1. In sintesi
La legge di conversione del Dl 38/2026 introduce, mediante l’articolo 10-quinquies, una significativa novità per gli enti territoriali, estendendo a comuni, province e regioni la possibilità di applicare la definizione agevolata ai carichi affidati all’agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo 2000–2023.
L’intervento si pone in linea con il meccanismo già previsto per i carichi erariali dalla legge 199/2025 e risponde a un’esigenza fortemente avvertita dagli enti locali. La disciplina speciale introdotta dai commi 102-110 dell’articolo 1 della medesima legge, infatti, pur dedicata agli enti territoriali, trova ancora degli ostacoli sull’applicazione ai carichi gestiti da Ader per ragioni di natura operativa.
Il nuovo intervento normativo agisce, pur con una formula temporalmente circoscritta, per allineare le possibilità di definizione agevolata anche a favore dei carichi degli enti locali che si sono avvalsi di Ader, rimasti esclusi dalla giostra delle definizioni.
2. La delibera, le tempistiche e la trasmissione
Ciò che il legislatore offre a regioni ed enti locali ha carattere facoltativo e richiede l’adozione di una deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell’articolo 52 del Dlgs 446/1997, previo parere dell’organo di revisione. In assenza di tale atto, la definizione agevolata non trova applicazione.
L’ambito applicativo della definizione è particolarmente ampio: essa riguarda tutte le entrate di regioni, province e comuni, sia tributarie sia patrimoniali, affidate alla riscossione nel periodo considerato, senza che l’ente possa operare selezioni su singole tipologie di credito.
L’unica esclusione espressa concerne le somme derivanti da condanne della Corte dei conti. Rientrano, invece, anche i carichi già interessati da precedenti procedure di rottamazione poi decadute. Ne deriva che l’ente locale dispone unicamente della facoltà di aderire o meno alla misura, senza margini di personalizzazione dei contenuti.
La deliberazione consiliare dovrà essere adottata in tempo utile per la trasmissione all’Ader entro il 31 luglio 2026.
L’efficacia della misura decorre dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, mentre l’invio al ministero dellEconomia e delle finanze assume finalità esclusivamente statistiche.
Il tempo a disposizione è stato prorogato di un mese grazie all’intervento normativo contenuto nel decreto legge 63/2026, convertito in legge 113 il 25 giugno e in G.U. il 27, che ha, conseguentemente, rivisto le tappe della misura.
Sono, quindi, coinvolti tutti i Comuni, le Province e le Regioni che hanno affidato carichi nel periodo 2000-2023 all’agenzia delle Entrate Riscossione per la riscossione coattiva, tramite adozione di delibera consiliare, anche sulla base del fac simile proposto dalla nota Ifel e invio all’Ader.
La trasmissione deve avvenire utilizzando il modulo pubblicato da Ader, sezione enti creditori, all’indirizzo Pec indicato nella pagina dedicata. Nel comunicato stampa del 9 giugno, Ader ha ricordato i punti fondamentali di questa nuova sanatoria precisando che il modello dovrà essere inviato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) indicato, insieme a una copia dell’atto stesso.
3. La nota Ifel
L’Ifel ha tempestivamente pubblicato la nota di approfondimento del 18 maggio e uno schema di delibera consigliare; la fondazione evidenzia come l’eventuale scelta di adesione richieda un’attenta valutazione degli effetti sul bilancio dell’ente, da sviluppare tenendo conto delle dinamiche attese di partecipazione alla misura.
La nota Ifel indica un intervallo compreso tra il 50% e il 70%, suggerendo un approccio prudenziale.
A ciò si aggiunge l’analisi dei residui attivi iscritti a bilancio, passaggio fondamentale per comprendere l’impatto dell’eventuale stralcio di sanzioni e interessi sulle entrate attese. Sotto altro profilo, l’adesione alla definizione agevolata può determinare effetti positivi sui crediti più risalenti, già eliminati dal conto del bilancio, in quanto i relativi incassi genererebbero nuove entrate in conto residui. Particolare attenzione deve essere inoltre posta al grado di copertura del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), il quale rappresenta lo strumento cardine per garantire l’equilibrio finanziario in presenza di mancati incassi. L’importo delle somme che non verranno riscosse per effetto della definizione agevolata non dovrebbe eccedere gli accantonamenti già stanziati a tale titolo; diversamente, l’ente sarà chiamato ad adottare misure correttive.
Sotto il profilo procedimentale, la gestione operativa della misura è interamente affidata all’agenzia delle Entrate-Riscossione, senza ricadute dirette sulle attività amministrative dell’ente. Resta tuttavia fondamentale che gli enti assicurino un’adeguata informazione e diffusione dell’iniziativa, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei contribuenti, in particolare con riferimento ai carichi più datati.
4. I benefici per i debitori interessati all’adesione
In primo luogo, va evidenziato che il debitore interessato all’adesione, (ad es. per Imu, Tari o Sanzioni al codice della strada) deve scoprire quale scelta sia stata fatta dal comune impositore. Ancora una volta emerge come l’autonomia locale possa generare situazioni diverse da ente a ente.
Se l’ente titolare del credito adotta e trasmette la delibera all’Ader entro il 31 luglio, si attiveranno le tappe temporali previste dalla norma: a decorrere dal 15 ottobre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili; il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 199/2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale.
Il beneficio consiste nella possibilità di estinguere il debito corrispondendo esclusivamente il capitale e le spese, con stralcio integrale di sanzioni, interessi e aggio; per quanto riguarda le sanzioni amministrative, l’agevolazione si limita agli interessi.
In presenza di contenzioso, l’accesso alla definizione è subordinato alla rinuncia ai giudizi pendenti, che vengono dapprima sospesi e successivamente dichiarati estinti a seguito del perfezionamento dei pagamenti.
Rispetto alla rottamazione quinquies di ambito erariale, il perimetro applicativo risulta più esteso, includendo i debiti derivanti da accertamenti per omissione o infedeltà. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali.
Le regole sostanziali della definizione restano immutate: la tipologia dei debiti definibili (tributari e non, con le esclusioni già previste); il numero massimo delle rate (fino a 54); il tasso di interesse applicato in caso di rateazione (3% annuo)


