1. In sintesi
Dal 1° settembre 2026 è pienamente operativa la piattaforma del Mit, predisposta dall’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e dedicata ai soggetti beneficiari ammessi al rimborso fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per i rincari sul gasolio indotti dalla crisi in Medio Oriente. Le domande di accesso al contributo sottoforma di credito di imposta vanno presentate entro le ore 23:59 del 15 settembre 2026. Una volta concesso, il beneficio è fruibile in compensazione con il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
2. Misure di contenimento dei rincari dei carburanti
Il Dl 18 marzo 2026, n. 33/2026, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, successivamente modificato dal Dl 30 aprile 2026, n. 63 (decreto Carburanti ter), convertito dalla legge del 13 maggio 2026, e dal Dl 5 agosto 2026, n. 139 (decreto Carburanti quater), in attesa di conversione, ha introdotto disposizioni urgenti per contenere gli effetti diretti e indiretti derivanti dall’aumento dei prezzi dei carburanti sia sui consumatori sia sulle imprese.
Attraverso gli articoli 1 (prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti) e 2 (misure in materia di accise), il decreto ha fra l’altro stabilito un rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in caso di violazioni delle relative norme e in particolare ha previsto una più chiara esposizione dei prezzi medi regionali e nazionali.
Sono stati adottati meccanismi di modulazione o sospensione delle accise in caso di aumenti eccezionali del prezzo del petrolio greggio, al fine di stabilizzare i prezzi in situazioni di crisi.
Si rileva che, per il settore dell’autotrasporto, è previsto l’aggiornamento mensile dei costi di riferimento, limitatamente al prezzo del gasolio, fino al 30 giugno 2026.
Infine, il provvedimento disciplina le coperture finanziarie degli interventi mediante riduzione di spese, utilizzo di maggiori entrate e riduzione di fondi esistenti.
3. Credito d’imposta sul gasolio
Con l’articolo 3 (misure in favore dell’autotrasporto) del Dl 33/2026, è stato riconosciuto, su istanza del soggetto interessato, un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta in favore delle imprese di autotrasporto per mitigare l’impatto dell’aumento eccezionale del prezzo dei carburanti a seguito della crisi in Medio Oriente.
Il credito d’imposta è riconosciuto quale aiuto temporaneo di importo limitato (cd. aiuto di Stato) nel rispetto della Comunicazione della Commissione C/2026/2593 del 5 maggio 2026, sezione 2.2, al punto 66.
La misura di favore è subordinata al rispetto del tetto di spesa previsto in euro 386,2 milioni (se le richieste accolte oltrepasseranno tale limite, gli importi erogati saranno riparametrati in proporzione tra tutti i beneficiari) ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi per oggetto gli stessi costi purché il cumulo non implichi il superamento del costo sostenuto.
Con il decreto Mit 23 maggio 2026 sono state emanate le regole operative del bonus autotrasporto previsto dal decreto Carburanti n. 63/2026.
Il decreto direttoriale 28 agosto 2026, n. 301, ha definito criteri e modalità per l’attuazione della misura di cui all’articolo 3 del Dl n. 33/2026 per il riconoscimento di un ristoro alle imprese di autotrasporto commisurato alle maggiori spese sostenute per l’acquisto di gasolio per la trazione di veicoli euro V ed euro VI in conseguenza della crisi mediorientale.
4. Soggetti beneficiari
Sono destinatarie del tax credit gasolio le imprese operanti nel settore del trasporto su strada quali:
- Imprese che svolgono attività di autotrasporto con sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuano, con veicoli aventi classe ambientale euro V ed euro VI, le attività di trasporto ex articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 3) (limitatamente ai veicoli N di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate) e lettera b) (con veicoli M2 ed M3) del Dlgs 504/1995;
- Imprese che svolgono attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 (noleggio di autobus con conducente).
Attenzione
I beneficiari vengono individuati esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica sul sito web dell’agenzia delle Dogane dei Monopoli (Adm).
5. Criteri di determinazione del beneficio
Come specificato dal decreto direttoriale Mit 28 agosto 2026, n. 301, l’incentivo è erogabile agli aventi diritto a cui è stata accolta l’istanza nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli ammessi a ristoro in ognuno dei mesi da marzo 2026 ad agosto 2026 rispetto al prezzo medio rilevato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.
Si calcola la maggiore spesa facendo la differenza tra la spesa sostenuta per l’acquisto di litri di gasolio dichiarati dall’impresa per la trazione dei veicoli ammessi al ristoro nella disponibilità della stessa impresa e quella che avrebbero sopportato per l’acquisto della stessa quantità di gasolio al prezzo medio rilevato dal Mase per il mese di febbraio 2026 applicando la seguente formula:
0,70 [(Totale colonna D del file fatture ex articolo 4, comma 5, del decreto Mit) meno (totale litri acquistati nei 4 mesi) * 1,70087/1,22]
6. Istanza di ristoro sulla piattaforma Adm
Per ottenere il credito d’imposta le imprese beneficiarie devono presentare un’istanza per via telematica esclusivamente tramite la piattaforma dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (decreto Mit 28 agosto 2026).
A tal fine il titolare della ditta individuale (o il legale rappresentante della società) accede alla piattaforma con Spid/Cie ed inserisce un’unica istanza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2026 e il 15 settembre 2026.
Una volta autorizzato all’accesso, lo stesso può individuare ulteriori soggetti (incaricati) autorizzati ad operare nella piattaforma per conto della medesima impresa e identificabili mediante Spid o Cie attraverso il codice fiscale.
Qualora il legale rappresentante dell’impresa sia privo di Spid o Cie, in quanto cittadino straniero, per il primo accesso alla piattaforma può rivolgersi al servizio di assistenza di Sogei tramite la mail assistenza-creditogasolio@sogei.it per ottenere la relativa autorizzazione e permettere a un suo incaricato in possesso di Spid/Cie di accedere alla piattaforma su sua delega.
I dati dell’istanza sono inseriti in quattro fasi nell’area «gestione richiesta» della piattaforma.
Infatti, occorre inserire le targhe dei veicoli ammessi al ristoro, la dichiarazione di veridicità dei dati inseriti, i litri di gasolio acquistati separatamente per la trazione dei veicoli per ciascun mese da marzo 2026 ad agosto 2026 e infine va caricato come «Allegato» il file_fatture.xlsx.
A tal fine vanno riportati i riferimenti della fattura, il tipo della fattura, l’importo al netto dell’Iva, l’importo del carburante rimborsabile netto e la nazione di emissione con codice a due cifre (ad esempio, AT=Austria).
Una volta che è stata inviata l’istanza, viene restituito all’utente il codice identificativo numerico assegnato.
Accedendo nell’area «Gestione richiesta», si possono verificare sia lo stato dell’istanza (Presa in carico/Respinta/Richiesta accolta) sia, solo per le richieste accolte, l’importo massimo del ristoro concedibile calcolato dalla piattaforma secondo la formula sopra riportata.
Le imprese con esito di richiesta accolta saranno inserite negli elenchi allegati ai decreti dirigenziali di concessione secondo l’ordine di invio delle istanze e otterranno l’accredito del credito d’imposta nel proprio cassetto fiscale nell’area riservata del sito di agenzia delle Entrate alla sezione «crediti agevolativi».
Da ultimo, si segnala che sulla piattaforma Adm dedicata al credito autotrasportatori sono disponibili esempi di fatture e di targhe nonché le Faq sul ristoro gasolio e i primi risultati del portale.
Attenzione
Hanno accesso alla piattaforma le imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale (Ren) con posizione attiva alla data del 31 luglio 2026 (le imprese che non risultino attive nel Ren alla data del 31 luglio 2026, ma che lo sono state nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 agosto 2026, sono ammesse alla piattaforma previa richiesta presentata al servizio di assistenza Sogei tramite la mail assistenza-creditogasolio@sogei.it).
Le imprese straniere con stabile organizzazione in Italia ma non iscritte al Ren, possono presentare la medesima richiesta di assistenza, precisando la propria ragione sociale, partita Iva, codice fiscale, indirizzo della sede in Italia e generalità della persona fisica che si intende incaricare per accedere alla piattaforma e presentare l’istanza.
7. Controlli preventivi e successivi del Mit
Spetta al Mit effettuare verifiche a campione sulle condizioni di «impresa in difficoltà» ai sensi della Comunicazione della Commissione C/2026/2593 e dell’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 23 maggio 2026, n. 107, e sulla compatibilità con la normativa antimafia, oltre ad accertare il rispetto delle norme sul cumulo tra aiuti di Stato tramite il registro nazionale sugli aiuti di Stato gestito dal Mimit.
Solo successivamente il Mit approva con apposito decreto la concessione del credito d’imposta che compete ad ogni impresa beneficiarie e trasmette i relativi dati all’agenzia delle Entrate.
Inoltre, il ministero delle Infrastrutture e Trasporti effettua accertamenti e verifiche a campione anche dopo aver erogato il ristoro richiedendo alle imprese beneficiare copie delle fatture indicate nel file fattura allegato all’istanza presentata e, qualora accerti che il ristoro non compete, procede in via di autotutela a revocare il decreto di concessione e a richiedere la restituzione, entro 60 giorni, del credito d’imposta già concesso.
In caso di mancata restituzione del credito imposta indebitamente fruito, il Mit provvede al recupero del beneficio indebitamento utilizzato maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
8. Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il beneficio del credito imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, tramite modello F 24 telematico. Il credito di imposta concesso è disponibile a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati.
Infine, tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (principio di inerenza), del Tuir.


