1. In sintesi

Il diritto doganale unionale, nel prevedere le diverse componenti del corretto valore in dogana da dichiarare all’atto dell’importazione, prescrive anche alcune procedure che gli operatori possono seguire nel caso in cui, al momento di effettuare l’operazione in dogana, taluni importi utili alla liquidazione dei diritti di confine non fossero quantificabili: si pensi ad esempio agli elementi connessi ai diritti di licenza, che necessariamente vanno aggiunti al valore dei beni da dichiarare all’importazione ma che normalmente sono certi nel loro ammontare solo successivamente rispetto a tale momento giacché legano la loro manifestazione (e quantificazione) solo alla successiva fase di vendita.

Con riferimento a tali circostanze, ma non solo, il Codice doganale dell’Unione (Cdu) disciplina la possibilità di presentare una dichiarazione semplificata con elementi incompleti da integrare mediante una dichiarazione complementare entro un termine specifico.

In alternativa, per venire incontro a necessità amministrative nonché ad esigenze di certezza delle imprese, lo stesso Cdu all’articolo 73 contempla l’istituto della semplificazione del valore in dogana, il quale in presenza di precise condizioni, consente all’autorità doganale di autorizzare gli operatori ad utilizzare valori forfettizzati in luogo degli importi che sarebbero quantificabili solo a posteriori. Tale semplificazione viene autorizzata su istanza di parte, può riguardare sia gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana quale prezzo effettivamente pagato o da pagare (articolo 70 par. 2 del Cdu), sia gli elementi da aggiungere e sottrarre a tale valore (articoli 71 e 72 del Cdu), è ammessa per il solo regime dell’importazione e può essere concessa soltanto nei casi in cui il valore in dogana delle merci importate è determinato in base al metodo del valore di transazione.

Con la circolare 30/D/2025 dello scorso 24 novembre, a seguito di precedenti documenti di prassi scarsamente allineati con le nuove procedure digitali dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli e che necessitavano quindi di un riordino e dei chiarimenti forniti dal gruppo esperti valore della Commissione Europea (Direzione Generale Taxud), la stessa Adm ha pubblicato le nuove disposizioni nazionali in materia di presentazione della domanda di forfetizzazione del valore in dogana al fine di consentire all’operatore economico di determinare con certezza gli elementi che costituiscono il valore in dogana anche in un momento successivo all’importazione.

Le nuove regole, obbligatorie per tutti gli operatori economici, sono state implementate al fine di assicurare una maggiore trasparenza e uniformità prevedendo nuove procedure di presentazione della domanda ai fini del rilascio, del monitoraggio annuale, dell’annullamento e del riesame dell’autorizzazione.

2. I requisiti oggettivi e soggettivi

I requisiti oggettivi 

Gli operatori economici che intendono procedere alla domanda di autorizzazione ai fini della forfetizzazione del valore in dogana devono rispettare i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dall’articolo 71 del regolamento delegato 2015/2446.

Alla lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 71 del regolamento delegato è previsto che, qualora siano riscontrabili costi amministrativi sproporzionati legati all’utilizzo della dichiarazione semplificata in relazione alle importazioni, è possibile procedere alla richiesta di una autorizzazione al fine di poter adottare una forfetizzazione non solo di alcuni elementi del valore ma anche della stessa base primaria costituita dal valore di transazione.

Tale strumento è stato accordato proprio come procedura alternativa alla presentazione della dichiarazione semplificata ex articolo 166 del Codice Doganale Unionale, la quale permette di poter definire le operazioni in momenti successivi all’operazione. È previsto dal regolamento delegato, infatti, la possibilità di presentare, previa autorizzazione dell’Autorità Doganale, una dichiarazione doganale prima del prezzo a seguito di una adeguata garanzia. Tale procedura si perfeziona e chiude la dichiarazione doganale semplificata a seguito della presentazione di una dichiarazione complementare che va integrare la prima presentata.

La Commissione ha difatti accertato che in molti casi la dichiarazione semplificata può comportare per gli operatori, e per le amministrazioni stesse, dei costi sproporzionati in termini di “tempo e lavoro” legati alla puntuale individuazione dell’integrazione di valore da effettuare per singola operazione “provvisoria” già effettuata, e per tale motivo ha ritenuto del tutto valida e alternativa la procedura di cui sopra.

Alla lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 71 del regolamento delegato è inoltre previsto e richiesto agli operatori che il valore in dogana determinato successivamente non differirà significativamente da quello che sarebbe stato determinato in assenza di una autorizzazione. Tale condizione si riterrà soddisfatta allorché, sulla base dei dati oggettivi e quantificabili forniti dal richiedente, i valori semplificati proposti rispecchieranno sostanzialmente quelli che si sarebbero ottenuti in assenza di semplificazione. Il rispetto di tale requisito verrà attentamente esaminato con riguardo alla documentazione di supporto presentata. Riprendendo il già citato esempio dei diritti di licenza, la documentazione di riferimento potrebbe essere costituita dai contratti di vendita e dagli accordi di licenza così come, con riguardo all’eventuale scostamento del valore, potranno essere esaminati i dati storici desunti da un periodo di riferimento considerato “congruo”.

I requisiti soggettivi 

I soggetti che possono richiedere la procedura di forfetizzazione del valore in dogana devono rispettare tre condizioni soggettive che in buona sostanza sono state mutuate anche dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione Aeo. Seppur in questa sede le condizioni soggettive siano previste dal paragrafo 2 dell’articolo 71 del regolamento delegato, è possibile fare riferimento anche alla circolare 9/D del 5 aprile 2024 e alla circolare 21/2025 del 27 agosto 2025 in materia di Aeo.

In buona sostanza, è richiesto agli operatori che intendono procedere alla domanda di cui in premessa:

a) l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente, come previsto dall’articolo 39, lettera a), del Codice;

b) un sistema contabile utilizzato compatibile con i principi contabili generalmente accettati, applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit;

c) una organizzazione amministrativa corrispondente al tipo e alla dimensione dell’impresa in relazione alla gestione dei flussi di merci e dotata di un sistema di controllo interno, che permetta di individuare le transazioni illegali o irregolari.

L’esplicito richiamo alla recente circolare 21/D più sopra citata sembra alludere alla possibilità che la verifica da parte dell’Adm del possesso di tali requisiti in capo agli operatori economici ben potrebbe avvenire anche attraverso l’analisi delle attestazioni (opinion) eventualmente rilasciate dai professionisti di riferimento i quali, a vario titolo, certamente saranno in grado di fornire la propria attenta valutazione sugli aspetti attenzionati.

3. La presentazione dell’istanza

Gli operatori economici che presentano la richiesta per il rilascio delle autorizzazioni per il calcolo del valore in maniera forfetizzata dovranno attenersi esclusivamente alle istruzioni predisposte con la Circolare in commento.

Come prima cosa l’operatore dovrà registrarsi al Trade Portal attraverso il quale, una volta inserita la propria domanda, verrà attribuito un codice identificativo univoco.

Come da istruzioni i campi obbligatori sono:

1) l’intestazione, in cui dovrà essere inserito il codice Eori e il nome o la denominazione del richiedente.

2) i dati del Richiedente, ovvero le seguenti informazioni:

  • il Richiedente: in questo campo l’operatore indica la propria ragione sociale, la sede legale ed i recapiti. L’indirizzo Pec è fondamentale al fine di poter notificare ufficialmente l’autorizzazione al richiedente.
  • il Rappresentante: in questo campo l’operatore indica l’eventuale persona designata dal richiedente come rappresentante. Da notare che il titolare della semplificazione sarà comunque l’importatore il quale può avvalersi di un rappresentante diretto che si occupa delle formalità doganali. La rappresentanza indiretta non è ammessa in caso di valore forfetizzato.
  • il Referente per la domanda: ossia la persona designata dal richiedente come punto di contatto per eventuali confronti e richieste da parte dell’Ufficio.
  • il Responsabile delle questioni doganali: anche tale figura potrà essere contattata nel caso di necessità di ulteriori informazioni sulla richiesta presentata.
  • la Persona responsabile della società del richiedente o che ne esercita il controllo di gestione: in tale campo vanno forniti i dati della persona indicata come responsabile della società del richiedente.

3) Dovranno inoltre essere indicate le seguenti informazioni generali nei seguenti campi:

  • l’Autorità doganale competente per l’adozione della decisione: in tale campo sarà obbligatorio indicare la Direzione Dogane – codice Autorità doganale IT922105- via Mario Carucci 71 – 00143 Roma – Italia.
  • il tipo di domanda/decisione Cva (Customs value authorization) - Domanda o autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci e il tipo di domanda.
  • la data di presentazione della domanda è attribuita automaticamente dal sistema nel momento in cui viene registrata.
  • l’eventuale consenso alla pubblicazione dei dati nell’elenco dei titolari di autorizzazione.
  • la validità geografica estesa a tutto il territorio dell’Ue limitata ad uno Stato membro o a più Stati membri previamente individuati.
  • la data richiesta di inizio validità della decisione (campo non obbligatorio).
  • la data di fine validità della decisione è un campo non obbligatorio in quanto l’autorizzazione, una volta rilasciata, sarà valida senza limiti di tempo, salvo diversa decisione dell’Autorità Doganale in sede di monitoraggio annuale.

Alla domanda andranno allegati tutti i documenti ritenuti necessari indicandone la natura, la tipologia e il numero d’identificazione del documento oltre alla data e al numero degli stessi.

I documenti di seguito specificati sono indicati come obbligatori nella circolare in commento e nello specifico si tratti di:

  • documento di identità del richiedente;
  • relazione dettagliata del metodo di calcolo proposto;
  • file Excel in cui sono inseriti i dati relativi al valore oggetto di semplificazione, la formula di calcolo attraverso la quale i dati indicati vengono quantificati, l’Incoterms con cui si ha intenzione di dichiarare le merci (es.: CIF, FOB, EXW, etc…), la valuta in cui il prezzo dei beni è espresso.

Ogni ulteriore documentazione che l’operatore ritiene utile al fine di supportare la propria richiesta. Nel caso in cui ad esempio venga richiesta la semplificazione delle royalties o diritti di licenza e tali elementi sono regolati da specifici contratti/accordi, è necessario presentare tra gli allegati all’istanza anche i suddetti documenti.

Anche le seguenti informazioni specifiche sono considerate obbligatorie, quali:

  • identificazione del luogo dove è custodita la contabilità e il luogo dove sono custodite le scritture.
  • informazioni sulla domanda per la semplificazione del valore in dogana.
  • descrizione e specificazione delle merci per le quali è applicabile il valore in dogana e per le quali si richiede l’autorizzazione.
  • descrizione delle merci oggetto d’importazione per le quali si chiede la semplificazione, avendo cura di specificare il codice tariffario, almeno a livello di nomenclatura combinata.
  • nella parte relativa all’oggetto e natura della semplificazione dovrà esser descritto l’oggetto dell’autorizzazione.

In particolare, andrà indicato se l’oggetto della semplificazione concerne i pagamenti, ovvero gli elementi da aggiungere o da sottrarre al valore di transazione di cui agli articoli 71 e 72 del Cdu, che normalmente non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana.

Formula da utilizzare proposta dall’operatore economico.

Al fine della corretta compilazione della richiesta di autorizzazione il richiedente dovrà proporre la formula attraverso la quale sarà possibile individuare un determinato elemento del valore in dogana, non quantificabile però alla data di presentazione e accettazione della dichiarazione doganale.

Come illustrato negli orientamenti Taxud/A6/2024/1621936 la scelta di un metodo di calcolo forfettizzato del valore da dichiarare in dogana dovrà essere suffragato da idonea documentazione come ad esempio i contratti di vendita, di trasporto, eventuali accordi di licenza nonché i valori degli aggiustamenti delle precedenti dichiarazioni doganali individuate in un determinato periodo antecedente alla presentazione della domanda di autorizzazione oggi in commento.

Registrazione ed Accettazione della domanda – Ufficio Origine e valore 

La domanda risulterà formalmente registrata nel sistema doganale una volta effettuata l’operazione di invio da parte dell’operatore; entro 30 giorno l’ufficio Origine e Valore, individuato come ufficio di riferimento, effettuerà una prima valutazione formale della domanda, accertando anche che gli allegati siano pertinenti e corrispondenti alla domanda inviata.

Nel caso in cui l’ufficio dovesse riscontrare mancanze in ordine agli elementi necessari alla finalizzazione dell’autorizzazione, lo stesso potrà richiedere integrazioni al soggetto istante entro un termine congruo e comunque non superiore a 30 giorni.

In tal caso il termine temporale per il rilascio dell’autorizzazione, previsto in 120 giorni, decorrerà dal momento in cui l’operatore economico provvede ad integrare i documenti richiesti.

In assenza di richieste integrative, la domanda si considera accettata.

Procedimento istruttorio da parte dell’Adm locale 

Per il principio di prossimità più volte richiamato dalla stessa Adm, l’ufficio territorialmente competente effettuerà i dovuti controlli a seguito della richiesta dell’Ufficio Origine e Valore.

La fase istruttoria verrà condotta, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di accettazione, dall’Ufficio doganale territorialmente competente la quale procederà alle comunicazioni del caso ovvero:

  • all’acquisizione dei certificati relativi ai carichi pendenti e al casellario giudiziale;
  • alla verifica di assenza/presenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale;
  • alla verifica della tipologia di sistema contabile adottato e sua conformità ai criteri richiamati. Il sistema contabile dell’importatore deve prevedere una registrazione cronologica dei dati contabili e commerciali in modo da poter ricostruire la gestione della produzione/commercializzazione e consentire il controllo da parte dell’amministrazione doganale;
  • alla verifica della tipologia e struttura dell’organizzazione amministrativa del richiedente;
  • al controllo dei documenti posti a corredo dell’istanza relativamente ai valori oggetto di semplificazione riferiti all’ultimo anno delle dichiarazioni doganali ed ogni altra documentazione relativa al calcolo semplificato dei valori oggetto di autorizzazione.

Adozione della decisione – Accoglimento dell’istanza 

L’Ufficio centrale di Origine e Valore rimane sempre il soggetto deputato ad emettere il parere finale e, tenuto conto della fase istruttoria e della relazione dell’Ufficio territoriale dell’Adm, provvederà ad adottare una decisione entro 120 giorni come previsto dell’articolo 22, comma 3, del Cdu.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia in possesso della qualifica di operatore economico autorizzato Aeo è previsto un termine ridotto, pari a 90 giorni, entro il quale l’Adm dovrà procedere ad emettere la propria decisione. Il provvedimento sarà quindi firmato e adottato dal Direttore della Direzione Dogane.

Sebbene l’autorizzazione della semplificazione non sia soggetta a limiti temporali, restano impregiudicati i poteri di verifica al momento dell’importazione (articolo 188 del Cdu) o nel quadro del controllo a posteriori (articolo 48 del Cdu) volti ad appurare che la semplificazione corrisponda effettivamente all’ambito di applicazione richiesta e non sia indebitamente esteso anche a situazioni diverse o estranee.

Mancato accoglimento dell’istanza 

Nel caso in cui la richiesta avanzata dall’operatore non possa essere accolta, l’Ufficio Origine e Valore procede a notificare il proprio avviso di rigetto, contro il quale entro il termine di 30 giorni dalla notifica, il richiedente può presentare osservazioni al fine di offrire ulteriori elementi utili a corredo della propria domanda.

Avverso il provvedimento definitivo di rigetto è ammesso il ricorso presso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

4. La gestione della decisione di semplificazione del valore in dogana

Il monitoraggio annuale

Seppur l’autorizzazione non sia soggetta a limiti di validità temporale, affinché il valore autorizzato sia sempre attuale alla data di accettazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci importate, andrà effettuato un monitoraggio annuale della decisione di semplificazione, le cui modalità e i cui termini saranno riportati nella notifica dell’autorizzazione, considerato che il monitoraggio in parola va parametrato alle specificità di ogni singola autorizzazione.

L’Ufficio Origine e valore richiederà apposite informazioni nonché ogni utile elemento al fine di attestare la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive richieste idonee alla prosecuzione della già rilasciata autorizzazione.

L’annullamento dell’autorizzazione 

L’Ufficio potrà procedere all’annullamento dell’autorizzazione nel caso in cui la decisione dovesse essere stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete, della cui inesattezza o incompletezza il destinatario fosse stato consapevole o avrebbe potuto ragionevolmente esserlo e se le informazioni, altrimenti corrette e complete, avrebbero portato ad adottare una decisione diversa.

L’annullamento produce i suoi effetti dalla data da cui aveva avuto decorrenza la decisione iniziale, se non diversamente previsto. In tale eventuale scenario le dichiarazioni presentate in vigenza di autorizzazione annullata saranno sottoposte a controllo da parte della autorità doganali. Sarà così eventualmente rideterminato il valore doganale corretto delle operazioni già liquidate e il nuovo importo dell’obbligazione doganale eventualmente dovuto.

La revoca e modifica dell’autorizzazione

Ai sensi dell’articolo 28 del Cdu una autorizzazione potrà essere revocata o modificata nel caso in cui non dovessero essere più soddisfatte le condizioni per l’adozione della decisione ovvero su richiesta del destinatario della decisione.

Tali provvedimenti hanno efficacia solo per il futuro, dunque il valore in dogana dichiarato utilizzando un’autorizzazione successivamente revocata o modificata, non esplica effetti retroattivamente.

Nel caso di revoca dell’autorizzazione è previsto che l’operatore economico non potrà più utilizzare il valore forfettizzato a partire dalla data di ricevimento della relativa decisione di revoca, salvo diversa indicazione che potrebbe eventualmente rinviare fino a un anno la data di decorrenza gli effetti della revoca.

La sospensione dell’autorizzazione 

La decisione adottata dall’Ufficio in merito alla possibilità di autorizzare la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana può essere soggetta a sospensione in casi specifici previsti dalla normativa doganale.

È prevista la sospensione nel caso in cui:

  • vi siano motivi ritenuti dall’Autorità doganale sufficienti per annullare, revocare o modificare la decisione, ma la stessa non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all’annullamento, alla revoca o alla modifica.
  • le condizioni per la decisione non siano più soddisfatte ovvero il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione, ma l’Autorità doganale ritiene opportuno concedere al destinatario della decisione il tempo di adottare misure atte a garantire l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi.
  • quando il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell’incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione.

Il riesame dell’autorizzazione 

Infine è opportuno segnalare che per l’Autorità doganale è altresì prevista la possibilità di procedere a un riesame dell’autorizzazione quando dovessero intervenire modifiche alla pertinente normativa dell’Unione, che incidono sulla semplificazione della valutazione; ovvero a seguito del monitoraggio annuale o ancora a causa di informazioni o fattori emersi successivamente all’adozione della semplificazione, che possono influenzarne il mantenimento o il contenuto.

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