1. In sintesi

L’incentivo più atteso dell’anno, l’iperammortamento introdotto dall’articolo 1, commi 427-436, della legge di Bilancio 2026, è entrato ufficialmente nella prima fase della procedura di accesso, con la pubblicazione sul sito del Mimit del decreto interministeriale del 7 maggio, del decreto direttoriale del 10 giugno e l’apertura della piattaforma del Gse “NPTR5” dalle ore 12 del 12 giugno.

Le imprese possono ora compilare e inviare una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva, ma le successive due fasi di conferma e completamento investimento restano subordinate all’implementazione di nuove funzionalità della piattaforma e a un successivo provvedimento ministeriale.

Il Dl 38/2026 (decreto Fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 88/2026, ha reso più attrattiva la misura, rimuovendo il vincolo di origine Ue o See dei beni agevolabili e includendo l’iperammortamento tra le variazioni ammesse per rettificare il reddito concordato, con piena fruibilità del beneficio per i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale.

Il decreto attuativo interministeriale del 7 maggio ha delineato una procedura di accesso scandita da tre fasi principali, ciascuna caratterizzata da una tipologia di comunicazione obbligatoria: la comunicazione preventiva, la comunicazione di conferma e la comunicazione di completamento, la cui trasmissione assume nella procedura il ruolo cruciale di dies a quo per la fruizione dell’agevolazione.

È, infatti, a partire dal periodo d’imposta di invio al Gse della comunicazione di completamento che l’impresa potrà beneficiare dell’iperammortamento, previa entrata in funzione e interconnessione del bene.

La procedura contempla ulteriori comunicazioni periodiche al Gse con finalità di monitoraggio: una da trasmettere entro il 20 gennaio di ciascun anno di fruizione dell’iperammortamento e una integrativa da trasmettere annualmente entro il successivo 30 giugno.

In tema di oneri documentali, l’incentivo richiede l’obbligo generalizzato di acquisire la perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica, attestante il possesso dei requisiti tecnici di ammissibilità dei beni di cui agli allegati IV e V annessi alla legge 199/2025 e degli impianti di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile e la certificazione contabile, attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile.

Complessivamente, le attestazioni dei professionisti tutelano le stesse imprese dalle cause decadenziali dettagliate nel decreto attuativo, ma comportano ulteriori costi in relazione ai quali il legislatore non riconosce alcun ristoro.

Nel corso dell’interrogazione parlamentare n. 5-05448 del 4 giugno è stato evidenziato che il ruolo dell’impianto procedurale è quello di «garantire il corretto e tempestivo monitoraggio della misura, nonché il presidio sull’effettiva spettanza del beneficio» e l’impegno del Mimit a «contenere gli oneri a carico delle imprese» e a pubblicare Faq e circolari operative utili alla piena ed efficace operatività dell’incentivo.

2. Iperammortamento 2026-2028: l’accesso in tre fasi

L’edizione 2026-2028 dell’iperammortamento è contraddistinta da alcuni radicali cambiamenti rispetto alla previgente, in vigore sul triennio 2017-2019.

La norma primaria, all’articolo 1, commi 427-436 della legge di cui sopra, delinea un meccanismo incentivante già noto alle imprese col Piano Industria 4.0, fondato sulla maggiorazione delle quote di ammortamento (o dei canoni di locazione finanziaria in linea capitale) ai fini esclusivi della deducibilità dalle imposte sui redditi Irpef e addizionali regionali e comunali o Ires.

Tuttavia, l’esplicito rimando del comma 433 alla «procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio» denota un iter più articolato, per alcuni aspetti similare a quello del credito d’imposta Transizione 5.0.

La procedura di accesso al beneficio è stabilita all’articolo 3 del decreto attuativo interministeriale del 7 maggio, pubblicato sul sito del Mimit l’11 giugno.

Tre fasi principali scandiscono l’iter di ottenimento dell’iperammortamento:

1. Prenotazione degli investimenti per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono.

In questa fase l’impresa prenota gli investimenti già effettuati dal 1° gennaio 2026, in corso o che intende effettuare entro il 30 settembre 2028, tramite trasmissione al Gse di una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva.

Col Decreto direttoriale Mimit del 10 giugno, la pubblicazione sul sito del Gse delle istruzioni e del modello di comunicazione preventiva e con l’apertura della piattaforma “NPTR5”, dalle ore 12 del 12 giugno è possibile effettuare una o più prenotazioni su ciascuna struttura produttiva.

2. Conferma degli investimenti prenotati. In questa fase l’impresa deve dimostrare l’assunzione di un impegno di natura contrattuale e finanziaria ad effettuare gli investimenti prenotati.

In caso di acquisto in proprietà dei beni agevolabili, l’impresa deve provvedere al versamento degli acconti su ciascun bene oggetto di prenotazione, in misura pari ad almeno il 20% del relativo costo di acquisizione.

In caso di acquisizione in locazione finanziaria, la procedura è semplificata: il pagamento dell’acconto “si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto”.

3. La fase si conclude con l’invio al Gse di una comunicazione di conferma investimento per ciascuna comunicazione preventiva trasmessa.

L’impresa deve prestare particolare attenzione alle tempistiche e agli investimenti oggetto di conferma.

La trasmissione della comunicazione di conferma al Gse deve avvenire tassativamente entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo relativa alla preventiva a cui si riferisce.

La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva.

I termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di conferma saranno individuati con successivo provvedimento del direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le Pmi e il made in Italy, del Mimit.

3. Il completamento degli investimenti

Nella terza ed ultima fase l’impresa completa gli investimenti prenotati e confermati.

L’articolo 1 lettera l) del decreto attuativo fornisce i criteri di identificazione del momento di “completamento degli investimenti”, necessario per circoscrivere all’articolo 2 il perimetro temporale dell’incentivo:

• gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati IV e V alla legge 199/2025 si intendono completati alla data di effettuazione, secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del Tuir, a prescindere dai principi contabili adottati;

• gli investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo si intendono completati alla data di fine lavori.

Ai fini dell’ammissibilità all’iperammortamento, la data di completamento, come sopra definita, deve collocarsi tassativamente nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La consegna o spedizione di un bene materiale 4.0 ex allegato IV, nella generalità dei casi, può rappresentare il momento di completamento dell’investimento, ma la fase finale della procedura di accesso all’iperammortamento non può considerarsi ultimata se non previa interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Infatti, la procedura si conclude con la trasmissione al Gse di una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma.

Le comunicazioni di completamento, analogamente a quanto già sperimentato con il credito d’imposta Transizione 5.0, devono essere corredate da attestazioni di possesso delle perizie asseverate (attestanti, fra le altre caratteristiche tecniche, l’interconnessione) e delle certificazioni contabili.

Il termine ultimo di trasmissione delle comunicazioni di completamento è fissato al 15 novembre 2028 ed è prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del Gse.

Anche la comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma a cui si riferisce.

L’impresa ha tutto l’interesse a completare gli investimenti, metterli in funzione ed interconnetterli entro la fine del periodo d’imposta.

Infatti, l’articolo 4 del decreto attuativo stabilisce che il dies a quo per la fruizione dell’agevolazione corrisponde «al periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al Gse la comunicazione di completamento degli investimenti di cui all’articolo 3, comma 3, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta».

I termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di completamento saranno individuati con successivo Provvedimento del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le Pmi e il made in Italy, del Mimit.

4. Le comunicazioni al Gse

Oltre alle ordinarie tre tipologie di comunicazioni da trasmettere al Gse al termine di ciascuna fase, il decreto attuativo impone alle imprese nuovi obblighi comunicativi per il monitoraggio delle risorse finanziarie e dei relativi utilizzi.

L’impresa che intende accedere all’iperammortamento deve assolvere gli obblighi di trasmissione delle seguenti comunicazioni al Gse:

1. una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, utilizzando la piattaforma “NTPR5” attraverso l’Area Clienti del sito Gse, tramite Spid, Cie o credenziali al seguente link: https://areaclienti.gse.it/

Le “istruzioni operative per l’invio della comunicazione” precisano l’obbligo di accesso tramite Spid per la sottoscrizione e l’invio della comunicazione e per il conferimento della delega alla firma da parte del Rappresentante Legale/Titolare/Responsabile.

Gli “step” da compilare in piattaforma sono i seguenti.

Dati struttura produttiva, sezione in cui sono richiesti i relativi dati catastali (codice catastale del Comune, sezione, foglio, particella prevalente e sub prevalente);

Anagrafica Operatore, sezione in cui sono presenti dei campi precompilati in grigio con i dati inseriti in fase di registrazione in Area Clienti Gse. Per apportare modifiche seguire le indicazioni contenute nella Faq dedicata;

• Conferisci Delega, prevista solo qualora, nella sezione “Anagrafica Operatore”, sia stato indicato un delegato come firmatario della richiesta;

• Dichiarazioni, sezione in cui il rappresentante legale/firmatario autodichiara i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso all’iperammortamento;

• Spese Allegati IV e V, sezione in cui è necessario indicare la categoria di ciascun bene e il relativo codice oggetto dell’intervento (secondo le Tabelle Decodifica Allegati IV e V), la data di completamento e la data di interconnessione previste, se trattasi di componente di un bene complesso ed eventuale descrizione del bene complesso e del componente, il costo di acquisizione al netto di eventuali ulteriori agevolazioni ricevute e il coefficiente di ammortamento ex Dm del 31 dicembre 1988;

Spese Impianti Fer, sezione compilabile anche in assenza di beni 4.0 (allegati IV o V) e in cui indicare i dati relativi all’autoconsumo e autoproduzione di energia (consumo annuo di energia elettrica della struttura produttiva, fabbisogno di energia elettrica equivalente ai consumi annui di energia termica, codice del punto di prelievo e producibilità complessiva), la tipologia di energia rinnovabile, la potenza, la data prevista di completamento e di entrata in funzione, il costo di acquisizione, la categoria b) o c) di impianto fotovoltaico iscritto al registro Enea, il coefficiente di ammortamento ex Dm del 31 dicembre 1988;

Dati finali e riepilogo, sezione in cui sono riepilogati i valori complessivi di spesa dichiarati negli step precedenti, suddivisi per anno in base alla data prevista di completamento di ciascun bene;

• Generazione documenti da firmare, in cui è possibile scaricare, per prendere visione, la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Dsan). La firma viene apposta automaticamente tramite Spid al momento dell’invio della Comunicazione Preventiva;

Allegati, sezione in cui non è necessario allegare alcun documento per la preventiva;

Riepilogo, ultimo step in cui è possibile trasmettere la Comunicazione Preventiva. Entro 24 ore viene generata la “Ricevuta di avvenuto invio della comunicazione preventiva”.

Entro 10 giorni lavorativi dalla generazione della ricevuta, viene rilasciata dal Gse o una ricevuta di conferma di esito positivo della comunicazione preventiva o una notifica contenente l’indicazione delle integrazioni richieste, che dovranno essere prodotte entro il termine di 10 lavorativi giorni dalla ricezione della stessa.

2. Se la prenotazione ha avuto esito positivo, una comunicazione di conferma dell’investimento per ciascuna preventiva (entro 60 giorni lavorativi dalla ricevuta di esito positivo della comunicazione preventiva), indicando per ciascun bene se l’investimento è confermato o decaduto, con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene e dei dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili;

3. una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma (entro il 15 novembre 2028, termine prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazioni dal Gse), corredate da attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile e recanti, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento;

4. una comunicazione annuale, da trasmettere entro il 20 gennaio di ciascun anno di fruizione dell’iperammortamento, contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;

5. una comunicazione integrativa annuale, da trasmettere entro il successivo 30 giugno di ciascun anno di fruizione dell’iperammortamento, recante il piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.

I modelli, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione, nonché i termini di apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni di conferma, completamento e periodiche al Gse, sono demandati all’emanazione di nuove funzionalità della piattaforma “NPTR5” e di successivi decreti direttoriali del Mimit.

5. L’idoneità documentale: il ruolo della perizia tecnica asseverata…

Una peculiarità del nuovo iperammortamento è il ruolo di primo piano attribuito ai professionisti e alle relative perizie e certificazioni circa i requisiti di ammissibilità all’incentivo, che assumono natura obbligatoria a prescindere dalle tipologie e dall’ammontare degli investimenti, nonché a prescindere dalla dimensione e complessità dell’impresa.

Tali oneri documentali rappresentano una tutela per le stesse imprese dalle cause di decadenza dettagliate all’articolo 10 del decreto attuativo: infatti l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero l’irregolarità documentale per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili, nonché la mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio, sono cause espresse di decadenza totale o parziale dal diritto al beneficio fiscale.

D’altra parte, sui soggetti che intendono accedere all’iperammortamento gravano ulteriori costi per l’acquisizione delle perizie o attestazioni e certificazioni obbligatorie, in relazione ai quali il legislatore non riconosce alcun ristoro.

Il decreto attuativo identifica due fattispecie specifiche di oneri documentali:

• la perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica;

• la certificazione contabile.

Non risulta, invece, previsto né dalla norma primaria, né dal decreto attuativo, alcun obbligo di dicitura su fatture, documenti di trasporto e ogni altro documento utile a fini probatori, la cui assenza possa determinare la revoca del beneficio.

La perizia tecnica asseverata diventa, per la prima volta nella storia degli incentivi 4.0, obbligatoria a prescindere dal costo unitario del bene.

L’articolo 6 del decreto attuativo ne prevede, infatti, l’onere generalizzato con la finalità di attestare il possesso dei requisiti tecnici di ammissibilità dei beni all’iperammortamento.

Per quanto concerne la forma, può trattarsi di una perizia asseverata, corredata da analisi tecnica, o di un attestato di conformità, sempre corredato da analisi tecnica.

Per quanto attiene al contenuto, la perizia deve attestare:

• per i beni 4.0, le caratteristiche tecniche di inclusione negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 199/2025 e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

• per gli impianti di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile, il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall’articolo 8 del decreto attuativo ovvero la localizzazione e relativa riconducibilità alla struttura produttiva, la destinazione ad autoconsumo e il dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico della struttura produttiva, nonché i parametri che determinano il costo massimo ammissibile degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo secondo l’Allegato 1 al decreto.

I soggetti legittimati al rilascio della perizia tecnica asseverata sono i seguenti:

• per tutti i settori e per tutte le tipologie di beni, ingegneri e periti iscritti all’albo professionale, dotati di idonee coperture assicurative;

• per il solo settore agricolo e per i soli beni 4.0 di cui agli allegati IV e V, in aggiunta ai soggetti di cui al punto precedente, da dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati o periti agrari laureati.

In alternativa alla perizia asseverata è possibile acquisire un’attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato dotato di idonee coperture assicurative.

Il costo della perizia o dell’attestazione non rientra fra le spese ammissibili all’iperammortamento.

6. … e quello della certificazione contabile

Il decreto attuativo dell’iperammortamento introduce, all’articolo 7, un secondo onere generalizzato, esteso anche alle imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.

La certificazione contabile deve attestare contestualmente:

• l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili nel periodo agevolato;

• la corrispondenza delle spese ammissibili alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Al momento la forma è libera, potendosi ad esempio richiamare, contestualizzandoli all’iperammortamento, i format di lettera di incarico, relazione di certificazione del revisore indipendente e check list di controllo predisposti dal Cndcec in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti per il credito d’imposta Zes (https://commercialisti.it/documenti-studio/certificazione-del-prospetto-zes/).

I soggetti legittimati al rilascio della certificazione contabile sono i seguenti:

• per le imprese obbligate ex lege a revisione legale dei conti, gli incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del Dlgs 39/2010, dotati di idonee coperture assicurative;

• per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, scelti dall’impresa fra quelli iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del Dlgs 39/2010.

In nessun caso il costo della certificazione rappresenta una spesa ammissibile all’iperammortamento.

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