1. In sintesi

Il 30 giugno 2026 scade il termine per il versamento - di imposte e contributi - del saldo 2025 e dell’acconto 2026 che risulta dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap.

Per i soggetti Isa e altri contribuenti è stato recentemente previsto il differimento al 20 luglio 2026.

L’obbligo riguarda anche i soggetti che devono versare imposte sostitutive, come i contribuenti che hanno adottato il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti, legge 190/2014, il regime di vantaggio (c.d. contribuenti minimi) ai sensi dell’articolo 27 Dl 98/2011, nonché chi deve pagare la cedolare secca sui redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (Dlgs 23/2011) e i titolari di cespiti all’estero (Ivie, Ivafe).

2. Termini di versamento

In linea generale:

1) per le persone fisiche i termini di versamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dal modello Redditi PF sono stabiliti dall’articolo 17 Dpr 435/2001, il quale prevede che questi soggetti sono tenuti ad effettuare i suddetti versamenti entro:

  • il 30 giugno;
  • il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%. È, infatti, possibile posticipare l’esecuzione dei versamenti entro il 30° giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (articolo 17, comma 2, Dpr 435/2001);

Esempio

La Verdi Srl ha un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Il versamento del saldo delle imposte relative al 2025 scade il 30 giugno 2026.

Questo rappresenta il termine ultimo per effettuare i versamenti senza maggiorazione, ma rappresenta anche la data dalla quale deve essere fatto decorrere il termine di 30 giorni per effettuare i pagamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (risoluzione 6 giugno 2007, n. 128/E).

2) i soggetti Ires (articolo 73 Tuir) effettuano il versamento del saldo 2025 e della prima rata di acconto 2026, derivanti dal modello Redditi SC o ENC, entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. In deroga a quanto precede le società di capitali, che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. In altre parole, se previsto dallo statuto e in presenza di specifiche esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società (articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, comma 1, Codice civile), le persone giuridiche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che scelgono di usufruire del maggior termine per l’approvazione del bilancio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (29 giugno 2026) versano il saldo ed il primo acconto delle imposte entro il 30 luglio 2026 (possono altresì fruire del differimento al 30° giorno di cui si è detto).

Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.

Esempio

La Rossi Spa approva, in seconda convocazione, in data 28 luglio 2026 il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

Il versamento delle imposte deve comunque avvenire entro il 30 luglio 2026 (o 30 agosto in caso di fruizione del differimento di 30 giorni).

L’articolo 6 Dl 89/2026 ha disposto una proroga dei versamenti per il saldo 2025 e il primo acconto 2025 risultanti dal modello Redditi 2026 e/o dal modello Irap 2026, come sintetizzato nella tavola che segue.

La proroga del 2026:

Dato che la norma deroga all’articolo 17, comma 2, Dpr 435/2001 (che prevede il differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%) si ritiene che i soggetti Isa non possano godere del differimento ordinario.

In altre parole non possono effettuare i versamenti nel periodo 21 luglio – 30 luglio godendo della consueta maggiorazione dello 0,4%.

Di seguito si farà riferimento al differimento ordinario (30 giorni con maggiorazione dello 0,4%), pur ricordando che alcuni soggetti fruiscono di un differente termine di versamento.

3. Tabelle di calcolo: Irpef e Ires

Di seguito si esaminano, tramite apposite tavole:

  • le regole generali relative al versamento del saldo 2025 (dato dalla differenza tra quanto dovuto e quanto versato a titolo di acconto per tale periodo d’imposta) e degli acconti 2026 a titolo di Irpef e Ires (in particolare, ci si focalizza sugli acconti, che richiedono l’effettuazione di calcoli; il saldo, invece, deriva dal risultato evidenziato nella dichiarazione dei redditi);
  • le regole di determinazione degli acconti delle imposte sostitutive (dovute dai forfettari/minimi, cedolare secca, Ivie, Ivafe);
  • le situazioni che obbligano alla rideterminazione degli acconti.

Irap: regole di rinvio e regole speciali

L’imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo è non superiore a 10,33 euro. Bisogna prestare attenzione al fatto che detta soglia minima è riferita all’importo a debito / credito relativo a ciascuna Regione destinataria del tributo e che lo stesso può essere fissato in misura diversa dalla singola legge regionale.

Il saldo Irap si versa utilizzando il codice tributo 3800.

Quanto agli acconti, per verificare quanto dovuto va presa in considerazione l’imposta a debito del precedente periodo d’imposta, esposta al rigo IR21.

Inoltre, si applicano le stesse regole previste ai fini delle imposte sui redditi (articolo 30, comma 3, Dlgs 446/1997), come indicato nelle tabelle che seguiranno.

Così, ad esempio:

- l’acconto è dovuto nella misura del 100% del debito (di quello storico, ossia del 2025, o di quello presunto per il 2026);

- nulla è dovuto a titolo di acconto se l’importo di rigo IR21 (Totale imposta) del modello Irap 2026 è non superiore a 51,65 euro (per i soggetti Irpef) o a 20,66 euro (per i soggetti Ires);

- l’acconto si versa entro il 30 novembre 2026, oppure in due rate, del 40% e del 60% per coloro che non sono soggetti agli Isa ovvero del 50% e del 50% per coloro che sono soggetti agli Isa.

Gli acconti Irap si versano utilizzando i codici tributo 3812 e 3813.

Per completezza di trattazione va ricordato che le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici versano gli acconti mensilmente (articolo 30, comma 5, Dlgs 446/1997; Dm 2 novembre 1998, n. 421).

Anche tali soggetti versano nei modi ordinari l’imposta riferibile all’attività commerciale eventualmente svolta (circolare 26 luglio 2000, n. 148/E, paragrafo 7.5).

Anche per i soggetti in regime forfettario o in regime di vantaggio, come pure per le altre imposte sostitutive, di cui si dirà più diffusamente nei paragrafi successivi, si rimanda alle regole valevoli ai fini Irpef/Ires.

Per taluni tributi, per quali è dovuto il versamento a saldo e/o a titolo di acconto, non viene fatta una trattazione. Tra essi si ricorda:

Irpef:

 Ires:

4. Concordato preventivo biennale

Per determinare il saldo Irpef/Ires dovuto (quadro CP del modello Redditi PF e Redditi SC) vanno scomputati gli acconti versati (inclusi quelli versati a titolo di maggiorazione dovuta per il primo anno di validità del concordato; si veda infra).

I soggetti che optano per la c.d. “Flat Tax incrementale” per il Cpb 2025-2026 o 2026-2027 (dovuta in misura pari al 10% - 12% - 15% in base al punteggio Isa), sono tenuti a versare l’imposta sostitutiva entro gli ordinari termini (30 giugno o 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%). In tal caso il codice tributo da utilizzare è il 4071.

Quanto all’acconto, con riguardo ai soggetti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale (Cpb), l’articolo 20, comma 1, Dlgs 13/2024 prevede che “l’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati”.

Detti soggetti, in altre parole, per determinare l’acconto 2026 devono prendere come riferimento il rigo “Differenza” oppure il rigo “IRES dovuta ...” del modello Redditi 2026 per il periodo d’imposta 2025, e non il reddito concordato per il 2026.

Inoltre, per la determinazione dell’acconto non va considerata la parte di reddito 2025 concordato assoggettata alla Flat Tax incrementale.

Infine, va ricordato che per coloro che aderiranno al Cpb per il biennio 2026-2027, il periodo d’imposta 2026 rappresenta il primo anno oggetto di concordato, con l’effetto che risulta applicabile quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, Dlgs 13/2024; detta norma prevede che, in caso di utilizzo del metodo storico, è dovuta la maggiorazione del 10% (3% per l’Irap) della differenza, se positiva, tra il reddito (o, ai fini Irap, il valore della produzione,) concordato per il 2026 e quello 2025 rilevante ai fini del Cpb (ossia, quello rettificato secondo le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17, Dlgs 13/2024).
Maggiorazione degli acconti dei soggetti che hanno aderito al Cpb:

5. Regime forfettario

Per l’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti in regime forfettario il versamento deve essere effettuato con i codici tributo istituiti con la risoluzione 11 giugno 2015, n. 59/E:

  • 1792 per il saldo;
  • 1790 per la prima rata di acconto;
  • 1791 per la seconda o unica rata di acconto.

Il saldo e il primo acconto sono rateizzabili.

Acconto dell’imposta sostitutiva dei soggetti in regime forfettario:

I soggetti che al 31 dicembre 2025 risultano essere fuoriusciti dal regime di vantaggio o dal regime forfettario potrebbero aver versato alcuni acconti di imposta sostitutiva con riferimento al periodo d’imposta 2025. Essi però non hanno compilato il quadro LM.

Gli acconti versati a tale titolo potranno essere scomputati dal saldo Irpef 2025:

6. Regime di vantaggio

Anche i soggetti in regime di vantaggio (c.d. contribuenti minimi) versano una imposta sostitutiva del 5% che viene liquidata con le stesse modalità e termini previsti per l’Irpef.

Per il versamento si utilizzano i codici tributi istituiti con la risoluzione 25 maggio 2012, n. 52/E:

  • 1795 per il saldo;
  • 1793 per la prima rata di acconto;
  • 1794 per la seconda o unica rata di acconto.

Il saldo ed il primo acconto sono rateizzabili.

Per i conteggi degli acconti vale la tavola proposta per i soggetti in regime forfettario.

I contribuenti minimi che dal 2026 sono transitati al regime forfettario scomputano, da quanto dovuto per l’imposta sostitutiva del regime forfettario, gli acconti versati nel rigo LM45, campo 2.

7. Cedolare secca

Il saldo delle imposte dovute sui redditi fondiari da locazione di immobili (quadro RB del modello Redditi PF) o sui redditi diversi derivanti dalle locazioni brevi (rigo RL del medesimo modello dichiarativo) assoggettate a cedolare secca deve essere versato entro il termine per il saldo Irpef.

Il saldo 2025 tiene conto degli importi versati a titolo di acconto nonché, per le locazioni brevi, della ritenuta operata dall’intermediario intervenuto nella locazione stessa.

Il saldo si versa utilizzando il codice tributo 1842.

La misura dell’acconto dovuto per la cedolare secca è del 100% (articolo 3, comma 4, Dlgs 23/2011; articolo 1, comma 1127, legge 145/2018), e viene liquidata seguendo le stesse modalità e termini previsti per l’Irpef.

Si rimanda, quindi, alle tabelle già esposte, considerando che l’articolo 58, comma 1, Dl 124/2019 ha differenziato le modalità di versamento degli acconti (se versati in due rate) in base all’assoggettamento o meno del contribuente agli Isa (rispettivamente dovuti nella misura del 50% e 50% ovvero del 40% e 60%).

Per determinare se l’acconto è dovuto o non dovuto e se va versato in un’unica soluzione o in 2 rate va fatto riferimento all’importo di rigo LC1, campo 5 «Differenza».

Gli acconti si versano utilizzando i codici tributo 1840 e 1841 (quanto dovuto a titolo di acconto con il metodo storico si indica a rigo LC2).

Il passaggio da un regime di cedolare secca al regime ordinario, o viceversa, può impattare sul calcolo degli acconti.

Opzione o abbandono della tassa piatta:

8. Ivie, Ivafe e imposta sul valore delle cripto-attività

Per l’Ivie e l’Ivafe (articolo 19, comma 22, Dl 201/2011), che sono determinati in funzione del valore degli immobili situati all’estero e del valore delle attività finanziarie detenute all’estero, si applicano le disposizioni previste per l’Irpef, comprese quelle relative alle modalità di versamento delle imposte a saldo e in acconto, come pure quelle relative al versamento minimo di euro (circolare 31 maggio 2024, n. 12/E).

I codici tributo da utilizzare ai fini del versamento del saldo Ivie e Ivafe sono i seguenti:

  • 4041 per l’Ivie;
  • 4043 per l’Ivafe.

I codici tributo da utilizzare ai fini del versamento dell’acconto Ivie e Ivafe sono i seguenti:

  • 4044 (prima rata) e 4045 (seconda o unica rata), per l’Ivie;
  • 4047 (prima rata) e 4048 (seconda o unica rata), per l’Ivafe.

Il rigo RW8 (RQ109 del modello Redditi SC) è la base di calcolo dell’imposta sul valore delle cripto-attività (la determinazione degli acconti segue le regole Irpef).

9. Ricalcolo degli acconti

Di seguito sono elencate le circostanze in cui, conformemente a disposizioni specifiche di legge, sussiste l’obbligo di rideterminare l’imposta storica di riferimento e, di conseguenza, l’acconto.

Nuove assunzioni e deduzione del costo maggiorato

Per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi delle disposizioni recate dall’articolo 4 Dlgs 216/2023, e a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al risulti incrementato.

Come chiarito dalla circolare 20 gennaio 2025, n. 1/E per la determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi, in caso di utilizzo del:

  • metodo storico, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza della maxideduzione;
  • metodo previsionale, non va considerata la disposizione di proroga della maxideduzione.

Distributori di carburante

Nella determinazione dell’acconto dovuto deve essere presa in considerazione l’imposta del periodo precedente che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfettaria (per tener conto dell’incidenza sulle accise sul reddito d’impresa) di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, legge 12 novembre 2011, n. 183.

Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto

In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (per un periodo non superiore a 42 giorni all’anno; cfr. provvedimento agenzia delle Entrate 13 dicembre 2013) assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%, l’acconto Irpef va calcolato tenendo conto anche di tali redditi come previsto dall’articolo 49-bis, comma 5, Dlgs 171/2005.

Liberalità percepite da soggetti sottoposti a procedure di crisi

Secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, Dl 14 febbraio 2016, n. 18 - il quale ha introdotto il comma 3-bis, nell’articolo 88 Dpr 917/1986 - “Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonché alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall’impresa o controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure”.

La norma fa quindi riferimento ai contributi e alle liberalità percepiti dai soggetti sottoposti a liquidazione giudiziale (ex fallimento), concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o ad accordi di ristrutturazione del debito.

Il comma 2 della norma prosegue: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’esclusione di cui al comma 3-bis dell’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d’imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati”.

Di conseguenza, la determinazione dell’acconto dovuto per i periodi d’imposta nei quali è operata la deduzione prevista al secondo comma del citato articolo 14 è effettuata tenendo in considerazione, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del citato articolo (ossia facendo concorrere alla rideterminazione del reddito anche una quota di liberalità dedotta).

Calcolo degli acconti nel regime di trasparenza fiscale

L’articolo 116 Tuir consente alle società a responsabilità limitata a ristretta base societaria (10 soci per le Srl e 20 soci per le cooperative a responsabilità limitata) - i cui soci siano esclusivamente persone fisiche - di optare per il regime della trasparenza fiscale: in questo modo il reddito della società non viene tassato ai fini Ires in capo alla stessa, ma viene imputato ai soci per trasparenza, indipendentemente dall’effettiva percezione e in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

La società trasparente è comunque tenuta ad effettuare il versamento dell’Irap secondo le ordinarie regole dato che il regime di trasparenza fiscale ha effetto solo ai fini delle imposte dirette.

Relativamente agli acconti è necessario distinguere tra:

  • acconti relativi al primo anno di efficacia dell’opzione;
  • acconti relativi agli anni successivi al primo;
  • acconti in caso di revoca del regime.

Nel primo anno di efficacia dell’opzione, la società rimane tenuta al versamento dell’acconto Ires, utilizzando il metodo storico o previsionale.

Utilizzando il metodo storico si fa riferimento agli importi indicati nel modello Redditi dell’esercizio precedente a quello di inizio del regime di trasparenza, mentre utilizzando il metodo previsionale la società dovrà stimare l’acconto come se l’adesione al regime non fosse avvenuta.

Per quanto riguarda i soci, anche essi possono determinare l’acconto con il metodo storico o con quello previsionale. In quest’ultimo caso però possono tener conto dell’avvenuta opzione e quindi tenere in considerazione le presunte perdite che saranno loro imputate dalla società.

Durante il secondo e il terzo anno di efficacia dell’opzione, la società non dovrà versare nessun acconto Ires mentre i soci dovranno versare l’acconto Irpef che potrà essere calcolato con uno dei due metodi previsti.

Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata a meno che non venga espressamente revocata, nelle modalità e nei termini previsti dalla legge.

In caso di revoca gli acconti andranno versati sia dalla società partecipata che prenderà in considerazione il reddito imputato per trasparenza nel periodo precedente sia dai soci che faranno riferimento al reddito del periodo precedente senza considerare la parte attribuita ad essi per trasparenza dalla società.

Calcolo degli acconti nel regime di consolidato fiscale

L’articolo 118, comma 3, Tuir stabilisce che sia la controllante ad assumersi gli obblighi di versamento a saldo e in acconto. Quest’ultimo viene determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, come indicato nella dichiarazione dei redditi consolidati del gruppo.

Nel primo esercizio, il calcolo dell’acconto dovuto dalla controllante si basa sull’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, relativa alla somma totale dei redditi dell’anno precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate singolarmente dalle società nel medesimo periodo.

Interessi su obbligazioni

Ai fini della determinazione dell’acconto Irpef / Ires non si tiene conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’articolo 1 Dlgs 239/1996, scomputate per il periodo d’imposta precedente (articolo 13, comma 1, Dlgs 239/1996).

Ires premiale

L’articolo 1, commi 436-444, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) riconosce, per il solo periodo d’imposta 2025, a determinati soggetti passivi Ires e al ricorrere di determinate condizioni, l’aliquota agevolata Ires del 20% (c.d. Mini Ires) in luogo di quella ordinaria del 24%.

Il comma 443 della medesima disposizione normativa precisa che “Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi da 436 a 444”.

Quindi l’obbligo di ricalcolo interessa quello dovuto per il periodo d’imposta 2026 (l’acconto viene determinato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata non applicando l’agevolazione in esame), mentre per quello del 2025 il contribuente potrà tenerne conto solo ai fini della determinazione dell’acconto in via previsionale.

Riproduzione riservata Ⓒ

Argomenti