1. Composizione del bilancio Ias/Ifrs
Il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) segue i dettami dello Ias 1 (Presentation of Financial Statements) che precisa le regole generali di presentazione del bilancio, i documenti che lo compongono, la struttura degli schemi di bilancio e il contenuto minimo che i bilanci devono avere.
La standardizzazione degli schemi e i loro contenuti consentono la comparabilità dei risultati:
- nel tempo (il bilancio viene confrontato con quelli della medesima impresa, ma riferiti ad esercizi precedenti);
- nello spazio (il bilancio viene confrontato con quelli di altre aziende).
Secondo il paragrafo 10 dello Ias 1, l'informativa di bilancio è completa quando è formata dai seguenti documenti (la cui denominazione può essere modificata dal redattore del bilancio):
1) prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio (Statement of financial position, conosciuto anche come Balance sheet);
2) prospetto delle componenti di conto economico complessivo dell'esercizio e del risultato (utile o perdita) dell'esercizio stesso (Income statement, conosciuto anche come Statement of comprehensive income);
3) prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;
4) rendiconto finanziario dell'esercizio (Statement of cash flows);
5) note al bilancio.
Esistono poi altri documenti, anche facoltativi, che sono di corredo (ma non parte integrante) del bilancio, come la relazione degli amministratori, i bilanci ambientali e sociali, ecc.
2. Elementi della situazione patrimoniale-finanziaria
Il prospetto di Stato patrimoniale evidenzia:
- tra le attività, le risorse economiche a disposizione dell'impresa;
- tra le passività, i diritti vantati nei confronti dell'impresa;
- e, per differenza tra i due elementi precedenti, il patrimonio netto.
Non è previsto uno schema rigido, lasciando al redattore del bilancio la scelta di:
- presentare i dati in forma scalare o a sezioni contrapposte;
- stabilire, quanto alle voci, l'ordine di presentazione e la loro denominazione;
- dettagliare o raggruppare determinate voci (magari esponendone i relativi sub-totali).
Il principio contabile richiede però:
- un contenuto minimo di voci;
- l'esposizione, sia per l'attivo che per il passivo, delle voci distinte tra elementi correnti ed elementi non correnti. La distinzione è fondata sul momento di realizzo o di estinzione in funzione del ciclo operativo aziendale.
Distinzione delle voci patrimoniali
Per quelle aziende che operano in campi diversi da quello industriale, per le quali non è facile identificare le operazioni che caratterizzano il processo produttivo – si pensi alle imprese che operano nel campo finanziario (banche, assicurazioni, holding di partecipazione, ecc.) - una presentazione del bilancio fondata sulla liquidità fornisce senz'altro informazioni più significative (Ias 1, paragrafo 60). Pertanto, la distinzione fra elementi correnti e non correnti, dell'attivo e del passivo, va fatta secondo il tradizionale schema finanziario (realizzo/estinzione entro ovvero oltre i 12 mesi).
Altre aziende potrebbero operare in più campi: ad esempio, quello industriale e quello finanziario. In tale ipotesi è possibile una classificazione mista: alcuni elementi saranno classificati tra quelli correnti e non correnti in base alla durata del ciclo produttivo e altri secondo il criterio della liquidità (Ias 1, paragrafo 64).
L’informazione di natura finanziaria è fondamentale
A prescindere dal criterio adottato (quello legato alla durata del ciclo produttivo o quello della liquidità) per ciascuna voce (sia quelle correnti che quelle non correnti) è obbligatorio indicare l'importo che si prevede di realizzare/estinguere oltre i 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Così, ad esempio, se il ciclo operativo fosse di 24 mesi, per le attività/passività correnti si rende necessario dare evidenza degli importi che si presunte verranno realizzati/estinti oltre i 12 mesi.
Questa attenzione per gli aspetti di natura finanziaria (l'equilibrio finanziario dell'impresa e la sua solvibilità, ossia la capacità di far fronte agli impegni finanziari assunti mediante le risorse liquide) è messa bene in evidenza dallo stesso Ias 1, paragrafo 9, ove si comprende che l'informativa del bilancio deve permettere al suo utilizzatore di prevedere i flussi finanziari futuri dell'azienda e la loro tempistica.
3. Schema di Stato patrimoniale
Quanto al contenuto minimo delle voci che devono essere rappresentate nel prospetto di Stato patrimoniale, esse sono quelle di seguito evidenziate (Ias 1, paragrafo 54).
I valori indicati nella tavola che segue sono quelli proposti nel paragrafo IG6 della Guida «Guidance on implementing Ias 1 Presentation of Financial Statements».
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
Eventuali altre informazioni (ad esempio, sotto-voci) richieste dall'applicazione di altri principi contabili possono essere inserite nel prospetto in esame, come pure nelle Note ovvero, se riguardanti il patrimonio netto, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto (Ias 1, paragrafi 77-80).
4. I beni in leasing
Particolare attenzione va mostrata – per la significativa differenza con la rappresentazione voluta dal Codice civile e dai principi contabili nazionali (gli Oic) – alle attività non correnti oggetto di contratto di leasing.
Dal 2019, il principio internazionale Ifrs 16 Leasing (che ha soppiantato il precedente standard Ias 17 Leases) ha abbondonato la precedente dicotomia tra leasing finanziario (che richiedeva la rappresentazione, per l'utilizzatore, l'iscrizione del bene, e del relativo debito, con il metodo finanziario) e leasing operativo (da cui derivata la contabilizzazione dei soli canoni periodici). Veniva adottato l'approccio del passaggio sostanziale dei rischi e benefici: se, anche tenendo conto della durata del contratto (che copriva la maggior parte della vita utile del bene), i rischi (di perdite derivanti da capacità inutilizzata, da obsolescenza tecnologica, ecc.) e i benefici (derivanti dall'utilizzo del bene) venivano trasferiti all'utilizzatore, quest'ultimo iscriveva il bene tra le attività non correnti.
La distinzione tra le due tipologie contrattuali (finanziario e operativo) era rimessa alla discrezionalità del redattore del bilancio, con l'effetto che si potevano azzardare delle qualificazioni volte ad ottenere il risultato di bilancio desiderato.
Con l'avvento dell'Ifrs 16, lo IasB ha previsto un unico modello contabile per i bilanci dell'utilizzatore, dando rilievo al solo diritto all'uso: vengono iscritti nell'attivo patrimoniale i beni di qualunque tipo di locazione (finanziaria ed operativa), mentre il passivo accoglie il debito verso il locatore per il finanziamento ottenuto; infine, nel conto economico andranno rilevati gli ammortamenti e gli oneri finanziari.

Va precisato che il diritto d'uso va iscritto separatamente dalle altre attività; questa distinzione non è richiesta per gli investimenti immobiliari di cui allo Ias 40. La separazione può avvenire in una apposita linea del Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria ovvero specificando, nelle Note, in quale linea di Stato patrimoniale è inserito il diritto d'uso. In senso analogo si procede per l'iscrizione del valore della passività.
L'utilizzatore può decidere di non applicare l'Ifrs 16 qualora si tratti di:
- contratti di breve durata (fino a 12 mesi). Va precisato che un leasing che contiene un'opzione di riscatto (di acquisto da parte dell'utilizzatore) non si qualifica mai come un contratto a breve termine;
- contratti aventi ad oggetto beni di valore non rilevante. Pur in assenza di una specifica soglia di irrilevanza, dai lavori preparatori del principio contabile risulta che lo IasB aveva in mente una soglia di 5.000 dollari Usa.
Esempio
Si pensi all'acquisto di un bene ad uso ufficio di scarso valore (tablet, computer, piccola attrezzatura d'ufficio, telefoni). Il bene viene dato in noleggio per 24 mesi, al costo di 50 euro al mese.
Qualora il locatario decidesse di optare per l'esenzione dall'applicazione dell'Ifrs 16, i pagamenti dovuti per il leasing verranno rilevati come costi – a quote costanti (salvo che sia più appropriato un altro metodo di ripartizione - lungo tutta la durata contrattuale.
Posto che il metodo finanziario viene utilizzato per la contabilizzazione di (quasi) tutti i contratti di leasing, occorre indagare circa la sussistenza di tutte e tre le condizioni che qualificano tale accordo:
1) il bene deve essere identificato e deve entrare nel controllo dell'utilizzatore (ad esempio, il locatore non dovrebbe vantare il diritto di sostituire, a propria convenienza, il bene locato);
2) l'utilizzatore deve avere il diritto di ottenere tutti i benefici economici derivanti dal bene;
3) l'utilizzatore deve avere il diritto di decidere in relazione all'utilizzo del bene. Egli dovrebbe poter decidere come e per quale scopo utilizzare il bene.
Soddisfatte le condizioni, ed esclusa la possibilità di avvalersi dell'esenzione dall'applicazione dell'IFRS 16, l'utilizzatore dovrà adottare il criterio finanziario nella contabilizzazione del bene.

5. Confronto con i principi contabili nazionali
La finalità dello Ias 1 è del tutto analoga a quella del principio contabile nazionale Oic 12.
Cambiano gli schemi di bilancio; ad esempio, il Prospetto delle movimentazioni del patrimonio netto è inserito nella Nota integrativa (articolo 2427, comma 1, numeri 4) e 7-bis), del Codice civile).
Inoltre, gli schemi di bilancio sono:
- previsti in maniera rigida dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile e commentati dall'Oic 12. Nel Conto economico le voci sono esposte per natura (Oic 12, paragrafo 40);
- elastici per lo Ias 1; si pensi al fatto che per lo Stato patrimoniale è previsto uno schema minimale, mentre le voci di Conto economico possono essere esposte per natura o per destinazione.
La differenza più evidente sta nella contabilizzazione dei beni in leasing. Per gli Ias adopter si utilizza il metodo finanziario; per gli Oic adopter si utilizza il metodo patrimoniale, salvo poi indicare in Nota integrativa quali sarebbero stati i risultati economici e patrimoniali se si fosse adottato il metodo finanziario (articolo 2427, comma 1, numero 22) del Codice civile).
La differente modalità di contabilizzazione porta con sé anche importanti effetti sulla lettura del bilancio.
L'iscrizione degli asset nell'attivo patrimoniale e dei debiti nel passivo (metodo finanziario), come richiesto dall'Ifrs 16 per i beni detenuti in leasing, determina, rispetto a quanto risulta dal metodo di contabilizzazione voluta dal Codice civile e i principi contabili nazionali (metodo patrimoniale):
- un miglioramento dell'EBITDA nel bilancio dell'utilizzatore, in quanto parte del canone periodico viene espunto dall'area operativa per essere classificata tra gli oneri finanziari. Nei principi contabili nazionali invece l'intero canone di leasing (sia per la quota capitale sia per la quota interessi) viene iscritta nella voce B8 di Conto economico (cfr. Oic 12, paragrafo 65 e Appendice A);
- un peggioramento della situazione finanziaria, giacché se anche in sede di prima iscrizione l'attivo (diritto d'uso) sarà pari al passivo (obbligo di pagamento per il finanziamento), nel tempo l'attivo diminuirà a quote costanti per gli ammortamenti, mentre il passivo diminuirà, per via del pagamento delle quote capitale incluse nei canoni, con quote crescenti. Per cui, specie nei primi esercizi, si vedrà l'effetto di un maggior indebitamento rispetto all'attività corrispondente.


