1. In sintesi
Dal 14 aprile 2025 è in vigore la libertà per gli Stati membri di introdurre meccanismi di fatturazione elettronica per le operazioni domestiche, senza vincoli particolari quanto alla struttura dei documenti e quindi con possibilità di prevedere formati diversi da quelli EN 16931 e dalle sintassi Ubl e Cii utilizzate per la e-fattura transfrontaliera per cessioni e prestazioni nel territorio unionale. Gli Stati membri possono infatti applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste in materia di fatturazione elettronica domestica dalla direttiva 2025/516.
In altri termini, dall’entrata in vigore della nuova direttiva Iva, gli Stati membri sono legittimati ad imporre l’utilizzo della fatturazione elettronica per le transazioni nazionali, senza necessità di richiedere l’approvazione preventiva della Commissione europea.
Per contro non potranno essere ricomprese le cessioni intracomunitarie di beni, le cessioni nazionali di beni effettuate nell’ambito di una transazione triangolare e le prestazioni di servizi rese a uno Stato membro in cui il fornitore non è stabilito e per le quali il destinatario è tenuto al pagamento dell’imposta.
2. I contribuenti interessati
Il nuovo paragrafo 2 dell’articolo 218 della direttiva Iva riconosce agli Stati membri la possibilità di imporre ai soggetti passivi, stabiliti nel loro territorio, l’obbligo di emettere fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nel loro territorio.
Dal punto di vista soggettivo, come chiarito dal Comitato Iva della direzione Taxud della Commissione europea con il working paper n. 1102 dell’11 marzo 2025, l’obbligo di emissione, così come quello di ricezione, potrà riguardare solamente soggetti passivi stabiliti e cioè se vi sono svolte le funzioni di amministrazione centrale o ci sia una stabile organizzazione e quindi qualsiasi stabilimento caratterizzato da una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche.
Di conseguenza, se un soggetto passivo di imposta è solamente identificato, direttamente o a mezzo di un rappresentante fiscale, e quindi registrato a fini Iva in uno Stato membro, ma non è lì né stabilito né ha una stabile organizzazione, non rientra nell’obbligo di fatturazione elettronica attiva e passiva. Gli Stati membri potranno comunque decidere di imporre agli identificati, e quindi ai soggetti passivi registrati ma non stabiliti nel loro territorio, di comunicare i dati delle transazioni realizzate, offrendo comunque agli stessi la possibilità di adempiervi anche avvalendosi della fatturazione elettronica.
Non sussiste ad ogni modo alcun divieto per l’adesione volontaria degli identificati all’utilizzo dei sistemi di fattura elettronica: ciò anche in previsione dell’ulteriore cambiamento che interesserà tutti i contribuenti dal 1° luglio 2030 quando, accanto alla nuova definizione di e-fattura come documento in formato elettronico strutturato, ed in particolare conforme agli standard europei di cui alla EN 16931, e quindi i tracciati Ubl – Universal business language e Cii – Cross industry invoice, entrerà a regime l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni intra-unionali, e la predisposizione di un documento di rendicontazione digitale – DRR in luogo dei modelli Intrastat.
Mentre l’Italia è già in linea con le disposizioni unionali, avendo imposto l’obbligo solamente ai soggetti stabiliti e residenti, occorre invece verificare caso per caso se e come altri Stati membri abbiano già esteso il relativo obbligo anche agli identificati.
Al contrario, per il ciclo passivo domestico, l’articolo 232 della direttiva Iva prevede che il ricorso alla fatturazione elettronica non sia più subordinato, come in precedenza salvo richieste di deroga già presentate, all’accordo del destinatario. Non si fa infatti alcun riferimento al fatto che il cliente sia residente, stabilito o identificato: quindi si lascia agli Stati membri la libertà di scegliere come operare in questo senso, eventualmente ricomprendendovi anche le operazioni B2C.
3. I tracciati e le modalità di trasmissione
Il fatto che gli operatori soggetti passivi di imposta saranno chiamati dal 1° luglio 2030 a trasmettere tracciati di fatturazione elettronica strutturata per le operazioni intra-unionali oltre che il rendiconto digitale DRR in formato Ubl o Cii, porta a ritenere che le nuove iniziative locali saranno orientate alla previsione di meccanismi, quanto ai tracciati e agli strumenti di veicolazione, analoghi a quelli europei.
I considerando 20 e 21 della direttiva 2025/516 riconoscono infatti come alcuni Stati membri hanno già introdotto, per le operazioni effettuate nel loro territorio, obblighi di comunicazione divergenti dal contesto unionale: questo determina potenzialmente notevoli oneri amministrativi per i soggetti passivi che operano in Stati membri diversi, che sono tenuti ad adeguare i loro sistemi contabili per conformarsi a tali obblighi.
Proprio per evitare i costi risultanti da tale divergenza, la direttiva suggerisce che i sistemi applicati negli Stati membri, per comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso fra soggetti passivi nel loro territorio, dovrebbero rispettare le caratteristiche del sistema attuato per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere, utilizzando le sintassi Ubl o Cii o compatibili con queste. In questo modo, il soggetto passivo dovrebbe avere la possibilità di presentare i dati conformemente alla norma europea, anche se lo Stato membro interessato potrebbe prevedere norme supplementari per la trasmissione dei dati. Gli Stati membri dovrebbero consentire che i dati siano inviati dal soggetto passivo direttamente o tramite terzi per conto di tale soggetto passivo e potrebbero consentire l’utilizzo di un portale pubblico, se disponibile.
Quindi sottolineando come i singoli Stati membri non hanno un obbligo di introdurre un sistema di comunicazione digitale per singola operazione in tempo reale per le operazioni realizzate tra soggetti residenti o stabiliti nel proprio territorio, l’eventuale previsione dovrebbe comunque dettare disposizioni conformi alle nuove norme sugli obblighi di comunicazione digitale per le cessioni e le prestazioni intra-unionali.
Il che vuol dire utilizzare i formati e le sintassi Ubl e Cii sia per le rendicontazioni nazionali che per la fatturazione elettronica domestica.


