1. In sintesi
Con il provvedimento direttoriale 264078/2024 del 12 giugno scorso, l’agenzia delle Entrate ha avviato le procedure di alert nei confronti dei soggetti per i quali per il periodo d’imposta 2023 risultano - utilizzando i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente - l’omessa presentazione della dichiarazione Iva oppure la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro.
2. Il quadro VE
Il quadro VE (“Operazioni attive e determinazione del volume d’affari”) è suddiviso in cinque sezioni:
1) Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati;
2) Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali;
3) Totale imponibile e imposta;
4) Altre operazioni;
5) Volume d’affari.
In tale quadro devono essere comprese, suddivise per aliquote e tenendo conto delle note di variazione Iva, tutte le operazioni effettuate in Italia, quelle intra Ue, le esportazioni verso Stati extra Ue nonché le operazioni non soggette per le quali sia stata emessa la relativa fattura.
Si tenga presente che, ai fini in esame, le operazioni attive dichiarate sono pari al volume d’affari (rigo VE50) aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (rigo VE40).
3. Le scelte a disposizione del contribuente
Il soggetto cui è stato notificato l’avviso può, anche mediante gli intermediari incaricati ex articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998:
a. chiedere informazioni;
b. segnalare all’agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
c. in caso di omessa presentazione della dichiarazione, presentare la dichiarazione e provvedere al versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni;
d. in presenza di errori od omissioni relative alla dichiarazione Iva presentata, presentare la dichiarazione integrativa, anche in tal caso con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta
4. I termini di presentazione della dichiarazione
I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2023 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro il 29 luglio 2024 (cioè entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2024, scadenza del termine ordinario di presentazione), con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13, comma 1 lettera c), del Dlgs 472/1997.
5. Le correzioni di eventuali errori od omissioni
In caso di avvenuta presentazione della dichiarazione Iva riferita al periodo d’imposta 2023, eventuali errori od omissioni possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta aderendo al ravvedimento operoso (disciplinato dal richiamato articolo 13 del Dlgs 472/1997).
6. Le violazioni già constatate
Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-bis del Dpr 600/1973, e 54-bis del Dpr 633/1972 e di avvisi ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973.


