1. In sintesi
Il Cbam, istituito dal Regolamento (Ue) 2023/956, rappresenta una delle pietre angolari del pacchetto “Fit for 55” implementato dal legislatore unionale che, a mezzo dell’adozione del predetto strumento, ha deciso di perseguire un duplice obiettivo: da un lato prevenire il rischio della c.d. “fuga di carbonio” (carbon leakage) verso Paesi extra-unionali con normative ambientali meno stringenti e, dall’altro lato, incoraggiare la decarbonizzazione globale.
Dopo un periodo transitorio iniziato il 1° ottobre 2023, focalizzato esclusivamente sugli obblighi di rendicontazione trimestrale, a partire dal 1° gennaio 2026 è entrata nel pieno la fase definitiva.
Da tale data, dunque, l’importazione di merci ad alta intensità di emissioni (come, a titolo esemplificativo, acciaio, alluminio, cemento e concimi) sarà soggetta a un regime restrittivo: infatti, esclusivamente i soggetti preventivamente autorizzati potranno immettere tali prodotti all’interno del mercato unionale.
Lo status di Dac diventa, di conseguenza, un requisito di compliance doganale imprescindibile per garantire la continuità operativa delle imprese importatrici.
Il percorso per ottenere l’autorizzazione è stato configurato alla stregua di un rigoroso procedimento autorizzativo di matrice amministrativa, il quale richiede da parte dell’operatore richiedente una pianificazione anticipata, data la complessità e la mole documentale richiesta ai fini della concessione di detta autorizzazione, nonché dei tempi di istruttoria previsti.
Tale procedura è governata da un articolato sistema di fonti normative che si integrano e coordinano a vicenda, il quale consta dei seguenti complessi normativi: regolamento (Ue) 2023/956, che rappresenta la norma primaria, la quale definisce rispettivamente, agli articoli 4 e 17, la domanda di autorizzazione per richiedere la qualifica di Dac e i criteri per il rilascio di detta autorizzazione; regolamento di esecuzione (Ue) 2025/486, che disciplina le modalità pratiche, i termini e le condizioni per la qualifica di Dac; regolamento di esecuzione (Ue) 2024/3210, che regola il funzionamento tecnico del Registro Cbam; regolamento (Ue) 2025/2083, che introduce talune semplificazioni per il 2026. Inoltre, la fine del periodo transitorio è stata caratterizzata da una serie di interventi di ulteriore semplificazione da parte delle Autorità di Bruxelles culminate nella pubblicazione di un vero e proprio pacchetto Cbam composto da ben 8 regolamenti tra cui il regolamento (Ue) 2025/2549 che semplifica gli adempimenti del dichiarante autorizzato Cbam, ovvero il regolamento (Ue) 2025/2550 che semplifica la gestione del registro Cbam e non da ultimo il regolamento (Ue) 2025/2619 che individua le informazioni che le autorità doganali degli Stati membri devono fornire alla Commissione Ue per il monitoraggio delle operazioni.
La Commissione europea ha pubblicato il 27 maggio 2026 un documento contenente le risposte alle domande più frequenti sul Cbam (Q&A). Tali indicazioni rappresentano uno strumento interpretativo fondamentale per gli operatori interessati.
2. Il procedimento autorizzativo propedeutico allo status di Dac
L’architettura del Cbam si fonda, come anticipato, su un rigoroso sistema di accreditamento preventivo, volto a garantire che solo gli operatori dotati di specifici e stringenti requisiti possano immettere merci ad alto impatto emissivo all’interno del mercato unico.
Al centro di questo paradigma normativo si colloca la figura del Dac, la cui qualifica è condizione necessaria per l’importazione di merce assoggettata alla disciplina del Cbam (come ribadito, tra l’altro, dalla Commissione nelle Q&A). Va specificato che esulano dall’ambito di applicazione del Cbam i procedimenti diversi dall’immissione in libera pratica, ossia quelli connessi ai regimi speciali (come, per esempio, il transito, il perfezionamento attivo o il perfezionamento passivo).
Inoltre, le Q&A chiariscono le modalità di certificazione delle emissioni incorporate nelle merci. La verifica deve essere effettuata da verificatori Cbam autorizzati: è prevista la pubblicazione di un elenco dei soggetti accreditati (punto 5.10 Q&A), con il rilascio delle prime autorizzazioni atteso per settembre (punto 5.12 Q&A). L’obbligo di certificazione grava esclusivamente sugli operatori che producono merci in Paesi terzi. Qualora i valori non siano stati verificati, trovano applicazione i valori di default stabiliti dal Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2621.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, come specificato nelle Q&A (punto 2.6.), al Dac viene assegnato un “Cbam account number” che consente l’accesso al registro Cbam. La gestione degli accessi viene effettuata tramite il sistema UUM&DS a livello dell’Ue. Ciò significa che i dichiaranti hanno la possibilità di utilizzare il sistema Cbam definitivo utilizzando l’opzione 1 (Dominio Cbam) o l’opzione 2 (Dominio doganale), a seconda della scelta effettuata dalle autorità nazionali.
Per i soggetti non stabiliti nel territorio dell’Unione Europea, la normativa impone il ricorso obbligatorio alla rappresentanza doganale indiretta, trasferendo in capo al rappresentante le medesime responsabilità e i medesimi obblighi gravanti sull’importatore, indipendentemente dalle eventuali esenzioni relative ai profili quantitativi della merce importata di cui quest’ultimo potrebbe beneficiare. Tuttavia, anche gli operatori di Paesi terzi possono accedere al registro Cbam. Questi ultimi utilizzano la piattaforma Eu-Access della DG Digit della Commissione per accedere al portale Cbam (punto 2.6., Q&A).
L’istanza per l’ottenimento dello status deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso il registro Cbam, una piattaforma centralizzata gestita in collaborazione tra la Commissione Europea e le competenti Autorità nazionali. Le Q&A (punto 2.2.) riprendono le condizioni richieste espresse dal par. 2, articolo 17 del Regolamento (Ue) 2023/956 per l’ottenimento della qualifica di Dac. In base a queste, il richiedente deve:
• non essere stato coinvolto in una violazione grave o in violazioni ripetute della normativa doganale, delle norme fiscali, delle norme sugli abusi di mercato o del regolamento Cbam;
• dimostrare un’adeguata capacità finanziaria e operativa;
• essere stabilito nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda;
• aver già ottenuto un numero EORI.
L’articolo 5, Regolamento (Ue) 2023/956 dettaglia le informazioni che dovranno essere fornite nell’istanza per l’ottenimento dello status, nello specifico:
a) nome, indirizzo e recapito del richiedente;
b) numero codice EORI;
c) principale attività economica esercitata nell’Unione;
d) certificazione da parte dell’autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;
e) autocertificazione da parte del richiedente attestante l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o delle norme sugli abusi di mercato nei cinque anni precedenti l’anno della domanda, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione alla sua attività economica;
f) le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di adempiere ai propri obblighi a norma della disciplina di settore, nonché, se deciso dall’autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale degli ultimi tre esercizi chiusi;
g) stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio doganale dell’Unione suddivisi per tipo di merci, per l’anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per l’anno civile successivo;
h) se del caso, nome e recapiti delle persone per conto delle quali il richiedente agisce.
i) ulteriore documentazione utile a supportare la competente Autorità nazionale nell’istruttoria di autorizzazione.
Sotto il profilo documentale, dunque, il richiedente è tenuto a un onere probatorio particolarmente articolato: non è sufficiente la mera comunicazione dei dati anagrafici e del numero EORI, ma occorre produrre una certificazione fiscale che attesti l’assenza di debiti tributari pendenti nei confronti dell’erario di competenza dello Stato di stabilimento, unitamente a un’autocertificazione che escluda violazioni gravi della normativa di settore nel quinquennio precedente alla presentazione dell’istanza. Tali requisiti, inoltre, dovranno essere posseduti non solo dal richiedente, ma anche dalle persone fisiche responsabili delle questioni Cbam e dai soggetti che esercitano il controllo sulla gestione dello stesso.
Tale scrutinio sulla condotta dell’istante si estende, altresì, alla capacità operativa del medesimo, il quale può essere chiamato a esibire i bilanci degli ultimi tre esercizi per dimostrare la propria attitudine ad adempiere agli obblighi di restituzione dei certificati. Un profilo di peculiare interesse è rappresentato dalla disciplina delle garanzie finanziarie, prevista dall’articolo 17, Regolamento (Ue) 2023/956, allo scopo di mitigare il rischio di insolvenza degli operatori di nuova costituzione.
Infatti, qualora l’impresa non disponga di uno storico finanziario relativo ai due esercizi precedenti, l’Autorità nazionale deve subordinare il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di un’apposita garanzia da parte dell’operatore richiedente, il cui importo verrà parametrato al valore stimato dei certificati Cbam che il dichiarante dovrà restituire in base alle previsioni di importazione fornite in fase di domanda: tale previsione assicura che l’esposizione debitoria dell’operatore sia costantemente coperta da asset liquidi, con uno svincolo previsto solo dopo il completamento del ciclo di restituzione del secondo anno di attività.
In relazione alle modalità mediante le quali produrre la necessaria documentazione, si evidenzia come il ricorso ad autocertificazioni e autodichiarazioni di parte consente all’Autorità competente l’accesso e l’utilizzo di informazioni necessarie per l’istruttoria ai fini del rilascio dell’autorizzazione, qualora l’ottenimento della documentazione in questione non avvenga nei termini previsti dalla normativa per l’adozione della decisione, con la conseguenza che le dichiarazioni mendaci ivi espresse saranno punite con le pene previste ai sensi dell’articolo 76, Dpr 445/2000.
Una volta ottenuta, l’autorizzazione è valida su scala unionale, ma l’Autorità potrà revocare lo status in qualsiasi momento qualora emergano gravi inadempienze da parte dell’operatore, inoltre, l’operatore autorizzato dovrà effettuare un automonitoraggio costante delle proprie attività collegate alla disciplina del Cbam, informando senza indugio l’Autorità competente, attraverso il registro Cbam, di qualsiasi modifica delle informazioni fornite in fase di procedimento autorizzativo ed intervenuta dopo la concessione della qualifica di Dac
3. Le specifiche tecniche ed operative sulla domanda
Per ciò che concerne le modalità di presentazione della domanda autorizzativa, le Autorità competenti hanno stabilito che l’unico canale valido al fine di esperire la citata richiesta è rappresentato dal modulo c.d. “Amm” (Authorization management module), inserito all’interno del Registro Cbam; chiarendo esplicitamente che la documentazione inviata tramite Pec o altri canali non sarà presa in considerazione.
Nel c.d. “Registro Cbam”, l’operatore è chiamato, dunque, alla corretta e completa compilazione del modulo on-line al quale dovranno essere altresì allegati - nella sezione 2, al capo denominato Attached Documents – i documenti sottoelencati, ad esclusione degli allegati n. 1, 2 e 4 che saranno inseriti sotto la sezione denominata “Declaration of Honour”. L’operatore avrà altresì la facoltà di produrre pareri pro veritate rilasciati da professionisti (ad esempio, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Legali e Avvocati) iscritti ai relativi albi e registri di appartenenza da almeno tre anni, i quali avranno la precipua funzione di supportare la valutazione circa la capacità finanziaria e operativa dell’istante, fermo restando che la responsabilità circa la veridicità dei contenuti ivi riportati, ricostruiti in base alle evidenze documentali fornite dall’operatore stesso, ricade esclusivamente sul richiedente. In sintesi, come dettagliato nelle istruzioni messe a disposizione dall’Autorità nazionale, la domanda si articola nell’upload dei seguenti allegati:
• allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
• allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva dei carichi pendenti e del casellario giudiziale;
• allegato 3 - Dichiarazione di assenza di violazioni in materia di abuso di mercato;
• allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
• allegato 5 - Eventuale attestazione della titolarità di autorizzazione AEO e relativo numero.
• allegato 6 - Dichiarazione sostitutiva del certificato unico debiti tributari;
• allegato 7 - Dichiarazione di insussistenza di violazioni fiscali o morosità verso l’Erario o verso l’agente della riscossione;
• allegato 8 - Dichiarazione di assenza di procedure concorsuali;
• allegato 9 - Lettera di referenze bancarie;
• allegato 10 - Relazione descrittiva della propria capacità finanziaria ed operativa, contenente l’elencazione dei principali dati necessari alla valutazione da parte dell’Autorità nazionale competente, redatta seguendo il format messo a disposizione dell’Autorità stessa;
• allegato 11 – Eventuali pareri resi da professionisti iscritti all’albo da almeno tre anni, con dichiarazione di assenza di collegamento con detti professionisti.
In particolare, gli allegati 9 e 10 sono utili a comprendere l’interpretazione dell’adeguata capacità finanziaria ed operativa al fine dell’ottenimento dello status di Dac. Con l’allegato 9, rilasciato da una banca o un istituto di credito, si dichiara l’esistenza di “rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza” e della sussistenza, in capo al richiedente, di adeguati requisiti di solvibilità. L’allegato 10, invece, è composto da tre parti:
1. La prima contiene la descrizione del richiedente dello status Dac: in questa sezione occorre indicare vari dati, tra cui la forma e composizione societaria, il settore merceologico, il campo di attività e le dimensioni dell’impresa.
2. La seconda attiene alla capacità finanziaria: in questa sezione occorre indicare i dati dell’ultimo esercizio e ai due precedenti riguardanti, in sostanza, la contabilità dell’impresa ricavabile dal bilancio.
3. Infine, la terza riguarda la capacità operativa Cbam: partendo dal commento dei dati indicati, è necessario illustrare come la società si sia organizzata per adempiere agli obblighi Cbam, sia dal punto di vista economico-finanziario che di risorse umane. In particolare, occorre indicare le modalità di svolgimento delle attività dichiarative doganali (rappresentante diretto o indiretto), le informazioni relative al referente Cbam e la collocazione delle funzioni Cbam in azienda.
In sintesi, è evidente come la documentazione richiesta sia finalizzata alla prova del rispetto delle condizioni per ottenere lo status di Dac e dell’adeguatezza organizzativa-economica del richiedente per garantire il corretto funzionamento del sistema Cbam.
Infine, per ciò che concerne le tempistiche del procedimento autorizzativo, l’Autorità competente valuta la domanda entro 120 giorni dal ricevimento (termine esteso a 180 giorni per le istanze presentate prima del 15 giugno 2025); prima di concedere lo status, l’autorità può consultare la Commissione o le Autorità di altri Stati membri tramite il Registro Cbam per un periodo massimo di 15 giorni e, se le informazioni sono incomplete, i termini vengono sospesi fino alla ricezione dei dati mancanti.
4. Le semplificazioni introdotte a seguito del regolamento 2025/2083
Con l’entrata in vigore del regolamento (Ue) 2025/2083, sono state adottate delle modifiche al regolamento (Ue) 2023/956 che, pur non intervenendo incisivamente sulla lettera del citato articolo 4, introducono alcune semplificazioni di grande rilievo.
Sotto un profilo d’interesse squisitamente doganale, si evidenziano l’inserimento dell’articolo 2-bis, che prevede l’introduzione di una c.d. “esenzione de minimis” in base alla quale gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica Dac, sono esentati dagli obblighi derivanti dalla relativa normativa di settore se la massa netta di tutte le merci soggette alla disciplina del Cbam, importate in un determinato anno civile, non supera cumulativamente la soglia unica basata sulla massa di cui all’allegato VII dello stesso Regolamento, attualmente fissata a 50 tonnellate di massa netta.
Si evidenzia che, qualora entro l’anno civile tale soglia venga superata, l’importatore diventa immediatamente soggetto a tutti gli obblighi derivanti dal regolamento Cbam (compreso l’obbligo di operare in qualità di Dac), e dai connessi regolamenti delegati ed attuativi, per quanto riguarda il totale delle emissioni incorporate in tutte le merci importate in tale anno civile pertinente. Ad ogni modo, gli importatori, compresi quelli aventi la citata qualifica, dovranno dichiarare - a far data dal 1° gennaio 2026 - tale esenzione nella pertinente dichiarazione doganale.
Altra modifica di sicuro interesse è quella rappresentata dall’introduzione del comma 7-bis, articolo 17, secondo cui «in deroga all’articolo 4, se un importatore o un rappresentante doganale indiretto ha presentato una domanda a norma dell’articolo 5 entro il 31 marzo 2026, tale importatore o rappresentante doganale indiretto può continuare temporaneamente a importare merci fino a quando l’autorità competente non adotta una decisione a norma del presente articolo». Pertanto, la sola presentazione dell’istanza per ottenere lo status di Dac – se effettuata entro il 31 marzo 2026 e, comunque, prima dell’importazione di merce ricadente in ambito Cbam – potrà consentire l’immissione in libera pratica di tale merce, anche in assenza di autorizzazione, fino alla data di ottenimento della stessa e in ogni caso non oltre il 27 settembre 2026. Rimane, dunque, fermo l’obbligo di chiedere lo status di dichiarante autorizzato Cbam preventivamente alle importazioni di merce ricadente in tale ambito ed in quantitativi superiori alla soglia de minimis.
Inoltre, allo scopo di rendere più celere il procedimento autorizzativo, il regolamento (Ue) 2025/2083 ha introdotto la possibilità, in favore degli operatori autorizzati Aeo, di indicare nella relativa istanza per l’ottenimento dello status di Dac, il numero di autorizzazione Aeo.
5. L’avvio della fase definitiva e le indicazioni della circolare Adm 36/2025
Con l’emanazione della circolare 36/2025, l’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm) ha provveduto a meglio definire gli adempimenti e le procedure che interesseranno gli operatori economici in vista della completa implementazione della fase definitiva del meccanismo in analisi - qualificato alla stregua dei c.d. “tributi ambientali” – che, a far data dal 1° gennaio 2026, è entrato a pieno regime, abbandonando la fase di applicazione transitoria.
Appare opportuno ricordare, inoltre, che le prescrizioni contenute nella normativa di riferimento, anche alla luce delle modifiche intervenute a mezzo dell’adozione del sopracitato Regolamento (Ue) 2025/2083, oltre che a quei quantitativi di merce inferiori rispetto alle descritte soglie de minimis previste all’articolo 2-bis del predetto regolamento, non si applicano altresì ai seguenti beni:
- merci destinate ad essere trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari;
- energia elettrica generata o sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un Paese o territorio elencato nell’allegato III, punti 1 e 2;
- idrogeno originario della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un Paese o territorio elencato nell’allegato III, punti 1 e 2;
- merci originarie di Paesi terzi e dei territori elencati nell’allegato III, punto 1.
Nella circolare in parola, l’Agenzia sottolinea anche che le informazioni da fornire ai sensi dell’articolo 6 del regolamento c.d. “Cbam” dovranno sempre essere coerenti con le operazioni doganali svolte e, pertanto, correttamente rendicontate dai soggetti dichiaranti e/o rappresentanti, anche in caso di perfezionamenti attivi e passivi o di reintroduzioni di merce Cbam o di prodotti trasformati partendo da merce Cbam.
Per ciò che concerne, invece, gli aspetti di tipo eminentemente tecnico-operativo relativi alla definitiva implementazione del Cbam, l’interoperabilità tra Autorità doganale e Registro Cbam è garantita dal sistema Certex attraverso l’uso di codici documento specifici, visibili in Taric, che dovranno essere inseriti nei data element previsti dal tracciato dichiarativo. In particolare, il codice Y128 - “Numero di conto Cbam” (che deve seguire un preciso formalismo alfanumerico come, ad esempio, “Cbam-XX-YYYY-AAANNNNNNNNNNN”), che potrà essere indicato esclusivamente dai soggetti detentori dello status di Dac, consentirà la verifica immediata del possesso di siffatto status. Diversamente, in tutti i casi in cui un soggetto sprovvisto della predetta qualifica sia comunque interessato ad introdurre la merce Cbam nel territorio doganale dell’Unione Europea, sarà necessario indicare in dichiarazione doganale la motivazione che consente l’importazione della merce in deroga; a tale scopo, sono infatti stati creati ulteriori codici documento consultabili in Taric, che consentono di autodichiarare le eventuali motivazioni di esenzione previste dal regolamento Cbam da inserire nei data element previsti dai tracciati.
Le articolazioni territoriali dell’Adm avranno il compito di vietare – salvo deroghe - le importazioni poste in essere da operatori non autorizzati Cbam, anche a mezzo dell’esperimento degli opportuni controlli ex articolo 46, Regolamento (Ue) 952/2013, procedendo al fermo delle merci e alla conseguente segnalazione alla competente Autorità nazionale, al fine di poter irrogare le apposite sanzioni previste dall’articolo 26 del regolamento Cbam, oltre che le eventuali ed ulteriori sanzioni di matrice doganale.
Infine, l’Agenzia evidenzia l’importanza per gli operatori interessati di agire in conformità alle indicazioni normative di settore, evitando la realizzazione di pratiche elusive (come il frazionamento artificioso dei carichi o la lieve modifica dei codici merceologici) e sottolinea altresì l’importanza di una rendicontazione coerente tra le dichiarazioni doganali e quelle periodiche Cbam, specialmente per i conti di appuramento dei regimi speciali.
6. Osservazioni conclusive
Quanto delineato rappresenta un mutamento di paradigma fondamentale per il commercio internazionale, in cui l’assenza di una piena conformità alla normativa analizzata non rappresenterà più una semplice irregolarità procedurale, ma si tradurrà in un ostacolo alla continuità operativa delle imprese interessate, con il rischio concreto di blocchi merceologici alle frontiere, dinieghi allo sdoganamento e l’irrogazione di gravose sanzioni amministrative.
In un tale scenario, la resilienza delle imprese dipenderà dall’adozione tempestiva di una strategia proattiva articolata su più livelli di intervento: risulta prioritario, innanzitutto, avviare l’iter di accreditamento per lo status di Dac con largo anticipo rispetto alle operazioni di importazione da effettuare e, parallelamente, sarà necessario implementare rigorosi protocolli di auditing interno volti a certificare l’accuratezza dei dati sulle emissioni incorporate forniti dai partner extra-unionali, garantendo una trasparente e conforme rendicontazione tecnica. In ultima analisi, in un mercato globale sempre più dominato da stringenti requisiti inerenti al rispetto della sostenibilità da parte degli operatori economici, l’ottenimento di tale status, oltre che un rigoroso adempimento burocratico, si presta altresì a rappresentare un fattore di differenziazione competitiva, assicurando la stabilità delle catene di approvvigionamento e la garanzia reputazionale dell’impresa.


