1. In sintesi
Entro venerdì 1°marzo i soggetti che operano nei servizi media devono effetuare, sul conto corrente intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il versamento del contributo Agcom 2024.
Il 5 gennaio 2024 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 4, sette delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (d’ora in poi Agcom) dell’8 novembre 2023, nelle quali vengono determinate misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2024 da parte dei soggetti che operano in specifici settori (vedi sotto).
Il versamento del contributo deve essere eseguito entro il 1° marzo 2024, sul conto corrente bancario intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Entro la stessa data i soggetti tenuti al pagamento del contributo, ivi compresi coloro che sono esentati dall’obbligo contributivo, dichiarano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito portale.
A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico «Contributo Agcom – anno 2024».
2. I settori individuati dall’Agcom
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha determinato, tramite 7 delibere pubblicate sulla G.U. n. 4 del 5 gennaio 2024, la misura e le modalità di versamento del contributo 2024 per le imprese operanti nei settori:
• del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale;
• delle comunicazioni elettroniche;
• dei servizi media;
• dei servizi postali;
• dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line;
• dei servizi di piattaforma per la condivisione di video.
3. La misura della contribuzione
Per determinare la misura del contributo le imprese devono applicare specifiche aliquote, di seguito elencate, ai ricavi di vendita di cui alla voce A1 del conto economico, o alla voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione delle citate delibere.
Per il solo settore dei diritti d’autore, per ricavi devono intendersi quelli realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.
Per quanto riguarda gli operatori appartenenti a tutti gli altri settori sopra elencati, che non sono tenuti alla redazione del bilancio, l’importo del contributo viene calcolato sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l’aliquota alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all’esercizio finanziario 2022 (2023 per il settore delle comunicazioni elettroniche).
Di seguito vengono riportate le aliquote che ogni impresa dovrà applicare a seconda del settore di appartenenza:
• imprese operanti nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale: 2 per mille dei ricavi realizzati nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale;
• imprese esercenti attività di reti o servizi di comunicazioni elettroniche: 1,4 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche, erogati in virtù di un’autorizzazione generale o di una concessione di diritti d’uso ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche;
• imprese operanti nel settore dei servizi media: 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi media;
• imprese operanti nel settore dei servizi postali: 1,5 per mille dei ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del Dlgs 261/1999;
• imprese operanti nel settore dei servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line: 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line;
• imprese operanti nel settore dei servizi di piattaforma per la condivisione video nel territorio italiano: la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di tali servizi.
Per quanto riguarda le imprese che svolgono attività di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore la contribuzione è fissata in misura pari allo 0,3 per mille dei ricavi, ricavi che variano a seconda delle caratteristiche dell’impresa. Se l’impresa è:
a) titolare di diritti delle opere cinematografiche;
b) titolare dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
c) titolare dei diritti su format televisivi;
d) titolare dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi
la percentuale si applica sui ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti.
Se l’impresa è fornitrice di servizi di media la percentuale si applica sui soli ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento.
Se l’impresa è un organismo di gestione collettiva e entità di gestione indipendenti, di cui all’articolo 2 del Dlgs 35/2017, la percentuale si applica sui ricavi derivanti dalla gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi.
4. I soggetti esclusi e le sanzioni
Non sono invece tenuti al versamento del contributo:
• i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500mila;
• le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;
• le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2023.
In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l’Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente. Per il solo settore delle comunicazioni elettroniche, il mancato pagamento del contributo dovuto comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 14, del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’articolo 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.
5. La dichiarazione telematica
Entro il 1° marzo 2024 i soggetti sopra elencati, ivi compresi coloro che sono esentati dall’obbligo contributivo, dichiarano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo.
La dichiarazione è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito portale.
A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico «Contributo Agcom - anno 2024» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché l’indicazione nel modello telematico di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29 e 30, della legge 249/1997 (articolo 21 del Dlgs 261/1999 per i servizi postali).


