contrattuale, spetta o meno all’agente a seconda della causa di cessazione del rapporto di agenzia:

2. Indennità codicistica

Nel caso in cui al rapporto di agenzia sia applicabile solo la disciplina di legge, l’indennità di cessazione è unica e regolata dal Codice civile.

Le parti possono derogare solo con apposita clausola a favore dell’agente. Il comma 6 dell’articolo 1751 dispone infatti che «Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente» (Cass. 11 agosto 2000, n. 10659).

Ai sensi e per gli effetti del citato articolo 1751, all’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità purché sussistano determinate condizioni.

Infatti, bisognerà verificare che l’agente:

- abbia procurato nuovi clienti al preponente;

- nonché abbia sviluppato gli affari con i clienti esistenti al punto che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi dopo la cessazione del rapporto.

La Comunità europea è intervenuta per meglio disciplinare le modalità di quantificazione di tale indennità con l’articolo 17, Direttiva n. 86/653/Ce).

Il pagamento dell’indennità secondo il Codice civile deve essere equo, considerando tutte le circostanze del caso e, in particolare, le provvigioni che l’agente perderà in riferimento ai clienti apportati o sviluppati.

Per quanto concerne il calcolo dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, essa non potrà mai superare una cifra equivalente all’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi 5 anni e, se il contratto risale a meno di 5 anni, sulla media del minor periodo in questione.

Tale diritto, previsto dall’articolo 1751 Codice civile, ha termini ben precisi di decadenza e di prescrizione, che decorrono dallo scioglimento del rapporto.

L’indennità, se tempestivamente richiesta, è sempre dovuta, anche agli eredi in caso di morte dell’agente.

Questa indennità di fine rapporto è anche definita «indennità europea» e matura sempreché, durante lo svolgimento del rapporto con il preponente, l’agente abbia provveduto a procurare dei nuovi clienti e/o abbia incrementato sensibilmente gli affari con i clienti già esistenti, purché il preponente continui ad avvantaggiarsene.

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Indennità di fine rapporto secondo il Codice civile

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3. Indennità prevista dagli Aec

Nel caso in cui al rapporto di agenzia sia invece applicabile la disciplina degli Aec, la scelta del tipo di indennità in concreto spettante all’agente risulta più complessa.

I sistemi di quantificazione previsti, rispettivamente, dagli Aec e dalla legge sono infatti sostanzialmente differenti.

In estrema sintesi si può sostenere che le condizioni per accedere alle indennità contrattuali collettive sono più facilmente realizzabili rispetto a quelle previste dal Codice civile.

Tuttavia, come già evidenziato, l’indennità di legge può consentire all’agente, soprattutto nei rapporti di breve o media durata, di ottenere un importo superiore rispetto a quello previsto dagli Aec. Sotto tale profilo, per l’agente è più difficile accedere all’indennità legale, ma economicamente potrebbe essere molto più vantaggioso.

A tal proposito è sorto un lungo dibattito giurisprudenziale in merito a quale trattamento (legale o contrattuale) si debba liquidare all’agente.

In seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia Ue 23 marzo 2006, causa C-465/04 l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente ritiene che le indennità previste dagli Aec costituiscano un «trattamento minimo garantito» per l’agente, che dunque deve sempre essere corrisposto. Come chiarito dalla giurisprudenza nazionale (Cass. 1 giugno 2009, n. 12724; Cass. 2 aprile 2008, n. 8483; Tribunale di Torino 26 gennaio 2010):

  • il Firr è un’indennità che viene accantonata su di un apposito fondo e sempre liquidata, alla cessazione del rapporto;
  • l’Isc viene anch’essa liquidata dal preponente nella generalità dei casi (a meno che il rapporto si risolva per causa imputabile all’agente;
  • l’indennità meritocratica premia solo gli agenti «virtuosi».

Mentre il Firr e l’Isc spettano interamente anche se complessivamente superano il massimo stabilito dalla legge, l’indennità meritocratica (come vedremo in seguito) si aggiunge alle altre fino a tale tetto massimo.

L’agente che contesta la quantificazione dell’indennità nella misura prevista dagli Aec può ricorrere al giudice per richiedere l’indennità di legge (liquidata in misura superiore) unicamente se riesce a dimostrare di aver soddisfatto tutte le condizioni sopra descritte e provando altresì che questo rappresenta per lui un trattamento di miglior favore (Tribunale di Trieste 30 maggio 2013).

È ormai prassi consolidata che le parti contrattuali, per determinare l’ammontare dell’indennità di cessazione del rapporto, stipulino accordi transattivi successivamente formalizzati nelle sedi competenti (sede sindacale, ITL, autorità giudiziaria). Ciò al fine di evitare l’impugnazione da parte dell’agente individuale entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o transazione, se intervenuta successivamente (articolo 2113 Codice civile).

4. Firr

Il Fondo di Indennità Risoluzione Rapporto è un’indennità dovuta dall’Enasarco, annualmente accantonata – in favore dell’agente – dalla casa mandante in un fondo tenuto dal citato ente di previdenza.

Si tratta di un contributo dovuto dalla casa mandante ulteriore rispetto alla contribuzione dovuta:

  • al fondo di previdenza (dovuto trimestralmente sulle provvigioni, comunque denominate, dovute all’agente, operante in forma individuale o di società di persone, in dipendenza del rapporto di agenzia);
  • al fondo di assistenza (dovuto dalla sola casa mandante per l’agente operante in forma di società di capitali).

Il Firr spetta agli agenti in qualunque forma operino, sia essa in forma individuale sia in forma collettiva (inclusi gli agenti che operano in forma di società di capitali, come Srl o Spa).

Entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia le case mandanti sono tenute a darne comunicazione all’Enasarco, che provvede a liquidare all’agente le somme accantonate in suo favore presso il Firr.

Il Firr è costituito da somme accantonate di anno in anno dai preponenti in favore dei propri agenti, nelle misure previste dalla contrattazione collettiva.

L’obbligo di contribuzione discende dall’articolo 31 del Regolamento Enasarco, secondo il quale «1. Gli accantonamenti dell’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia, costituenti il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, sono obbligatoriamente dovuti secondo quanto stabilito dagli Accordi Economici Collettivi. 2. Gli accantonamenti delle somme per indennità di scioglimento del rapporto devono essere effettuati annualmente entro il 31 marzo sulla base di convenzioni stipulate con le Organizzazioni Sindacali dei preponenti e degli agenti firmatarie degli Accordi Economici Collettivi. Il versamento è accompagnato da una distinta conforme a quella richiesta dalla Fondazione, compilata in ogni sua parte e trasmessa a cura del preponente nei modi e con le forme stabiliti dalla Fondazione medesima».

Gli accantonamenti costituenti il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, come si evince dal Regolamento, sono obbligatoriamente dovuti secondo quanto stabilito dagli Accordi Economici Collettivi.

La casa mandante versa annualmente un importo al Firr calcolato sulla base:

  • dell’importo delle provvigioni liquidate all’agente nell’anno precedente;
  • delle percentuali stabilite dall’Accordo Economico Collettivo applicato. L’indennità in parola è stata introdotta, nel settore industriale, dall’accordo economico del 20 giugno 1956 (con decorrenza 1° luglio 1956) e, nel settore commerciale, dall’accordo economico del 19 ottobre 1958 (con decorrenza 1° gennaio 1959);
  • della tipologia di mandato (monomandatario ovvero plurimandatario; si ricorda che l’agente è monomandatario allorché si sia obbligato contrattualmente a prestare la propria opera per la casa mandante individuata in contratto, e non anche il soggetto che ha ottenuto un solo mandato di agenzia. Resta fermo il diritto di esclusiva di cui all’articolo 1743 Codice civile, valevole sia per l’agente monomandatario sia per l’agente plurimandatario);
  • della durata (in mesi) del rapporto di agenzia.

5. Isc

Si tratta di un’indennità aggiuntiva che viene corrisposta direttamente dal preponente all’agente all’atto della cessazione del rapporto (Cass. 14 febbraio 2001, n. 2126).

Non si tratta di un’indennità previdenziale, ma di una vera e propria somma dovuta all’agente per aver, quest’ultimo, apportato nuova clientela al preponente che rimarrà fidelizzato.

Risulta quindi essere un pagamento di un cosiddetto diritto futuro maturato in favore del preponente.

Si tratta dell’indennità prevista dagli Aec, eventualmente alternativa alla cosiddetta «Indennità Europea» di cui all’articolo 1751 Codice civile e già analizzata in precedenza.

Infatti, qualora si rivendichino Indennità suppletiva di clientela, insieme al Firr non si potrà chiedere quanto previsto dall’articolo 1751 Codice civile.

L’indennità suppletiva di clientela matura in favore dell’agente al termine del rapporto, purché lo stesso cessi per causa la lui non addebitabile, ed è quantificata quale premio percentuale relativo alla crescita della clientela in azienda.

La ratio è quella di compensare l’agente per la clientela portata al preponente nel corso del contratto entro un limite massimo di un anno di provvigioni (calcolate come media degli ultimi 5 anni).

Essa è ritenuta anche una specie di riparazione dal pregiudizio causato all’agente dalla cessazione del rapporto.

Pertanto, maturerà anche in caso di cessazione del rapporto per raggiungimento di limiti di età.

Viene determinata in riferimento alla durata del rapporto e alle provvigioni maturate e deve essere liquidata indipendentemente dalla prova da parte dell’agente di aver sviluppato gli affari o la clientela del preponente, a differenza dell’altra indennità di cui all’articolo 1751 Codice civile (Cass. 1 aprile 2014, n. 7567).

La modalità di calcolo è quella indicata nella tabella che segue.

6. Indennità meritocratica

Negli Aec riguardanti gli agenti e rappresentanti è prevista la corresponsione di un’indennità meritocratica nel solo caso in cui si realizzino entrambe le condizioni:

  • l’importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto e di indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dall’articolo 1751 Codice civile. In sostanza, l’eventuale Indennità meritocratica è dovuta soltanto se la somma del Firr e dell’Isc non supera quella massima prevista dall’articolo 1751 Codice civile. Anche nel caso in cui l’indennità suppletiva di clientela dovesse avere identità dei presupposti con quella del mancato preavviso secondo quanto previsto dall’Aec di settore, comporterà il diritto dell’agente alla percezione di entrambe le indennità (Cass. 10 settembre 2009, n. 19508);
  • sussistano le condizioni al momento della cessazione del rapporto di poter verificare l’avvenuto apporto di nuovi clienti in favore del preponente e/o che l’agente abbia sensibilmente sviluppato gli affari con gli stessi clienti preesistenti.

Come detto, si tratta di una indennità aggiuntiva che spetta in misura non superiore alla differenza tra il valore massimo previsto dal terzo comma dell’articolo 1751 del c.c. e la somma del Firr e dell’Isc. L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

Gli Aec stabiliscono criteri differenziati di quantificazione. Tuttavia, la base di calcolo è la medesima già vista sopra per il Firr.

7. Aspetti fiscali delle indennità di cessazione del rapporto

Le indennità di cessazione del rapporto sono assoggettate ad imposizione in modo diverso a seconda della natura delle somme e del percipiente.

Nello specifico, con riferimento all’agente:

  • Indennità suppletiva di clientela

L’indennità suppletiva di clientela è esclusa da Iva (ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972), vista la natura risarcitoria dell’indennizzo, non essendo in alcun modo correlata ad una prestazione di servizio e di conseguenza fuori del campo di applicazione dell’Iva per mancanza del requisito oggettivo.

Da un punto di vista della imposizione diretta, invece, la ditta mandante dovrà operare la ritenuta di acconto Irpef del 20% da versare all’Erario, trattandosi di reddito di lavoro autonomo soggetto a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera d) del Tuir), nel caso di ditta individuale o società di persone.

Non dovrà operarsi alcuna ritenuta nel caso di percipiente in forma giuridica di società di capitali, considerando tale reddito come reddito di impresa (articolo 81 del Tuir).

  • Indennità per la risoluzione del rapporto (Firr)

Tale indennità è esclusa da Iva (ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972).

Per le ditte individuali e le società di persone la ditta mandante – per le somme (relative all’ultimo anno) erogate direttamente all’agente - dovrà operare la ritenuta in acconto del 20%, trattandosi di reddito di lavoro autonomo soggetto a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera d) del Tuir), mentre per le società di capitale non dovrà essere operata alcuna ritenuta, trattandosi di reddito di impresa (articolo 81 del Tuir).

  • Indennità Meritocratica

Pur non essendovi precise indicazioni in merito si deve ritenere che anche tale indennità abbia natura risarcitoria e quindi come tale esclusa è esclusa da Iva (ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972).

La ditta mandante dovrà operare la ritenuta d’acconto del 20% nel caso di pagamento ad agente individuale o che opera sotto forma di società di persone, qualificandosi tali somme come reddito di lavoro autonomo non professionale (articolo 17, comma 1, lettera d) del Tuir).

Nel caso, invece, in cui l’indennità debba essere corrisposta ad agente che opera in forma di società di capitali l’indennità dovrà essere considerata reddito di impresa e quindi soggetta a tassazione ordinaria (articolo 81 del Tuir).

Con riferimento alla casa mandante, ai fini fiscali le considerazioni sono sintetizzate nella tavola che segue.

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