1. In sintesi
Secondo l’ultimo “Global gender gap index” (rapporto del World Economic Forum), al ritmo attuale ci vorranno in media ancora 131 anni per raggiungere la parità tra i sessi. Sebbene l’Europa abbia sorpassato l’America nei quattro indici (partecipazione economica, istruzione, salute e leadership politica) che sono alla base delle valutazioni per la graduatoria, la strada percorsa verso la parità di genere resta in salita, con l’Italia che occupa la seconda metà delle classifiche mondiale ed europea.
Tema sempre più attuale e non differibile il “gender gap” è entrato anche nelle misure previste dal Pnrr.
Il ministero per le Pari opportunità al fine di dare attuazione alla previsione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in merito alla concessione di contributi a supporto delle aziende per l’ottenimento della certificazione della parità di genere delle micro, piccole e medie imprese ha pubblicato il 6 novembre 2023 l’ avviso per richiedere tali aiuti individuando le peculiarità soggettive ed oggettive, nonché le modalità di presentazione delle domande prevedendo una dotazione iniziale di 4.000.000 di euro.
2. I beneficiari
I soggetti beneficiari dei “contributi alle micro, piccole e medie imprese per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in forma di voucher e per servizi di certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022 - PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3” possono essere le aziende che presentano i seguenti requisiti:
• siano micro, piccole o medie imprese come definite dall’ allegato 1 del regolamento (Ue) n. 651/2014;
• abbiano in pianta organica almeno un dipendente;
• abbiano sede legale e operativa in Italia;
• siano regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive. A tal proposito si specifica che non è sufficiente la mera iscrizione al Rea;
• siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedura concorsuale, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
• non abbiano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’ articolo 67 della vigente normativa antimafia;
• siano in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Durc;
• non abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
• per le sole imprese che occupano più di 50 dipendenti siano in regola con l’adempimento previsto dall’ articolo 46 del Dlgs 198/2006 “Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile”;
• siano in regola con le assunzioni previste dalla legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in materia di collocamento mirato ai disabili;
• non svolgano le attività escluse indicate nella tabella seguente, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo”;
• abbiano concluso positivamente il pre-screening (autovalutazione) attraverso l’apposito test gestito dal Unioncamere e pubblicato sul sito https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/.
Attività escluse
• attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01);
• attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (Ets) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (Ue) 2021/447 della Commissione);
• attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori (l’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);
• attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all’ambiente.
Gli anzidetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre che al momento della presentazione della domanda, anche al momento dell’erogazione dei servizi di assistenza tecnica, accompagnamento e certificazione della parità di genere.
3. I contributi
Ai soggetti che posseggono i requisiti anzidetti potrà essere riconosciuto un doppio contributo al fine di alleggerire le spese a carico dell’azienda per ottenere la certificazione sulla parità di genere.
Nello specifico tale contributo potrà assumere la forma di:
• contributi per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sotto forma di voucher per tutoraggio e supporto tecnico-gestionale, mediante incontri tra la singola impresa e l’esperto incaricato da Unioncamere;
• contributi per i servizi di certificazione della parità di genere in conformità alla Uni/PdR 125:2022 da parte degli Organismi di certificazione (Odc) iscritti all’elenco, di cui all’ avviso 14 febbraio 2023.
I servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sono atti a trasferire alle imprese beneficiarie competenze specialistiche e strategiche a tale scopo, prevedono il supporto:
a) per l’analisi dei processi, per individuare i gap esistenti tra lo stato attuale e i requisiti richiesti dalla Uni/PdR 125:2022, per la personalizzazione di documenti/strumenti del Sistema di Gestione della Parità di Genere messi a disposizione da Unioncamere, per l’implementazione del Sistema di gestione per la parità di genere, per il monitoraggio degli indicatori di performance e la definizione degli obiettivi strategici. Per tali attività sono previste fino a 4 giornate di assistenza;
b) per la pre-verifica della conformità del Sistema di Gestione adottato dall’impresa alle prescrizioni della prassi della Uni/PdR 125:2022. Per tale attività è prevista 1 giornata di assistenza. Per tale attività è prevista 1 giornata di assistenza.Ciascuna impresa potrà beneficiare di tale contributo nella misura massima di:
• euro 1.639,34 al netto di Iva per i servizi di cui alla lettera a);
• euro 409,84 al netto di Iva per i servizi di cui alla lettera b).
Invece, per quanto riguarda i contributi per i servizi di certificazione della parità di genere, la società dovrà acquisire un preventivo dell’Ente certificatore per i servizi di certificazione e lo presenta congiuntamente alla richiesta di contributo. Ottenuto l’attestato Unioncamere verserà l’importo direttamente all’Odc senza che l’impresa debba sostenere alcun costo nei limiti del contributo concesso, che non potrà eccedere 1.200,00 euro al netto dell’Iva.
In ogni caso, l’importo massimo per i servizi agevolati, per singola impresa, è comunque di 10.245,00 euro al netto di Iva. Eventuali importi che superino tali limiti restano a carico dell’impresa beneficiaria.
4. La domanda
Le richieste di contributo potranno essere presentate dalle imprese interessate a decorrere dalle ore 10 del 6 dicembre 2023 fino alle ore 16 del 28 marzo 2024, . saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
Il termine ultimo potrà essere anticipato per esaurimento dei fondi disponibili pari a 4.000.000 euro di cui:
• 1.250.000 euro per i contributi per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento;
• 2.750.000 euro per contributi per i servizi di certificazione della parità di genere.
Le domande di contributo devono essere compilate esclusivamente, a pena di inammissibilità, per via telematica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione in un’apposita sezione del sito https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/ accessibile tramite Spid, Cns e Cie.
La procedura informatica rilascia una ricevuta di presentazione della domanda.
Nello specifico, la domanda si compone di:
• un modulo, generato dalla procedura informatica, contenente i dati identificativi dell’impresa e l’importo complessivo dei contributi richiesti;
• un modulo contenente il dettaglio dei contributi richiesti e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000. Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nella norma in caso di dichiarazioni mendaci.
Alla domanda dovranno essere allegati:
• il risultato del test di pre-screening, idoneo ad intraprendere il percorso di certificazione;
• ricevuta di avvenuta compilazione del “Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile” di cui all’articolo 46 del Dlgs 198/2006 e s.m.i., per le imprese che occupano più di 50 dipendenti;
• il preventivo da parte di un Odc presente nell’“Elenco degli Organismi di certificazione”, formalizzato e contenente:
- la durata dell’audit per il rilascio della certificazione;
- la tariffa per ogni giornata di audit comprensiva di tutti gli oneri (spese per trasferte, attivazione della pratica, emissione del certificato, ecc.);
- le condizioni necessarie per ottenere il contributo (ovvero le modalità per beneficiare del contributo e la clausola relativa alla necessità da parte dell’impresa di sostenere i costi della certificazione nel caso di non conseguimento della stessa o di superamento del contributo massimo previsto).
Tutta la documentazione prima di essere trasmessa dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, a pena di inammissibilità.
5. La concessione del contributo
I contributi sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’orario di invio telematico risultante dall’attestazione.
L’istruttoria si concluderà entro 90 giorni dalla presentazione, salvo il caso di richiesta di integrazioni.
In caso di esito positivo, Unioncamere determinerà l’importo dei contributi spettanti e, dopo aver verificato il rispetto da parte dell’impresa dei massimali previsti dai regolamenti de minimis, procede alla registrazione dell’aiuto su Rna o sui registri Sian e Sipa e all’adozione del provvedimento di concessione.
In caso di esito negativo, all’impresa è data comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.


