1. In sintesi

La disciplina relativa alla certificazione degli utili e dei proventi equiparati, comunemente nota con l’acronimo Cupe, trova il suo fondamento normativo nelle disposizioni contenute nell’articolo 4, commi 6 ter e 6 quater, del Dpr 322/1998. Questo documento rappresenta l’attestazione ufficiale che le società devono rilasciare per certificare le somme corrisposte a titolo di utile o altri proventi ad essi assimilati.

In particolare, il modello Cupe deve essere consegnato al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo all’erogazione del provento. Per gli utili percepiti nell’anno 2025, quindi, il modello Cupe deve essere consegnato al percettore entro il 16 marzo 2026. Il contribuente non è tenuto a inviare il modello all’agenzia delle Entrate per via telematica

L’obbligo di rilascio riguarda, in prima istanza, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che abbiano percepito utili derivanti dalla partecipazione in società o enti soggetti all’Ires (sia residenti che non residenti), a prescindere dalla forma in cui tali utili siano stati corrisposti.

In un’ottica di cooperazione fiscale internazionale, la normativa estende la possibilità di rilascio della Cupe anche ai soggetti non residenti in Italia. In questo caso, la certificazione assume un ruolo fondamentale:

i soci esteri che hanno subito una ritenuta a titolo d’imposta o un’imposta sostitutiva in Italia possono utilizzare il documento per documentare il prelievo subito e richiedere il credito d’imposta nel proprio Paese di residenza. Questo meccanismo mira a mitigare il fenomeno della doppia imposizione, operando in sinergia con le convenzioni fiscali vigenti tra l’Italia e lo Stato estero di riferimento, che dettano le procedure specifiche per l’eliminazione del doppio prelievo.

È fondamentale distinguere le fattispecie che non richiedono l’emissione del documento. Non è previsto l’obbligo di certificare gli utili erogati a persone fisiche “privati” (ossia non esercenti attività d’impresa), qualora tali somme siano state già assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta o all’imposta sostitutiva nella misura del 26%. In questi casi, infatti, il prelievo fiscale è da considerarsi definitivo e il contribuente non è tenuto a riportare tali redditi nella propria dichiarazione. Per gli utili formatisi dal 2018, applicandosi la ritenuta a titolo d’imposta del 26% non occorre rilasciare la certificazione Cupe.

2. Soggetti interessati

Sotto il profilo operativo, l’obbligo di rilascio della certificazione non grava solo sull’ente che genera l’utile, ma si estende a tutta la catena degli intermediari che intervengono nella riscossione.

In particolare, sono chiamati all’adempimento:

  • Soggetti ed enti emittenti: in primis le società di capitali e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) e b) del Tuir (comprese le realtà come i trust);
  • Intermediari e sistemi di deposito: le casse incaricate dei pagamenti, gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli SpA, nonché i rappresentanti fiscali in Italia di intermediari non residenti;
  • Fiduciarie e imprese di investimento: le società fiduciarie (con riferimento ai titoli ad esse intestati er conto di terzi), le imprese di investimento e gli agenti di cambio;
  • Sostituti d’imposta associanti: ogni soggetto che interviene nella riscossione o che, in qualità di associante, eroga proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza (articolo 44, comma 1, lettera f, Tuir).

3. Proventi da certificare

Entro la scadenza del 16 marzo, è obbligatorio procedere al rilascio della certificazione Cupe a favore dei soggetti residenti in Italia che abbiano percepito utili derivanti dalla partecipazione in enti soggetti all’Ires (sia residenti che non residenti), indipendentemente dalla modalità con cui tali somme sono state erogate.

È fondamentale sottolineare che la qualifica di “utili” si estende anche alle somme ricevute tramite la distribuzione di riserve di capitale (come, a titolo esemplificativo, le riserve da sovrapprezzo azioni), qualora operi la presunzione prevista dall’articolo 47, comma 1, del Dpr 917/1986. In tali circostanze, si presume infatti che siano state distribuite prioritariamente le riserve di utili. Quando si verifica questa fattispecie, l’ente emittente è tenuto a informare tempestivamente soci e intermediari circa la reale natura delle riserve distribuite e il relativo trattamento fiscale (circolare 26/E del 16 giugno 2004).

L’obbligo di rilascio del documento riguarda inoltre:

  • i proventi generati da titoli e strumenti finanziari equiparati alle azioni (ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a, del Tuir);
  • i redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza (articolo 44, comma 1, lettera f, del Tuir) che prevedano un apporto di solo capitale o un apporto misto di capitale e prestazioni lavorative (opere o servizi).

Il perimetro della certificazione viene meno in presenza di regimi fiscali sostitutivi o regimi di tassazione alla fonte che esauriscono il prelievo.

Non deve essere emessa alcuna certificazione per:

  • Ritenute a titolo d’imposta o imposte sostitutive: utili e proventi già assoggettati ai regimi previsti dagli articoli 27 e 27 ter del Dpr 600/1973;
  • Gestioni patrimoniali: redditi relativi a partecipazioni inserite in gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del Dlgs 461/1997, per le quali l’imposizione avviene a livello di gestione.

4. Gli utili distribuiti da società residenti: esempio di compilazione

Attraverso la legge 205/2017, il legislatore ha introdotto un’omogeneizzazione del trattamento fiscale per i dividendi provenienti sia da partecipazioni qualificate che non qualificate, stabilendo per entrambe le tipologie l’adozione di una ritenuta d’imposta fissa al 26%. Questa modifica normativa si rivolge in modo specifico ai dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa e riguarda esclusivamente i profitti generati a decorrere dai periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2017.

Come noto, per quanto concerne le partecipazioni qualificate, è stata istituita una normativa transitoria specifica. In base a tale disciplina, le disposizioni contenute nel Dm 26 maggio 2017 restano valide per tutte le distribuzioni di dividendi deliberate entro il termine del 31 dicembre 2022, a patto che gli utili siano stati prodotti entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2017. Nello specifico, il suddetto decreto regolamentava la tassazione dei dividendi “qualificati” per le persone fisiche secondo queste proporzioni:

  • quota imponibile del 40% (con esenzione per il restante 60%) per gli utili maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • quota imponibile del 49,72% (con esenzione per il restante 50,28%) per gli utili maturati dopo l’esercizio al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016;
  • quota imponibile del 58,14% (con esenzione per il restante 41,86%) per gli utili maturati nell’arco dell’esercizio compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

È opportuno precisare che l’accesso a questo regime di favore per gli utili pre-2018 (erogati a possessori di partecipazioni qualificate) è vincolato unicamente all’adozione della delibera di distribuzione entro il 31 dicembre 2022. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022, l’effettivo incasso può avvenire anche in una data successiva, purché venga rispettato il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’articolo 2949 del Codice civile.

Si propone ora un modello di compilazione per la Sezione IV della certificazione Cupe, basato sullo scenario seguente: una S.r.l. residente distribuisce riserve di utili prodotti prima del 31 dicembre 2007. La delibera è stata formalizzata entro il 31 dicembre 2022, mentre il pagamento effettivo è avvenuto nel corso del 2025. L’importo totale è di € 10.000, suddiviso tra tre soci, due dei quali detengono ciascuno una partecipazione del 45,5%.

Il dividendo spettante al terzo socio (titolare del 9%, pari a € 900,00) non compare nella certificazione in quanto, trattandosi di partecipazione non qualificata, è stato già assoggettato alla ritenuta definitiva del 26%.

Rientrando nell’operatività della disciplina transitoria, ciascuno dei due soci qualificati tasserà il dividendo nel quadro RL della propria dichiarazione dei redditi, per l’ammontare di € 1.820 (€ 4.550*40%). Al socio titolare di una partecipazione non qualificata, la società ha operato la ritenuta a titolo d’imposta del 26% e pertanto non andrà rilasciata alcuna certificazione, ma dovrà essere compilato il modello 770 per dichiarare il versamento della ritenuta.

5. La certificazione per i percettori non residenti

In merito alla certificazione dei dividendi erogati a soggetti esteri, assume un ruolo di primaria importanza l’analisi accurata delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, laddove esistenti. L’Italia ha infatti sottoscritto con molteplici nazioni, sia appartenenti all’Unione europea che extra Ue, accordi bilaterali finalizzati a scongiurare la duplice tassazione del reddito e del patrimonio. Tali trattati hanno lo scopo di definire la ripartizione della potestà tributaria tra i due Paesi firmatari, disciplinando nello specifico il regime fiscale applicabile a ogni singola tipologia di reddito.

In base alla natura del reddito considerato, questi accordi possono stabilire:

  • una tassazione concorrente, in cui entrambi gli Stati hanno il diritto di prelevare un’imposta sul medesimo provento;
  • una tassazione esclusiva, in cui il potere impositivo è riservato a un unico Stato.

Seguendo gli standard del modello Ocse, l’utilizzo della clausola “sarà imponibile soltanto nello Stato” (shall be taxed only) implica che l’altro Stato contraente (solitamente quello in cui il reddito è prodotto, ovvero lo Stato della fonte) debba esentare tale reddito da ogni prelievo.

Per quanto concerne l’ordinamento italiano, la principale eccezione al divieto di doppia imposizione riguarda dividendi e interessi, per i quali è generalmente prevista una tassazione di tipo concorrente.

Un esempio chiarificatore si riscontra nell’articolo 10 della convenzione tra Italia e Stati Uniti, il cui testo inglese recita: “1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.”

Sul fronte della legislazione interna, l’articolo 27, comma 3, del Dpr 600/1973 dispone che la ritenuta sugli utili corrisposti a soggetti non residenti (diversi dalle società e dagli enti di cui al comma 3 ter) sia applicata a titolo d’imposta con l’aliquota del 27%. Tale disposizione riguarda le partecipazioni e gli strumenti finanziari equiparati, come definiti dal Testo unico delle Imposte sui redditi (Tuir).

In sintesi, lo Stato italiano esercita la facoltà di tassare i dividendi in uscita concessa dalla Convenzione applicando la propria legge interna. Tuttavia, l’Accordo internazionale permette di ridurre il prelievo fiscale: è possibile, infatti, applicare l’aliquota convenzionale ridotta del 15% in luogo di quella ordinaria del 26%. Questo beneficio è subordinato alla prova che il percettore sia l’effettivo beneficiario dell’utile e che risulti regolarmente residente nello Stato estero al momento dell’incasso.

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